Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09058/2023 del 30/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di rimborso dell'IRPEF per l'anno 2008, riferita alla maggiore imposta versata a seguito di avviso bonario emesso ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 dopo il ricalcolo del TFR. In primo e secondo grado era stata accolta la tesi del contribuente, ritenendosi illegittimo il ricorso alla riscossione automatizzata perché la liquidazione avrebbe richiesto verifiche e valutazioni giuridiche e, quindi, un atto impositivo motivato. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 1, comma 412, della l. n. 311/2004. Secondo la ricorrente, la liquidazione riguardava prestazioni erogate in forma capitale per effetto dell'adesione a un fondo pensione aziendale e, nei casi di redditi soggetti a tassazione separata, la procedura di controllo automatizzato era non solo consentita ma imposta, con obbligo di comunicare l'esito al contribuente prima dell'iscrizione a ruolo. Il contribuente non ha svolto difese in cassazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che, in tema di riscossione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata, l'art. 1, comma 412, della l. n. 311/2004, in collegamento con l'art. 6, comma 5, della l. n. 212/2000, impone all'Amministrazione di comunicare al contribuente l'esito della liquidazione effettuata ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973; l'omissione di tale comunicazione comporta la nullità dell'iscrizione a ruolo. La procedura automatizzata, quindi, era astrattamente corretta e prescritta nel caso concreto, purché preceduta dalla comunicazione, che risultava intervenuta. La sentenza della CTR, che aveva escluso l'applicabilità della procedura automatizzata sul presupposto che occorressero valutazioni giuridiche ulteriori, è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    consente il controllo automatizzato e la liquidazione delle imposte anche per i redditi soggetti a tassazione separata; il risultato deve essere comunicato al contribuente prima dell'iscrizione a ruolo

  • art. 1, comma 412, della l. 30 dicembre 2004, n. 311

    obbliga l'Agenzia delle entrate a comunicare l'esito della liquidazione ex art. 36-bis per i redditi soggetti a tassazione separata; la sua violazione determina nullità dell'iscrizione a ruolo

  • art. 6, comma 5, della l. 27 luglio 2000, n. 212

    funge da base per l'obbligo di comunicazione preventiva al contribuente dell'esito della liquidazione

  • art. 1, comma 412, della l. 30 dicembre 2004, n. 311

    nei casi di tassazione separata rende doverosa la procedura di controllo automatizzato con successiva comunicazione al contribuente

Massime di principio

  • Nei redditi soggetti a tassazione separata, la liquidazione dell'imposta può e deve essere effettuata mediante controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, non essendo necessario un previo atto impositivo motivato solo perché la base imponibile derivi da calcoli complessi.
  • L'omessa comunicazione al contribuente dell'esito della liquidazione effettuata ai sensi dell'art. 36-bis, quando prescritta dall'art. 1, comma 412, l. n. 311/2004 e dall'art. 6, comma 5, l. n. 212/2000, comporta la nullità dell'iscrizione a ruolo.
  • La legittimità della procedura di riscossione automatizzata non dipende dalla presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, quando la legge impone specificamente il controllo e la comunicazione preventiva in relazione alla tassazione separata.

Come è indicizzato

MaterieRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.