Cassazione Civile, Ordinanza n. 09058/2023 del 30/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di rimborso dell'IRPEF per l'anno 2008, riferita alla maggiore imposta versata a seguito di avviso bonario emesso ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 dopo il ricalcolo del TFR. In primo e secondo grado era stata accolta la tesi del contribuente, ritenendosi illegittimo il ricorso alla riscossione automatizzata perché la liquidazione avrebbe richiesto verifiche e valutazioni giuridiche e, quindi, un atto impositivo motivato. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 1, comma 412, della l. n. 311/2004. Secondo la ricorrente, la liquidazione riguardava prestazioni erogate in forma capitale per effetto dell'adesione a un fondo pensione aziendale e, nei casi di redditi soggetti a tassazione separata, la procedura di controllo automatizzato era non solo consentita ma imposta, con obbligo di comunicare l'esito al contribuente prima dell'iscrizione a ruolo. Il contribuente non ha svolto difese in cassazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che, in tema di riscossione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata, l'art. 1, comma 412, della l. n. 311/2004, in collegamento con l'art. 6, comma 5, della l. n. 212/2000, impone all'Amministrazione di comunicare al contribuente l'esito della liquidazione effettuata ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973; l'omissione di tale comunicazione comporta la nullità dell'iscrizione a ruolo. La procedura automatizzata, quindi, era astrattamente corretta e prescritta nel caso concreto, purché preceduta dalla comunicazione, che risultava intervenuta. La sentenza della CTR, che aveva escluso l'applicabilità della procedura automatizzata sul presupposto che occorressero valutazioni giuridiche ulteriori, è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
consente il controllo automatizzato e la liquidazione delle imposte anche per i redditi soggetti a tassazione separata; il risultato deve essere comunicato al contribuente prima dell'iscrizione a ruolo
art. 1, comma 412, della l. 30 dicembre 2004, n. 311
obbliga l'Agenzia delle entrate a comunicare l'esito della liquidazione ex art. 36-bis per i redditi soggetti a tassazione separata; la sua violazione determina nullità dell'iscrizione a ruolo
art. 6, comma 5, della l. 27 luglio 2000, n. 212
funge da base per l'obbligo di comunicazione preventiva al contribuente dell'esito della liquidazione
art. 1, comma 412, della l. 30 dicembre 2004, n. 311
nei casi di tassazione separata rende doverosa la procedura di controllo automatizzato con successiva comunicazione al contribuente
Massime di principio
- Nei redditi soggetti a tassazione separata, la liquidazione dell'imposta può e deve essere effettuata mediante controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, non essendo necessario un previo atto impositivo motivato solo perché la base imponibile derivi da calcoli complessi.
- L'omessa comunicazione al contribuente dell'esito della liquidazione effettuata ai sensi dell'art. 36-bis, quando prescritta dall'art. 1, comma 412, l. n. 311/2004 e dall'art. 6, comma 5, l. n. 212/2000, comporta la nullità dell'iscrizione a ruolo.
- La legittimità della procedura di riscossione automatizzata non dipende dalla presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, quando la legge impone specificamente il controllo e la comunicazione preventiva in relazione alla tassazione separata.
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