Cassazione Penale, Sentenza n. 46213/2023 del 16/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione per inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 646 c.p., deducendo che il giudice di merito avesse equivocato gli effetti del negozio giuridico tra la persona offesa (Sabe s.n.c.) e l'imputato. Si sosteneva che il contratto fosse, al più, civilisticamente rilevante (contratto preliminare o atto concluso da falsus procurator e quindi inefficace), con esclusione del possesso rilevante ai fini del reato di appropriazione indebita; dunque la responsabilità sarebbe stata di natura soltanto civile e non penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che, anche se il negozio fosse stato preliminare o inefficace perché concluso da un falsus procurator, la disponibilità materiale dell'autovettura in capo ad Alberti è stata qualificata come possesso e non mera detenzione, in ragione dell'interversio possessionis verificatasi quando l'imputato non restituì il veicolo nonostante ripetute richieste e solleciti di pagamento. Pertanto risultano integrati gli elementi del reato di appropriazione indebita: il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. La sentenza di merito (confermatoria della condanna di primo grado) è dunque sostanzialmente confermata (pena già indicata in primo grado: mesi 5 di reclusione ed euro 250 di multa).
Norme richiamate
art. 646 cod. pen.
La norma sul reato di appropriazione indebita è stata ritenuta applicabile perché era stata accertata l'interversio possessionis e l'animus rem sibi habendi dell'imputato che ha sottratto il bene al legittimo proprietario.
art. 1141 cod. civ.
Richiamata la presunzione di possesso prevista dal primo comma: chi esercita il potere di fatto sul bene è presumibilmente possessore salvo prova contraria, idonea a distinguere detenzione da possesso.
art. 1399 cod. civ.
Riferimento alla disciplina della ratifica e del termine assegnato per la ratifica quale distinzione tra inefficacia temporanea e altre cause di invalidità; la corte osserva che l'inefficacia del contratto negoziato da falsus procurator non impedisce di ricavare il possesso dai fatti.
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Normativa richiamata nella parte processuale per segnalare che le parti non hanno richiesto la trattazione orale e che il procedimento è stato quindi trattato con contraddittorio scritto.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)
Richiamata per giustificare la requisitoria scritta e il procedimento trattato con contraddittorio scritto, secondo le disposizioni emergenziali poi prorogate.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per i limiti della enunciazione del motivo di ricorso necessari nella motivazione della sentenza di cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma a favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- La mera esistenza di un contratto inefficace o stipulato da un falsus procurator non esclude automaticamente la configurabilità del possesso rilevante per il reato di appropriazione indebita: ciò che conta è la relazione di fatto con la cosa e l'animus rem sibi habendi.
- Consegna del bene in esecuzione di un contratto preliminare (o di un accordo che non trasferisce immediatamente la proprietà) può costituire detenzione; tuttavia la trasformazione in possesso (interversio possessionis) avviene se il soggetto manifesta la volontà di tenere il bene come proprio, specialmente in presenza di rifiuto della restituzione e comportamenti pretestuosi.
- Per la difesa in casi simili è cruciale provare che la relazione con il bene sia rimasta detentiva (comodato, puro affidamento) e documentare tempestivi atti di restituzione o la mancanza di volontà di appropriarsi del bene.
- La distinzione tra effetti civilistici del negozio (nullità, annullabilità, inefficacia, possibilità di ratifica) e la valutazione penale del comportamento dell'agente deve essere fatta separando la qualificazione giuridica dell'atto dalla valutazione dei fatti e dell'atteggiamento dell'imputato verso il bene.
- La giurisprudenza ammette la presunzione di possesso anche quando la traditio è avvenuta in virtù di un atto inefficace, se emergono indizi chiari dell'intenzione di comportarsi come proprietario.
- In cassazione, profili processuali come la mancata richiesta di trattazione orale implicano il trattamento con contraddittorio scritto; inoltre la correttezza formale ed il rispetto dei limiti di enunciazione del motivo (art. 173 disp. att.) sono essenziali per l'ammissibilità del ricorso.
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