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Sentenza

Sentenza n. 2334/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento 1) del provvedimento del 3.08.2024, a firma del Responsabile dell’UTC del Comune di San Leucio del Sannio, con il quale è stato disposto “che la richiesta di P. di C. prot. 5049 del 31.07.2024, non formalizza l’ottemperanza all’ordinanza 4/2024 e che per le carenze documentali di cui innanzi, il procedimento istruttorio è considerato improcedibile, restando in essere allo stato l’inottemperanza all’ordine 4/2024, con le conseguenze in essa richiamate”; 2) ove occorra e per quanto di ragione, del “verbale di accertamento di inadempienza all’ingiunzione di ripristino stato dei luoghi” redatto il 28.09.2024 dalla Polizia Municipale e dall’UTC di San Leucio del Sannio, in relazione all’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi n. 4 del 9.5.2024; 3) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, anche di estremi ignoti, comunque ostativo all’accoglimento del presente ricorso;

Giustizia amministrativa202405386

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale del 3 agosto 2024 di improcedibilità della richiesta di permesso di costruire e verbale del 28 settembre 2024 di accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario e richiedente edilizio)

Prevale il privato

La controversia

La società aveva eseguito movimenti di terra e opere di sistemazione di un’area destinata a parcheggio a servizio della propria struttura ristorativa. Il Comune aveva ordinato il ripristino dello stato dei luoghi con ordinanza n. 4 del 9 maggio 2024. Successivamente la società aveva presentato una richiesta di permesso di costruire diretta sia all’accertamento di conformità in sanatoria delle opere già realizzate, ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, sia al rilascio del titolo per le opere di completamento del parcheggio. Il Comune aveva dichiarato l’istanza improcedibile, ritenendo che non formalizzasse l’ottemperanza all’ordinanza di ripristino e rilevando varie carenze documentali, tra cui l’assenza della documentazione sismica, di una relazione tecnico-ambientale sulle acque di dilavamento, del rendering, della verifica di stabilità del pendio, dell’elaborato sul costo di costruzione, di una tavola sinottica e di fotografie aeree recenti. La ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 36 d.P.R. n. 380/2001, nonché difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che l’istanza aveva già natura anche di domanda di accertamento di conformità e che le carenze documentali avrebbero imposto una previa richiesta di integrazione, non una dichiarazione immediata di improcedibilità. È stata inoltre impugnata, per illegittimità derivata, la successiva verbalizzazione dell’inottemperanza all’ordine di ripristino.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo fondati e assorbenti il primo e il secondo motivo. Ha accertato che la domanda del 31 luglio 2024 comprendeva anche la richiesta di accertamento di conformità in sanatoria delle opere oggetto dell’ordinanza di ripristino, poiché nella modulistica era stato selezionato il riferimento all’art. 36, comma 1, d.P.R. n. 380/2001, oltre alla richiesta di autorizzazione per le opere di completamento. Il Comune ha quindi erroneamente ritenuto che l’istanza dovesse essere riformulata come permesso di costruire in sanatoria. Il TAR ha inoltre affermato che le carenze documentali non consentono automaticamente di dichiarare improcedibile una domanda di permesso di costruire. Quando la domanda non sia radicalmente inammissibile, l’amministrazione deve previamente formulare una specifica richiesta di integrazione documentale, ai sensi dell’art. 20, comma 5, d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990, consentendo al privato di regolarizzare o completare l’istanza. Nel caso concreto tale attività di soccorso istruttorio non era stata attivata. Il provvedimento di improcedibilità è stato pertanto annullato per erronea qualificazione dell’istanza, difetto di istruttoria e difetto di motivazione; il verbale di accertamento dell’inottemperanza è stato annullato per illegittimità derivata. Le spese sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 20 d.P.R. n. 380/2001

    Le carenze documentali di una domanda di permesso di costruire non determinano automaticamente l’improcedibilità; quando la domanda non sia radicalmente inammissibile, l’amministrazione deve previamente richiedere le integrazioni necessarie e può dichiarare l’improcedibilità soltanto se il privato non provvede.

  • art. 36 d.P.R. n. 380/2001

    La domanda di accertamento di conformità in sanatoria può essere proposta anche contestualmente a una richiesta di permesso di costruire per opere ulteriori, ove dalla domanda e dalla documentazione risulti chiaramente la volontà di ottenere la sanatoria delle opere già realizzate.

  • art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990

    Il soccorso istruttorio costituisce un dovere generale dell’amministrazione, funzionale alla regolarizzazione o integrazione della documentazione carente e coerente con i principi di buona fede e affidamento.

  • art. 6 l. n. 241/1990

    La disposizione può essere invocata quale parametro di legittimità dell’azione amministrativa quando l’amministrazione dichiari improcedibile un’istanza per carenze documentali senza aver previamente consentito la loro integrazione.

Massime di principio

  • Una domanda edilizia deve essere qualificata sulla base del suo contenuto effettivo e della documentazione allegata: se comprende espressamente l’accertamento di conformità delle opere già realizzate e la richiesta di autorizzazione per opere ulteriori, l’amministrazione non può considerarla priva della domanda di sanatoria o imporne la mera riformulazione senza un’adeguata valutazione.
  • La carenza documentale di un’istanza di permesso di costruire non legittima, di per sé, una dichiarazione immediata di improcedibilità quando la domanda non sia radicalmente inammissibile. L’amministrazione deve previamente formulare una specifica richiesta di integrazione e può dichiarare l’improcedibilità solo in caso di mancato adempimento del privato.
  • Il soccorso istruttorio previsto dall’art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990 opera anche nei procedimenti edilizi e impone all’amministrazione di consentire la regolarizzazione o integrazione della documentazione carente, in attuazione dei principi di buona fede e cooperazione procedimentale.
  • L’annullamento del provvedimento che dichiara improcedibile l’istanza edilizia comporta l’illegittimità derivata degli atti successivi fondati sulla mancata definizione o sul mancato accoglimento di quella stessa istanza.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziSanatoria e condono edilizioPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiSoccorso istruttorioDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneBuona fede e correttezza della PA

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