Cassazione Penale, Ordinanza n. 03117/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva definito il giudizio in base a concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione in relazione alla richiesta di dissequestro con restituzione delle somme vincolate e alla rimodulazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. La Corte osserva però che, aderendo al concordato, l'imputato aveva rinunciato a tutti i motivi di gravame salvo quelli inerenti al trattamento sanzionatorio; restavano quindi fuori dal perimetro devoluto le doglianze sul dissequestro delle somme, trattandosi di confisca/misura di sicurezza non riconducibile alla sanzione. Quanto alla pena accessoria, il motivo è ritenuto del tutto generico e quindi inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, nel concordato in appello, sono deducibili in cassazione solo censure relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del Procuratore generale, o al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo; sono invece inammissibili le doglianze su motivi di appello rinunciati. Inoltre, il motivo sulla rideterminazione della pena accessoria è stato reputato privo di specificità. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Nel concordato in appello la rinuncia ai motivi di gravame circoscrive l'oggetto devoluto; il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure sulla formazione del consenso, sul consenso del Procuratore generale o sulla difformità della sentenza rispetto all'accordo.
art. 599-bis cod. proc. pen.
Richiamato quale base del concordato in appello e del conseguente effetto di rinuncia ai motivi non mantenuti.
art. 616 c.p.p.
È presupposto della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio definito con concordato in appello, il ricorso per cassazione non può riespandere questioni oggetto di rinuncia ai motivi di gravame, salvo che si deducano vizi attinenti alla validità del consenso, al consenso del Procuratore generale o alla divergenza tra accordo e decisione.
- Le doglianze che investono misure di confisca o di sequestro restitutorio non sono automaticamente assimilabili al "trattamento sanzionatorio" e, se escluse dall'accordo, restano fuori dal devolutum.
- Un motivo di ricorso formulato in modo generico non supera la soglia di ammissibilità, anche quando riguardi la pena accessoria.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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