Cassazione Penale, Sentenza n. 33212/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva un unico motivo: violazione degli artt. 157 e 161 c.p. per la mancata declaratoria di intervenuta prescrizione del reato contestato, sostenendo che, nonostante la recidiva infraquinquennale contestata e la sospensione del corso della prescrizione per 224 giorni, la prescrizione del reato si era comunque estinta l'08/09/2021, quindi anteriormente alla sentenza di appello del 19/09/2022. Si richiamava inoltre il dictum delle Sezioni Unite n.12602/2015 (Ricci) che ammette il ricorso per cassazione volto a far valere l'estinzione per prescrizione intervenuta prima della sentenza impugnata e sottolinea l'obbligo del giudice di merito di dichiarare d'ufficio cause di non punibilità ex art.129 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato: ha accertato che, al netto della recidiva e della sospensione per 224 giorni, la prescrizione del reato si è comunque perfezionata il 08/09/2021, quindi prima della decisione della Corte d'Appello del 19/09/2022. Sulla base del principio affermato dalle Sezioni Unite n.12602/2015 e dell'obbligo del giudice di merito di dichiarare d'ufficio le cause di non punibilità, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio, esclusivamente agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Il ricorso è stato invece dichiarato inammissibile agli effetti civili. Decisione resa il 12/07/2023.
Norme richiamate
art. 217, comma 2 L.F.
Norma incriminatrice posta a base dell'accusa; il reato ascritto al ricorrente è quello previsto da questa disposizione.
art. 157 cod. pen.
Riferita nella doglianza come norma attinente alla disciplina della prescrizione; il ricorso deduceva la violazione connessa alla mancata declaratoria dell'estinzione per prescrizione.
art. 161 cod. pen.
Richiamata nel motivo come norma rilevante per il computo o gli effetti della prescrizione; la Corte ha ritenuto fondata la deduzione sulla maturazione della prescrizione anteriore alla sentenza impugnata.
art. 99, comma 2 cod. pen.
Previsione sulla recidiva infraquinquennale: è stata considerata dal giudice di merito (contestata e ritenuta), ma in subvalenza rispetto alle circostanze attenuanti; ha comunque inciso sul calcolo della prescrizione e sulla sospensione computata.
art. 129 cod. proc. pen.
Deve essere applicato l'obbligo del giudice di merito di dichiarare immediatamente, anche d'ufficio e anche in assenza di eccezione di parte, cause di non punibilità che si siano verificate (quale l'estinzione del reato per prescrizione).
Sezioni Unite n.12602 del 17/12/2015 (Ricci), Rv.266818
Principio secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione che deduca l'estinzione del reato per prescrizione intervenuta prima della sentenza impugnata; conferma l'obbligo di declaratoria di cause di non punibilità da parte del giudice di merito.
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato è maturata prima della pronuncia impugnata, il giudice di merito è tenuto a dichiararla d'ufficio e l'omessa declaratoria può essere dedotta in Cassazione anche con un unico motivo.
- La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio la sentenza impugnata soltanto agli effetti penali quando accerta che il reato si è estinto per prescrizione anteriore alla decisione di merito.
- Nel calcolo della prescrizione vanno considerate tutte le circostanze che incidono sul termine (es. recidiva, sospensione/interruzione) e documentati i giorni di sospensione; tuttavia anche con aggravanti o sospensioni la prescrizione può risultare comunque maturata.
- Le questioni attinenti all'estinzione del reato per prescrizione possono essere sollevate in cassazione ex Sezioni Unite Ricci; il giudice di merito avrebbe l'obbligo di provvedere d'ufficio sulla non punibilità quando ricorrono i presupposti.
- La pronuncia di estinzione per prescrizione riguarda gli effetti penali; gli effetti civili possono seguire un diverso percorso processuale e, come nel caso esaminato, il ricorso può essere dichiarato inammissibile quanto agli effetti civili.
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