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Sentenza

Sentenza del 10/12/2019 n. 32191 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'avviso di accertamento catastale con cui l'Amministrazione aveva rettificato, nell'ambito della procedura DOCFA, la categoria dell'immobile da D/1 (opificio) a D/8 (centro commerciale) e la rendita catastale da 2.244,00 euro a 3.731,00 euro. In Cassazione hanno denunciato la nullità della sentenza della CTR e dell'avviso per carenza di motivazione, sostenendo che non fossero stati indicati adeguatamente i criteri utilizzati per disattendere la classificazione proposta e che non fossero stati allegati gli atti posti a fondamento della rettifica.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della CTR, la quale aveva accertato che l'avviso illustrava la procedura seguita, il valore venale dell'immobile, i raffronti con immobili analoghi situati nello stesso Comune, nonché i criteri e i conteggi utilizzati per determinare la nuova rendita. La Corte ha precisato che, nella procedura DOCFA, la motivazione può essere sommaria quando l'Ufficio non modifica gli elementi fattuali dichiarati dal contribuente ma compie una diversa valutazione tecnica del valore economico del bene; deve invece essere più dettagliata quando la rettifica si fonda su elementi di fatto diversi o contestati. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, al pagamento di 2.600,00 euro di spese di giudizio, oltre accessori e spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, convertito dalla L. 24 marzo 1993, n. 75

    Disciplina, insieme al decreto ministeriale attuativo, la procedura di attribuzione della rendita catastale tramite DOCFA.

  • D.M. 19 aprile 1994, n. 701

    Regola gli aspetti procedurali della dichiarazione DOCFA e dell'attribuzione o rettifica della rendita catastale.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    Prevede l'obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria e impone che il contribuente possa comprendere le ragioni della pretesa.

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3

    Stabilisce l'obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Prevede, in caso di rigetto del ricorso, il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5

    Individua i motivi di ricorso per cassazione prospettati dai contribuenti, relativi a violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.

Massime di principio

  • Nella procedura DOCFA l'avviso di rettifica deve spiegare, almeno sommariamente, perché la proposta del contribuente non viene accolta.
  • La motivazione può limitarsi all'indicazione dei dati catastali, della categoria e della classe quando l'Ufficio mantiene invariati gli elementi di fatto dichiarati e modifica soltanto la valutazione tecnica o economica del bene.
  • Se invece l'Amministrazione contesta o modifica caratteristiche oggettive dell'immobile indicate nella DOCFA, deve specificare le differenze riscontrate e i relativi criteri, così da consentire una difesa effettiva.
  • La natura partecipativa della procedura DOCFA consente una motivazione meno analitica solo quando il contribuente conosce già gli elementi fattuali utilizzati e la rettifica dipende da una diversa valutazione tecnica.
  • Per contestare efficacemente una rettifica catastale non è sufficiente lamentare genericamente la carenza di motivazione: occorre indicare quali elementi dell'avviso siano incomprensibili o quali dati fattuali siano stati modificati senza adeguata spiegazione, possibilmente mediante elementi tecnici contrari.

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