Cassazione Penale, Sentenza n. 32044/2022 del 31/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Torino che aveva dichiarato inammissibili le loro richieste di riesame del sequestro preventivo operato sui conti correnti e somme ritenute nella disponibilità di DI LEO Giuseppe Raffaele, per difetto di legittimazione dei soggetti che avevano conferito procura speciale. Le ricorrenti hanno contestato tale difetto sostenendo che DI LEO non era più il legale rappresentante alla data della richiesta di riesame (nuovi legali rappresentanti: DI LEO Nicole e SASSU Davide) e che avevano allegato gli atti necessari (verbale di nomina, procura speciale, verbale assembleare, ricevuta alla Camera di Commercio e frontespizio di visura indicante "impresa in fase di aggiornamento") per dimostrare la legittimazione. Hanno inoltre contestato che il Tribunale avesse sollevato questioni relative a vizi delle deliberazioni assembleari non dedotte e non pertinenti.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse, dato che il Pubblico Ministero aveva proceduto alla restituzione di quanto sequestrato alle ricorrenti prima della decisione. Per le statuizioni accessorie la Corte ha seguito l'orientamento prevalente della giurisprudenza secondo cui l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse non comporta condanna alle spese processuali né l'obbligo di versamento alla Cassa per le ammende, non configurandosi come ipotesi di soccombenza.
Norme richiamate
decreto legislativo n. 74 del 2000, art. 10-quater
La norma è la base normativa del procedimento penale relativo al reato contestato e del decreto di sequestro preventivo; la Corte prende atto che il sequestro è stato disposto nei confronti di DI LEO per il reato di cui all'art. 10-quater, e che le somme sono state ritenute nella sua disponibilità in quanto ex legale rappresentante.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi)
Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785 - 01
Principio applicato dalla Corte: la sopravvenuta mancanza di interesse all'impugnazione per causa non imputabile al ricorrente (es. restituzione del bene sequestrato) determina l'inammissibilità del ricorso e impedisce di imputare al ricorrente le spese processuali o somme alla Cassa per le ammende.
Massime di principio
- La legittimazione a proporre riesame avverso un sequestro di somme riferite a una società spetta a chi sia effettivamente legale rappresentante o soggetto titolato alla disposizione; se il registro camerale non è aggiornato, occorre allegare documentazione ufficiale che provi la modifica (verbali assembleari, atti di nomina, ricevute di presentazione alla Camera di Commercio, visure che attestino lo stato "in fase di aggiornamento").
- La mancata annotazione tempestiva nei registri pubblici non è di per sé impeditiva della legittimazione se il nuovo rappresentante dimostra adeguatamente il proprio potere con documenti idonei al momento del riesame.
- Questioni attinenti alla validità delle deliberazioni assembleari (convocazione, quorum, ecc.) costituiscono censure che devono essere specificamente dedotte dal soggetto legittimato e non possono essere sollevate d'ufficio come motivo per negare la legittimazione, salvo che siano state dedotte e provate.
- Se, prima della decisione di merito, viene restituito quanto era oggetto del sequestro, viene meno l'interesse all'impugnazione: il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- In caso di inammissibilità per sopravvenuta mancanza di interesse non si applica la regola della condanna alle spese o dell'obbligo di versamento alla Cassa per le ammende, poiché la perdita dell'interesse non equivale a soccombenza.
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