Cassazione Penale, Sentenza n. 22058/2023 del 22/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo dell'11/01/2022 che aveva confermato la condanna per usura aggravata e le relative misure patrimoniali. I motivi principali del ricorso erano: (i) censura della confisca diretta del presunto "profitto" pari a €800,00 con la doglianza che la ricorrente non avrebbe ottenuto la restituzione del capitale e quindi non avrebbe realizzato profitto; (ii) impugnazione della confisca cd. "allargata" ex art. 240-bis cod. pen. (complessivamente €41.205,00) per travisamento della prova, per mancata indicazione del criterio temporale e violazione della regola della ragionevole prossimità temporale fra reato e beni, nonché per mancata considerazione delle acquisizioni patrimoniali anteriori e per illegittima applicazione retroattiva della disciplina che esclude il riferimento ai redditi in nero; (iii) censura per violazione del contraddittorio e nullità perché il buono fruttifero postale era cointestato a terzi non chiamati in giudizio (art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.); (iv) dedotta eccessiva sproporzione tra somma confiscata e l'ammontare degli interessi usurari contestati; (v) censura per il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Motivazione sintetica: (i) primo motivo dichiarato inammissibile per essere reiterativo delle questioni già devolute ai giudici di merito; i giudici di merito hanno correttamente imputato i pagamenti sequentialmente agli interessi (richiamo agli artt. 1194 e 1815 cod. civ.), ritenendo che gli versamenti effettuati dalla persona offesa costituivano profitto illecito imputabile a interessi; (ii) i motivi relativi alla confisca allargata (secondo e quarto motivo) sono infondati: la Corte ha ritenuto che la valutazione della sproporzione fra patrimonio e redditi dichiarati sia stata corretta, che la presunzione relativa di illecita accumulazione prevista dall'art. 240-bis cod. pen. opera anche con riferimento a beni cointestati quando emergano indizi di simulazione dell'intestazione, e che la disciplina introdotta dalla legge 17/10/2017, n.161 (art. 31) può trovare applicazione in sede di misure di sicurezza/confisca in forza del richiamo all'art. 200 cod. pen.; (iii) il motivo relativo alla mancata citazione dei cointestatari (terzo motivo) è inammissibile perché non dedotto in sede di merito; (iv) il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale è stato ritenuto motivato e non censurabile in cassazione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Norma procedurale sui motivi di ricorso per cassazione; utilizzata per qualificare le doglianze (lett. b, c, e) e per dichiarare inammissibili i motivi mai dedotti in sede di merito (comma terzo).
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione a censure sulla valutazione probatoria e sull'individuazione del profitto/confisca; impiego per valutare correttezza dell'apprezzamento delle prove da parte dei giudici di merito.
art. 644 cod. pen.
Riferimento alla fattispecie di usura, oggetto della condanna; la sentenza conferma la responsabilità per tale reato.
art. 1194 cod. civ.
Principio civile secondo cui i pagamenti vanno imputati prima agli interessi e poi al capitale; la Corte lo applica per imputare i versamenti della vittima agli interessi (profitto illecito).
art. 1815 cod. civ.
Richiama la disciplina degli interessi nei mutui/contratti e, congiuntamente all'art. 1194, supporta l'imputazione dei pagamenti agli interessi.
art. 240-bis cod. pen. (ex art. 12-sexies d.l. 8/6/1992, n.306)
Regola la confisca cd. allargata per i reati cd. 'spia'; la Corte conferma che per l'applicabilità è sufficiente la sussistenza della condanna per un reato-spia e la sproporzione tra patrimonio e redditi/attività, senza necessità di quantificare il 'quantum' ricavato dal reato spia.
art. 31 legge 17/10/2017 n.161
Disposizione che impedisce di giustificare la provenienza dei beni con l'evasione fiscale; la Corte ritiene applicabile, in relazione alla confisca allargata e alle misure di sicurezza, anche a beni acquisiti prima della sua entrata in vigore (applicazione in concreto per effetto dell'art. 200 cod. pen.).
art. 200 cod. pen.
Stabilisce che le misure di sicurezza sono soggette alla disciplina vigente al momento della loro applicazione; usato per giustificare l'applicazione di norme successive (es. art. 31 legge 161/2017) in materia di confisca allargata.
art. 236 cod. pen.
Richiamo normativo collegato alle misure di sicurezza e alla disciplina temporale delle stesse; invocato per la retroattività della normativa sulle misure patrimoniali.
art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.
Norma sul contraddittorio in materia di confisca: il ricorso sosteneva che i cointestatari non fossero stati chiamati; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché non sollevata in grado di merito.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede, in caso di rigetto del ricorso, la condanna alle spese processuali della parte ricorrente; applicata dalla Corte.
Massime di principio
- I pagamenti effettuati dal mutuatario vanno imputati prioritariamente agli interessi e solo successivamente al capitale: perciò somme corrisposte possono essere considerate "profitto" anche se il capitale non è ancora stato interamente restituito.
- La confisca cd. "allargata" ex art. 240-bis si fonda su una presunzione relativa di illecito accumulo: è sufficiente che il patrimonio sia sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati o all'attività svolta e che i beni siano nella disponibilità diretta o indiretta del condannato.
- La presunzione di illecita acquisizione può estendersi ai beni intestati a terzi (anche familiari) quando emergano elementi che facciano ritenere simulata l'intestazione; in tali casi è gravoso per la difesa dimostrare la legittima provenienza.
- Le norme introdotte successivamente (es. limitazioni alla giustificazione basata su evasione fiscale) possono trovare applicazione in sede di misure di sicurezza/confisca in forza del principio secondo cui tali misure si disciplinano con la legge vigente al momento della loro applicazione (art. 200 cod. pen.).
- Gli argomenti procedurali e sostanziali non dedotti in primo grado o in appello sono spesso inammissibili in cassazione: le questioni di nullità o di violazione del contraddittorio devono essere tempestivamente sollevate in sede di merito per poter essere valutate in Cassazione.
- Per impugnare una confisca è necessario fornire elementi probatori specifici e non generiche allegazioni: va dimostrata la lecita provenienza dei singoli beni o la ragionevole prossimità temporale che esclude il collegamento con l'attività criminosa.
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