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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22058/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo dell'11/01/2022 che aveva confermato la condanna per usura aggravata e le relative misure patrimoniali. I motivi principali del ricorso erano: (i) censura della confisca diretta del presunto "profitto" pari a €800,00 con la doglianza che la ricorrente non avrebbe ottenuto la restituzione del capitale e quindi non avrebbe realizzato profitto; (ii) impugnazione della confisca cd. "allargata" ex art. 240-bis cod. pen. (complessivamente €41.205,00) per travisamento della prova, per mancata indicazione del criterio temporale e violazione della regola della ragionevole prossimità temporale fra reato e beni, nonché per mancata considerazione delle acquisizioni patrimoniali anteriori e per illegittima applicazione retroattiva della disciplina che esclude il riferimento ai redditi in nero; (iii) censura per violazione del contraddittorio e nullità perché il buono fruttifero postale era cointestato a terzi non chiamati in giudizio (art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.); (iv) dedotta eccessiva sproporzione tra somma confiscata e l'ammontare degli interessi usurari contestati; (v) censura per il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Motivazione sintetica: (i) primo motivo dichiarato inammissibile per essere reiterativo delle questioni già devolute ai giudici di merito; i giudici di merito hanno correttamente imputato i pagamenti sequentialmente agli interessi (richiamo agli artt. 1194 e 1815 cod. civ.), ritenendo che gli versamenti effettuati dalla persona offesa costituivano profitto illecito imputabile a interessi; (ii) i motivi relativi alla confisca allargata (secondo e quarto motivo) sono infondati: la Corte ha ritenuto che la valutazione della sproporzione fra patrimonio e redditi dichiarati sia stata corretta, che la presunzione relativa di illecita accumulazione prevista dall'art. 240-bis cod. pen. opera anche con riferimento a beni cointestati quando emergano indizi di simulazione dell'intestazione, e che la disciplina introdotta dalla legge 17/10/2017, n.161 (art. 31) può trovare applicazione in sede di misure di sicurezza/confisca in forza del richiamo all'art. 200 cod. pen.; (iii) il motivo relativo alla mancata citazione dei cointestatari (terzo motivo) è inammissibile perché non dedotto in sede di merito; (iv) il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale è stato ritenuto motivato e non censurabile in cassazione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma procedurale sui motivi di ricorso per cassazione; utilizzata per qualificare le doglianze (lett. b, c, e) e per dichiarare inammissibili i motivi mai dedotti in sede di merito (comma terzo).

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione a censure sulla valutazione probatoria e sull'individuazione del profitto/confisca; impiego per valutare correttezza dell'apprezzamento delle prove da parte dei giudici di merito.

  • art. 644 cod. pen.

    Riferimento alla fattispecie di usura, oggetto della condanna; la sentenza conferma la responsabilità per tale reato.

  • art. 1194 cod. civ.

    Principio civile secondo cui i pagamenti vanno imputati prima agli interessi e poi al capitale; la Corte lo applica per imputare i versamenti della vittima agli interessi (profitto illecito).

  • art. 1815 cod. civ.

    Richiama la disciplina degli interessi nei mutui/contratti e, congiuntamente all'art. 1194, supporta l'imputazione dei pagamenti agli interessi.

  • art. 240-bis cod. pen. (ex art. 12-sexies d.l. 8/6/1992, n.306)

    Regola la confisca cd. allargata per i reati cd. 'spia'; la Corte conferma che per l'applicabilità è sufficiente la sussistenza della condanna per un reato-spia e la sproporzione tra patrimonio e redditi/attività, senza necessità di quantificare il 'quantum' ricavato dal reato spia.

  • art. 31 legge 17/10/2017 n.161

    Disposizione che impedisce di giustificare la provenienza dei beni con l'evasione fiscale; la Corte ritiene applicabile, in relazione alla confisca allargata e alle misure di sicurezza, anche a beni acquisiti prima della sua entrata in vigore (applicazione in concreto per effetto dell'art. 200 cod. pen.).

  • art. 200 cod. pen.

    Stabilisce che le misure di sicurezza sono soggette alla disciplina vigente al momento della loro applicazione; usato per giustificare l'applicazione di norme successive (es. art. 31 legge 161/2017) in materia di confisca allargata.

  • art. 236 cod. pen.

    Richiamo normativo collegato alle misure di sicurezza e alla disciplina temporale delle stesse; invocato per la retroattività della normativa sulle misure patrimoniali.

  • art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Norma sul contraddittorio in materia di confisca: il ricorso sosteneva che i cointestatari non fossero stati chiamati; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché non sollevata in grado di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede, in caso di rigetto del ricorso, la condanna alle spese processuali della parte ricorrente; applicata dalla Corte.

Massime di principio

  • I pagamenti effettuati dal mutuatario vanno imputati prioritariamente agli interessi e solo successivamente al capitale: perciò somme corrisposte possono essere considerate "profitto" anche se il capitale non è ancora stato interamente restituito.
  • La confisca cd. "allargata" ex art. 240-bis si fonda su una presunzione relativa di illecito accumulo: è sufficiente che il patrimonio sia sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati o all'attività svolta e che i beni siano nella disponibilità diretta o indiretta del condannato.
  • La presunzione di illecita acquisizione può estendersi ai beni intestati a terzi (anche familiari) quando emergano elementi che facciano ritenere simulata l'intestazione; in tali casi è gravoso per la difesa dimostrare la legittima provenienza.
  • Le norme introdotte successivamente (es. limitazioni alla giustificazione basata su evasione fiscale) possono trovare applicazione in sede di misure di sicurezza/confisca in forza del principio secondo cui tali misure si disciplinano con la legge vigente al momento della loro applicazione (art. 200 cod. pen.).
  • Gli argomenti procedurali e sostanziali non dedotti in primo grado o in appello sono spesso inammissibili in cassazione: le questioni di nullità o di violazione del contraddittorio devono essere tempestivamente sollevate in sede di merito per poter essere valutate in Cassazione.
  • Per impugnare una confisca è necessario fornire elementi probatori specifici e non generiche allegazioni: va dimostrata la lecita provenienza dei singoli beni o la ragionevole prossimità temporale che esclude il collegamento con l'attività criminosa.

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