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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10921/2023 del 14/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso il decreto del 22/04/2022 della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la confisca di immobili: immobili in Vigevano (via Ceresio 33/A) intestati per il 50% a Veronica e per il 50% ad Alessandra (figlie di Giuseppe Bosco) e immobile in Gambolò (via Silvio Mario Rozza) intestato a Elvira Feratti (moglie di Giuseppe Bosco). Motivi di ricorso: 1) nullità per difetto di notifica degli atti (notificati solo al difensore non domiciliatario); 2) omissione dell'avviso della possibilità di chiedere la discussione orale; 3) carenza di prova dell'ingerenza di Giuseppe Bosco nell'acquisto degli immobili di Vigevano (acquisto con mutuo, presunti incassi del bar, affitto dal 2010, capacità reddituale dei coniugi delle figlie); 4) analoga contestazione circa l'acquisto dell'immobile di Gambolò da parte di Elvira Feratti (pagamenti documentati, aiuti familiari, vincita, prestiti e mutuo); 5) contestazione della valutazione della pericolosità storica e della sua attualità, in presenza di assenza di reati negli ultimi dieci anni e di esiti favorevoli dell'affidamento in prova e di procedimenti non sfociati in condanna.

La decisione

I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Le ricorrenti Veronica Bosco, Alessandra Bosco e Elvira Feratti sono inammissibili per tardività poiché, essendo terze interessate con avviso di deposito effettuato presso il difensore domiciliatario in data 25/07/2022, il termine di dieci giorni per proporre ricorso era scaduto; il loro ricorso del 22/09/2022 è therefore tardivo. Il ricorso di Giuseppe Bosco non è tardivo (notifica eseguita il 25/10/2022) ma è comunque dichiarato inammissibile: sul profilo delle notifiche non è stato dimostrato un concreto pregiudizio; l'omissione di un avviso sulla facoltà di richiedere la trattazione in presenza non comporta nullità in quanto la disciplina (art. 23-bis d.l. 137/2020) riconosce la facoltà ma non impone un obbligo di avviso a pena di nullità; la valutazione della pericolosità storica (2003-2012) è ritenuta adeguata e coerente con la finalità delle misure di prevenzione patrimoniale; gli altri motivi (contestazione della disponibilità dei beni e vizi di merito) sono inammissibili perché nelle misure di prevenzione è ammessa in via primaria la deduzione della sola violazione di legge e non questioni di merito; inoltre Giuseppe Bosco è privo di interesse a impugnare la confisca di beni ritenuti fittiziamente intestati a terzi quando egli nega il rapporto fiduciario e afferma la titolarità dei terzi. Sono stati condannati i ricorrenti alle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 548, comma 2, cod. proc. pen.

    Rilevata la doglianza sulla notifica degli atti: il giudice ha ritenuto che la notifica presso il difensore domiciliatario renda operativa la decorrenza dei termini e che non sia stato provato un concreto pregiudizio derivante dalla modalità di notifica

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Il motivo relativo all'avviso per la discussione orale è esaminato alla luce della normativa sulla trattazione in presenza e delle regole procedurali; la mancata comunicazione specifica non è stata ritenuta idonea a nullificare il procedimento

  • art. 23-bis, comma 4, d.l. 137/2020 (conv. legge 176/2020)

    La norma riconosce la facoltà per le parti di chiedere la presenza in udienza, purché richiesta tempestivamente; non impone un obbligo di comunicazione a pena di nullità, per cui l'omissione di un avviso non determina automaticamente la nullità del provvedimento

  • art. 24, d.lgs. 159/2011 (Codice antimafia)

    Richiamata nella contestazione sulla valutazione probatoria circa la disponibilità dei beni; il giudice di legittimità osserva che questioni di merito sulla provenienza dei beni non sono ammissibili in ricorso di legittimità sulle misure di prevenzione, se non in chiave di violazione di legge

  • art. 1 lett. b) e art. 4 comma 1 lett. c), d.lgs. 159/2011

    Riferimenti alla definizione normativa della figura del proposto e del periodo di pericolosità; la Corte conferma che la misura patrimoniale può fondarsi su una pericolosità storica circoscritta nel tempo (qui 2003-2012) purché collegata a illeciti profitti rilevanti

  • Giurisprudenza rilevata (Sez. U n. 4880/2014, Spinelli; Sez. U n. 33451/2014, Repaci; Sez. 6 n. 14728/2022 Perciballi; Sez. 2 n. 45188/2021 Vermiglio; Sez. 6 n. 48274/2015 Vicario; Sez. 2 n. 17935/2014 Tassone)

    Richiamati i principi consolidati: 1) nelle misure di prevenzione patrimoniale l'impugnazione è in generale limitata a profili di illegittimità (violazione di legge) e non è consentito rimettere in termini di fatto tutte le contestazioni probatorie; 2) il domicilio del difensore e l'avviso di deposito producono effetti sulla decorrenza dei termini; 3) il proposto può essere privo di interesse ad impugnare la confisca di beni ritenuti intestati fittiziamente a terzi

Massime di principio

  • La notifica degli atti presso il difensore domiciliatario fa decorrere i termini processuali anche per le terze interessate, salvo prova di concreto pregiudizio: attenzione alla tempestività del ricorso
  • Per le misure di prevenzione patrimoniale, in sede di legittimità sono prioritariamente ammissibili i profili di violazione di legge; questioni di merito e valutazioni probatorie vanno solitamente controsegnalate nei gradi di merito e non sono sindacate in pieno dalla Cassazione
  • La mancata informazione specifica sulla facoltà di chiedere la trattazione in presenza non determina automaticamente la nullità: la legge che riconosce tale facoltà può richiedere una tempestiva richiesta della parte ma non impone un obbligo di avviso a pena di nullità
  • La pericolosità ai fini delle misure di prevenzione può essere fondata su fatti storici, purché direttamente collegati a illeciti profitti e adeguatamente delimitati nel tempo; l'assenza di reati recenti non invalida automaticamente la valutazione se la pericolosità è riscontrata in un arco temporale anteriore
  • Se il proposto nega di avere avuto rapporti fiduciari con gli intestatari formali dei beni e non sostiene un interesse concreto al recupero, può venir meno il suo interesse ad impugnare la confisca sui beni intestati a terzi
  • I ricorsi tardivi o manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (es. somme alla cassa delle ammende); pertanto è fondamentale verificare termini e presupposti sostanziali prima di proporre impugnazioni

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