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Sentenza

Sentenza n. 1725/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento dell'ordinanza n. 2 in data 12 febbraio 2026 del Comune di Tremestieri Etneo.

Giustizia amministrativa202600406

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di chiusura della struttura, unitamente al verbale ispettivo e al regolamento comunale richiamato

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente contestava l’ordinanza comunale di chiusura adottata dopo un’ispezione igienico-sanitaria nella quale erano state rilevate 86 presenze di bambini, la mancata esibizione dei titoli professionali degli addetti e l’iscrizione online di 139 bambini. Deduceva, in sintesi, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, perché il verbale non avrebbe distinto le presenze nell’area gioco da quelle nella ludoteca né indicato le fasce d’età; irrilevanza del dato relativo agli iscritti online; erroneità dell’accertamento relativo alle qualifiche del personale; violazione della partecipazione procedimentale, per mancata acquisizione preventiva della documentazione; violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, per la chiusura a tempo indeterminato senza termine per la regolarizzazione e senza graduazione della misura; carenza di base normativa della chiusura dell’area gioco; violazione dell’art. 29 della legge regionale n. 22/1986, che avrebbe imposto un previo termine per la regolarizzazione e previsto un sistema sanzionatorio graduale; illegittimità o disapplicazione del regolamento comunale, in quanto la determinazione degli standard strutturali dei servizi socio-assistenziali sarebbe riservata alla disciplina regionale. Nel corso del giudizio la società presentava una nuova segnalazione certificata di inizio attività, comunicando la cessazione dell’area gioco, la prosecuzione della sola ludoteca, la riorganizzazione degli spazi e l’aggiornamento del personale. Entrambe le parti, all’udienza, chiedevano una pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito i vizi dedotti contro l’ordinanza, il verbale e il regolamento. La nuova segnalazione certificata di inizio attività aveva modificato l’attività esercitata dalla società, con cessazione dell’area gioco e riorganizzazione della ludoteca; tale condotta dimostrava la scelta di intraprendere una diversa attività. Di conseguenza, l’eventuale annullamento degli atti impugnati non avrebbe più procurato alla ricorrente una concreta ed effettiva utilità giuridica. Il Collegio ha escluso che il mero interesse morale all’accertamento dell’illegittimità fosse sufficiente a mantenere l’interesse alla decisione di merito. Le spese sono state compensate in ragione del complessivo svolgimento della vicenda processuale.

Norme richiamate

  • art. 27 l.r. n. 22/1986

    Richiamato dalle parti in relazione alla vigilanza sulle strutture private e all’iscrizione all’albo comunale; non è stato esaminato nel merito per l’improcedibilità del ricorso.

  • art. 29 l.r. n. 22/1986

    Richiamato dalla ricorrente quale disciplina delle sanzioni graduali e del previo termine per la regolarizzazione; la questione non è stata decisa.

  • art. 19 l.r. n. 22/1986

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la riserva regionale nella determinazione degli standard dei servizi socio-assistenziali; la questione non è stata esaminata.

  • d.P.Reg. n. 1605/2013

    Indicato dalle parti quale fonte degli standard strutturali dell’area gioco e dei servizi socio-assistenziali; la relativa portata e l’eventuale disciplina sanzionatoria non sono state valutate nel merito.

  • d.lgs. n. 222/2016

    Richiamato dalle parti in relazione al regime amministrativo di avvio dell’attività e alla tabella A; non è stato oggetto di applicazione decisiva nella sentenza.

Massime di principio

  • L’interesse a ricorrere deve consistere in una concreta ed effettiva utilità giuridica che il ricorrente possa conseguire dalla decisione; il mero interesse morale all’accertamento dell’illegittimità dell’atto non è sufficiente a giustificare una pronuncia di merito.
  • La sopravvenuta modifica dell’attività esercitata dal privato, formalizzata mediante una nuova segnalazione certificata di inizio attività, determina la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento degli atti riferiti alla precedente attività quando l’eventuale pronuncia favorevole non possa più arrecare una concreta utilità giuridica.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSCIA e liberalizzazioni
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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