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Sentenza

Sentenza n. 2589/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2417/2024 emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 8295/2023, pubblicata in data 02/04/2024;

Giustizia amministrativa202502595

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 2417/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e ordinato l'emissione di un buono elettronico di € 2.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente di ruolo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero all'emissione in suo favore di un buono elettronico di € 2.000,00 relativo alla Carta del docente. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e chiesto: l'ordine di esecuzione del giudicato; la nomina di un Commissario ad acta ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.; la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il TAR ha verificato la regolarità del ricorso, notificato e depositato nel rispetto dei termini dimezzati e corredato dall'attestazione del passaggio in giudicato. Ha inoltre rilevato che il titolo era stato notificato al Ministero e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza per dare esecuzione a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e ha accertato che il Ministero non aveva dimostrato l'avvenuto adempimento, sul quale gravava il relativo onere probatorio quale fatto estintivo del diritto risultante dal titolo esecutivo. Ha ordinato al Ministero di emettere, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, il buono elettronico di € 2.000,00 riconosciuto dal giudicato. Per l'eventuale inutile decorso del termine ha nominato Commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega, ponendo il compenso di € 500,00 a carico del Ministero. Ha accolto anche la domanda di penalità di mora, fissandola in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e fino all'effettivo adempimento, ovvero fino alla scadenza del termine di 60 giorni concesso al Ministero, dopo la quale il ricorrente avrebbe potuto attivarsi per l'insediamento del Commissario. Le spese del giudizio, liquidate in € 700,00 oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un Commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e disporre una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Consente la nomina preventiva di un Commissario ad acta destinato a operare in caso di inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione per adempiere.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali

    La penalità di mora può essere applicata anche nei giudizi aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro; ha funzione sanzionatoria e coercitiva, non risarcitoria, e non è manifestamente iniqua se parametrata agli interessi legali.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Il TAR ha verificato il rispetto del dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso nel rito camerale applicabile.

  • art. 115, comma 2, c.p.a.

    La copia attestata conforme del provvedimento giurisdizionale costituisce titolo esecutivo secondo quanto richiamato dal giudice.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    L'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro può essere iniziata dopo l'infruttuosa scadenza del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 2697 c.c.

    Spetta al Ministero dimostrare il fatto estintivo rappresentato dall'avvenuta esecuzione del giudicato.

  • art. 1, commi 121-124, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato emessa dal giudice ordinario, quando l'amministrazione destinataria non vi abbia dato esecuzione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, una volta comprovati l'esistenza, il passaggio in giudicato e la notificazione del titolo, spetta all'amministrazione dimostrare l'avvenuto adempimento quale fatto estintivo dell'obbligazione derivante dal giudicato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un Commissario ad acta destinato a operare in caso di inutile scadenza del termine.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è applicabile anche quando l'ottemperanza riguarda il pagamento o l'attribuzione di una somma di denaro, perché ha funzione sanzionatoria e coercitiva e non risarcitoria.
  • Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto somme di denaro, una penalità di mora pari agli interessi legali non è manifestamente iniqua; essa decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e prosegue fino all'adempimento o, secondo quanto stabilito dal giudice, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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