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Sentenza

Sentenza n. 1436/2026 - Catania, Sezione 3

Giustizia amministrativa202500797

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto che ha irrogato la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per sette giorni

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare irrogata per avere svolto, negli anni dal 2013 al 2023, attività agricola non professionale, non abituale e non prevalente, senza preventiva autorizzazione dell’Amministrazione, risultando altresì titolare di una ditta individuale iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese come impresa agricola. In primo luogo ha dedotto la tardività della contestazione disciplinare, notificata il 18 novembre 2024, in quanto l’Ufficio per i procedimenti disciplinari avrebbe avuto conoscenza dei fatti già il 15 ottobre 2024, con la ricezione della comunicazione relativa all’azione di responsabilità amministrativa della Procura regionale della Corte dei conti, mentre la contestazione era stata formulata il 14 novembre 2024, oltre il termine di venti giorni previsto dal contratto collettivo. In secondo luogo ha dedotto l’insussistenza dell’illecito disciplinare, sostenendo che l’attività agricola svolta sul fondo rustico ereditato fosse non professionale, non abituale e non prevalente e non richiedesse autorizzazione ai sensi dell’art. 60 d.P.R. n. 3/1957 e dell’art. 53 d.lgs. n. 165/2001; l’iscrizione nel Registro delle imprese e il possesso della partita IVA sarebbero stati meri adempimenti formali. In via subordinata ha censurato la sproporzione della sanzione rispetto alla condotta, assumendo l’assenza di disservizi o pregiudizi per l’Amministrazione e la violazione dei principi di proporzionalità e gradualità. Il Ministero ha sostenuto che il termine decorresse soltanto dal 5 novembre 2024, quando era stata acquisita la visura storica dell’impresa, e ha difeso la sussistenza dell’incompatibilità tra la qualità di pubblico dipendente e lo status di imprenditore agricolo, nonché la proporzionalità della sanzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato e assorbente, e ha annullato la sanzione disciplinare. L’art. 37, comma 2, del CCNL 5 aprile 1996 impone che la contestazione scritta sia effettuata tempestivamente e comunque entro venti giorni da quando l’ufficio competente acquisisce conoscenza del fatto. Il dies a quo decorre quando l’ufficio dispone di una conoscenza sufficientemente chiara, precisa e completa delle circostanze oggettive potenzialmente rilevanti sul piano disciplinare, tale da consentire la formulazione dell’incolpazione; non è necessario attendere la definitiva qualificazione giuridica dei fatti. Nel caso concreto, la comunicazione ricevuta il 15 ottobre 2024, contenente l’atto di citazione della Procura contabile, descriveva analiticamente il soggetto, la condotta, il periodo temporale, l’attività agricola svolta senza autorizzazione, l’iscrizione della ditta nel Registro delle imprese e la percezione di compensi. La successiva acquisizione della visura storica aveva quindi valore meramente confermativo e non poteva differire il decorso del termine. Poiché la contestazione era stata formulata il 14 novembre 2024, oltre i venti giorni decorrenti dal 15 ottobre, essa era tardiva. Le ulteriori censure sull’insussistenza dell’illecito e sulla proporzionalità della sanzione sono state assorbite. Il Ministero è stato condannato al pagamento di € 2.500,00 per spese di giudizio, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 37, comma 2, CCNL 5 aprile 1996

    L’Amministrazione, fatta eccezione per il rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, se non previa contestazione scritta dell’addebito, da effettuarsi tempestivamente e, comunque, non oltre 20 giorni da quando l’ufficio istruttore secondo l’ordinamento dell’amministrazione, è venuto a conoscenza del fatto (...)

    Il termine per la contestazione decorre dalla conoscenza, da parte dell’ufficio competente, di un quadro fattuale sufficientemente chiaro, preciso e completo da consentire la formulazione dell’addebito; le successive attività istruttorie meramente confermative non possono differire il dies a quo.

  • art. 60 d.P.R. n. 3/1957

    Norma invocata dal ricorrente per sostenere l’assenza di un obbligo di autorizzazione per l’attività agricola non professionale; la questione non è stata esaminata perché assorbita dall’accoglimento della censura sulla tardività della contestazione.

  • art. 53 d.lgs. n. 165/2001

    Norma invocata dal ricorrente con riferimento all’incompatibilità e all’autorizzazione per lo svolgimento di attività extraistituzionali; la relativa questione è stata assorbita.

  • artt. 5 e 7 D.M. 17 luglio 2001

    Disposizioni indicate dall’Amministrazione come violate nella contestazione disciplinare; il loro rilievo sostanziale non è stato esaminato per l’assorbimento delle ulteriori doglianze.

  • art. 36 CCNL 5 aprile 1996

    Disposizione richiamata nella contestazione e nelle censure sulla sanzione; non esaminata nel merito.

  • artt. 7 e 10 d.P.R. n. 64/2012

    Disposizioni richiamate quale fondamento dell’addebito disciplinare; non esaminate nel merito.

  • art. 12 CCNL 2002-2005

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la violazione dei criteri di proporzionalità e gradualità della sanzione; la censura è stata assorbita.

Massime di principio

  • Nel procedimento disciplinare, il termine perentorio per la contestazione decorre da quando l’ufficio competente acquisisce una conoscenza chiara, precisa e completa delle circostanze oggettive potenzialmente rilevanti, idonea a consentire la formulazione dell’addebito.
  • La mera incertezza sulla qualificazione giuridica della condotta non sospende né differisce il termine per la contestazione disciplinare, poiché l’Amministrazione deve procedere tempestivamente sulla base dei fatti già conosciuti.
  • Una notizia generica o frammentaria non fa decorrere il termine per la contestazione; al contrario, il termine decorre quando il quadro conoscitivo contiene gli elementi essenziali del fatto, quali soggetto, condotta e circostanze temporali e materiali.
  • Le successive acquisizioni documentali aventi funzione meramente confermativa di fatti già compiutamente conosciuti non possono essere utilizzate dall’Amministrazione per posticipare il dies a quo del termine disciplinare, altrimenti si vanificherebbero la tutela del diritto di difesa e il principio di buon andamento.

Come è indicizzato

MaterieProcedimento disciplinareTermini del procedimento e silenzio
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoDifetto di istruttoria

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