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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44032/2022 del 21/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione contro il rigetto della richiesta di riparazione ex art.314 cod. proc. pen.; il ricorrente contestava violazione di legge e vizio di motivazione perché la Corte territoriale aveva ritenuto sussistente un comportamento ostativo valorizzando il silenzio dell'indagato in sede di interrogatorio e senza fornire adeguata giustificazione circa l'esistenza di dolo o colpa grave; inoltre la Corte non ha chiarito se il caso rientrasse nell'ambito del comma 1 o del comma 2 dell'art.314 né ha considerato compiutamente l'esito dell'incidente cautelare e la successiva archiviazione

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Bologna per un nuovo esame. Ha censurato la motivazione della Corte territoriale per omessa distinzione tra i presupposti dei commi 1 e 2 dell'art.314, per mancata valutazione autonoma e completa degli elementi probatori e per avere indebitamente valorizzato il silenzio dell'indagato. La Cassazione ha inoltre ribadito che, dopo la modifica legislativa (d.lgs. 8/11/2021, n.188), il silenzio non può di per sé costituire comportamento ostativo; ha disposto che la Corte di rinvio valuti l'epilogo cautelare e le ragioni dell'archiviazione e regoli le spese del giudizio di legittimità

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Distinzione tra ingiusta detenzione sostanziale (comma 1) e formale (comma 2); il giudice della riparazione deve valutare autonomamente se l'interessato abbia concorso con dolo o colpa grave a determinare la custodia e verificare la concausalità fra la condotta e l'adozione della misura; il silenzio non rileva di per sé come comportamento ostativo dopo la modifica normativa

  • artt. 110, 319, 321 cod. pen.

    Reati contestati al GRONDELLI nell'originario procedimento penale (concorso e corruzione), che costituivano la base dell'indagine e della misura cautelare

  • art. 170 r.d. 27/7/1934, n.1265

    Ulteriore norma penale richiamata nell'imputazione originaria

  • art. 273 e art. 280 cod. proc. pen.

    Richiamati come riferimenti sulle condizioni di applicabilità delle misure cautelari; la Corte osserva che la condizione ostativa opera anche se la misura è stata disposta in difetto delle condizioni, purché sussista concausalità imputabile all'indagato

  • d.lgs. 8 novembre 2021, n.188

    art.4, comma 1, lett. b) (modifica art.314)

    Ha modificato l'art.314 cod. proc. pen. escludendo che il silenzio dell'indagato costituisca di per sé comportamento ostativo, adeguando la disciplina alla Direttiva (UE) 2016/343

  • Direttiva (UE) 2016/343

    Fonte sovranazionale che ha ispirato la modifica normativa, con l'obiettivo di rafforzare la presunzione di innocenza e il diritto alla difesa, e che giustifica la non valorizzazione del silenzio come comportamento ostativo

Massime di principio

  • Il silenzio dell'indagato in sede di interrogatorio, dopo la modifica normativa (d.lgs. n.188/2021), non può essere considerato di per sé comportamento ostativo alla riparazione per ingiusta detenzione; va valutato solo se inserito in un quadro di condotte che dimostrino dolo o colpa grave e concausalità rispetto alla misura
  • Il giudice della riparazione deve distinguere se si tratta di ingiusta detenzione sostanziale (art.314, comma 1) o formale (comma 2) e motivare autonomamente la valutazione degli elementi probatori, esaminando tutti gli elementi utilizzabili nelle indagini
  • Non è lecito imputare all'indagato la causa della custodia cautelare quando la misura era fondamentalmente basata sugli stessi elementi che poi risultano insufficienti: la causalità va accertata concretamente e non presunta
  • In presenza di archiviazione o di esito favorevole nell'incidente cautelare, il giudice della riparazione deve tenerne conto e spiegare in che modo l'epilogo incide sulla sussistenza o meno della condizione ostativa
  • In situazioni analoghe conviene documentare tempestive iniziative difensive e produrre elementi che dimostrino l'assenza di negligenza o condotte ostative, non limitandosi al richiamo al silenzio difensivo

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