Sentenza n. 1413/2026 - Milano, Sezione 3
per l’accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dallo Sportello Immigrazione di -OMISSIS- in connessione alla domanda di rilascio del nulla osta per lo svolgimento di lavoro subordinato e, quanto alla Questura di i -OMISSIS-, per il rilascio in conversione del permesso di soggiorno I16358225 scaduto in data 8.6.2022, per motivi di lavoro, nonché per l’annullamento del decreto del Questore di -OMISSIS-, di rigettato della domanda di rilascio del permesso di soggiorno di lavoro in conversione emesso il 13.03.2024 e notificato in data 15.03.2024; atti impugnati con il ricorso principale, nonché del decreto del Questore di -OMISSIS- del 21.10.2024, prot -OMISSIS-; atti impugnati con i motivi aggiunti presentati in data 2.5.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione. La difesa erariale non ha replicato sul punto. Le spese sono state compensate tra le parti per la peculiarità della vicenda.
Atto impugnato: silenzio dello Sportello Immigrazione sulla domanda di nulla osta al lavoro subordinato, silenzio della Questura sulla conversione del permesso di soggiorno e decreto questorile di rigetto della conversione del permesso di soggiorno per lavoro
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dallo Sportello Immigrazione in relazione alla domanda di rilascio del nulla osta per lavoro subordinato e dalla Questura in relazione alla conversione del permesso di soggiorno scaduto per motivi di lavoro. Ha inoltre impugnato il decreto del Questore del 13 marzo 2024, notificato il 15 marzo 2024, di rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno, nonché, con motivi aggiunti, un successivo decreto questorile del 21 ottobre 2024. Prima della decisione, il ricorrente ha dichiarato con nota depositata il 17 marzo 2026 di non conservare interesse alla definizione del giudizio.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
Consente, ricorrendone i presupposti e sentite le parti, la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione conduce alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara, prima della decisione, di non conservare interesse alla definizione del giudizio e non emergono ragioni per dubitare della dichiarazione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. quando, all'esito della fase cautelare, sussistono i relativi presupposti e le parti sono state sentite.
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