Cassazione Civile, Ordinanza n. 19708/2023 del 11/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da un'ordinanza-ingiunzione che irrogava sanzioni amministrative per plurime violazioni in materia di orario di lavoro dei conducenti dipendenti di una società di trasporti: mancati riposi, superamento dei limiti di lavoro notturno e dell'orario settimanale, accertati tramite i tracciati dei cronotachigrafi digitali relativi a specifici giorni dell'anno 2010. Il ricorrente aveva proposto opposizione, insieme alla società, ma in appello la Corte territoriale aveva accolto il gravame dell'amministrazione e rigettato l'opposizione. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso l'efficacia di un preteso giudicato esterno formatosi su una sentenza del Giudice di Pace di Prato; 2) violazione dell'art. 3 d.lgs. n. 689/1981, assumendo la mancanza dell'elemento soggettivo dell'illecito; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. e di norme collettive, lamentando che i giudici di merito avessero utilizzato in modo acritico i cronotachigrafi senza comparazione con gli orari effettivi e senza adeguato contraddittorio, e che un accordo sindacale avesse esteso la durata media settimanale del lavoro; 4) violazione degli artt. 2729 e 2697 c.c., sostenendo che fossero emersi indizi gravi, precisi e concordanti tali da imporre ulteriori approfondimenti istruttori, eventualmente mediante CTU.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza invocata come giudicato esterno era stata resa tra parti diverse, aveva ad oggetto violazioni diverse (codice della strada) e, comunque, si era limitata ad affermazioni processuali prive di efficacia vincolante in altro giudizio. Ha dichiarato inammissibili il secondo motivo per difetto di specificità, il terzo perché diretto a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle prove, e il quarto perché non indicava concretamente quali elementi presuntivi fossero stati trascurati e perché mirava soltanto a ottenere ulteriori approfondimenti istruttori. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
invocato come parametro del ricorso per cassazione per dedurre violazioni di legge.
art. 324 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 2909 c.c. per sostenere l'efficacia del giudicato esterno; la Corte ne esclude l'applicazione per mancanza di identità soggettiva e oggettiva.
art. 2909 c.c.
la Corte ribadisce che il giudicato fa stato solo tra le parti, i loro eredi o aventi causa, e solo entro i limiti oggettivi del decisum.
art. 3 d.lgs. n. 689/1981
norma invocata per negare l'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo; il motivo è dichiarato inammissibile perché generico.
art. 2697 c.c.
richiamato dal ricorrente per contestare la ripartizione e la valutazione della prova; la Corte rileva che la censura mira in realtà a ottenere un riesame del merito.
art. 2729 c.c.
invocato in relazione alla prova presuntiva; la Corte osserva che il ricorrente non indica quali siano gli elementi gravi, precisi e concordanti asseritamente trascurati.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
usato dalla Corte per dichiarare inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità dell'esposizione del vizio.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
D.M. n. 147/2022
richiamato ai fini della liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
d.lgs. n. 234/2007
indicato come fonte delle violazioni amministrative contestate, relative a riposi, lavoro notturno e orario settimanale.
Massime di principio
- Il giudicato esterno è opponibile solo se tra il precedente giudizio e quello successivo sussistono identità soggettiva e oggettiva; in mancanza, la preclusione non opera.
- Una sentenza passata in giudicato che contenga mere affermazioni processuali o sia stata resa in un diverso rapporto giuridico non può fare stato in un giudizio successivo diverso per parti, petitum e causa petendi.
- Nel ricorso per cassazione, le censure che attaccano la valutazione del materiale probatorio o chiedono una diversa lettura dei fatti sono inammissibili se non si denunciano specificamente violazioni di norme di diritto o vizi riconducibili ai limiti del sindacato di legittimità.
- La deduzione di violazione dell'art. 2697 c.c. richiede di indicare in modo puntuale quale sia stato l'erroneo riparto dell'onere della prova; non è sufficiente una generica contestazione dell'esito istruttorio.
- Le censure basate su presunzioni ex art. 2729 c.c. devono indicare concretamente quali fatti noti, gravi, precisi e concordanti siano stati trascurati dal giudice di merito; in difetto, la doglianza è inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 11 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19624/2023 del 11/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 11 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19637/2023 del 11/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 11 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19653/2023 del 11/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 11 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19659/2023 del 11/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 11 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19673/2023 del 11/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 11 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19679/2023 del 11/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →