Regolamento (UE) 2025/2043
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2043 della Commissione, del 10 ottobre 2025, sulla struttura, i dettagli tecnici e il processo relativi alla presentazione delle prove dell’impatto dei cambiamenti climatici e degli effetti ereditati sui suoli organici a norma del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce come gli Stati membri devono individuare e dimostrare, con prove verificabili, le aree colpite dall’impatto a lungo termine dei cambiamenti climatici o dagli effetti ereditati su suoli organici, per poter chiedere la compensazione prevista dal regolamento (UE) 2018/841. Definisce criteri tecnici, basati principalmente sull’indice di aridità e su soglie statistiche legate alla diffusione dei suoli organici, nonché i contenuti minimi delle prove e i termini procedurali per la loro presentazione alla Commissione. Prevede inoltre aggiornamenti annuali delle misure adottate e fissa il periodo e i parametri di confronto per quantificare emissioni in eccesso e diminuzione degli assorbimenti.
Definizione della struttura, dei dettagli tecnici e del processo per presentare le prove dell’impatto a lungo termine dei cambiamenti climatici e degli effetti ereditati sui suoli organici ai fini della compensazione prevista dal regolamento (UE) 2018/841.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri che intendono avvalersi della compensazione per emissioni in eccesso o diminuzione degli assorbimenti ai sensi del regolamento (UE) 2018/841, in relazione al periodo di conformità 2026-2030. Riguarda, da un lato, le aree interessate dall’impatto a lungo termine dei cambiamenti climatici e, dall’altro, le aree con effetti ereditati da precedenti pratiche di gestione dei suoli organici negli Stati membri con una percentuale eccezionalmente elevata di suoli organici. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; i dati e le prove devono essere geolocalizzati, verificabili e basati su fonti ufficiali o scientifiche disponibili in tutta l’Unione.
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2043: prove sull’impatto climatico e sugli effetti ereditati nei suoli organici
Il regolamento dà attuazione all’articolo 13 ter, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2018/841 e disciplina in modo puntuale come gli Stati membri possano documentare, ai fini della compensazione, le emissioni in eccesso e la diminuzione degli assorbimenti dovute all’impatto a lungo termine dei cambiamenti climatici o agli effetti ereditati da precedenti pratiche di gestione dei suoli organici. La Commissione fonda l’intervento sulla necessità di preservare l’integrità del sistema LULUCF e di richiedere prove tecniche omogenee, verificabili e comparabili.
Finalità e contesto normativo
Il regolamento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2018/841, che consente agli Stati membri di ricorrere, in casi specifici, a meccanismi di compensazione per emissioni in eccesso o minori assorbimenti. I considerando chiariscono che tali casi devono essere ricondotti a fenomeni non controllabili dagli Stati membri, come l’impatto climatico di lungo periodo, oppure a condizioni strutturali legate a suoli organici particolarmente estesi e a pratiche pregresse, come drenaggio o imboschimento delle torbiere.
Individuazione delle aree interessate dai cambiamenti climatici
L’articolo 2 impone agli Stati membri di individuare le aree colpite e di fornire dati geolocalizzati. Il criterio ordinario è l’indice di aridità, definito come rapporto tra precipitazioni ed evapotraspirazione potenziale. È considerata interessata un’area che sia passata da classe umida o subumida secca a classe semi-arida, arida o iper-arida, oppure un’area già classificata come semi-arida, arida o iper-arida il cui indice di aridità sia diminuito.
Sono ammesse prove basate su indici diversi dall’indice di aridità, ma solo se debitamente giustificate e idonee a dimostrare il nesso tra impatto climatico e ridotta capacità di sequestro del carbonio. In ogni caso, i dati devono provenire da servizi meteorologici ufficiali, autorità o organismi scientifici e devono essere disponibili in tutta l’Unione.
Contenuto minimo delle prove climatiche
Le prove devono essere verificabili e comprendere almeno:
- il metodo utilizzato;
- i dati di ingresso impiegati;
- il risultato dell’individuazione delle aree interessate;
- una descrizione delle azioni volte a invertire la tendenza delle emissioni in eccesso o della diminuzione dei pozzi di assorbimento.
L’analisi deve dimostrare cambiamenti rilevanti nelle classi di aridità tramite serie temporali di almeno 20 anni consecutivi, collocate nel periodo compreso almeno tra il 2001 e la fine del 2025.
Suoli organici ed effetti ereditati da pratiche precedenti
L’articolo 3 disciplina il caso degli Stati membri con una percentuale eccezionalmente elevata di suoli organici. La soglia è fissata all’85° percentile della distribuzione di frequenza delle percentuali di suoli organici rispetto alla superficie fondiaria gestita totale in ciascuno Stato membro; i dati di riferimento sono riportati nell’allegato.
Gli Stati membri che superano tale soglia devono individuare le aree interessate dagli effetti ereditati di pratiche di gestione precedenti il 2013 e fornire dati geolocalizzati. Le pratiche rilevanti devono essere descritte con indicazione del periodo di applicazione e con prove della loro effettiva esistenza.
Prove relative agli effetti ereditati sui suoli organici
Le prove a sostegno dell’individuazione devono essere verificabili e includere:
- il metodo utilizzato, i dati di ingresso e il risultato dell’individuazione;
- la descrizione delle precedenti pratiche di gestione, con il periodo in cui sono state applicate e le prove che le attestano;
- la descrizione delle azioni dirette a invertire la tendenza delle emissioni in eccesso.
I considerando precisano che gli interventi attesi possono includere la gestione del livello della superficie freatica o pratiche equivalenti, tenendo conto della resilienza delle aree interessate.
Quantificazione delle emissioni in eccesso e della diminuzione degli assorbimenti
L’articolo 4 stabilisce che la prova quantitativa si fondi su un confronto tra le emissioni e gli assorbimenti totali del periodo 2026-2030 nell’area interessata e quelli di un’area simile dello stesso Stato membro. La similarità deve riguardare clima, tipo di suolo e categorie di rendicontazione, oltre alle pratiche di gestione applicate.
Per le aree climaticamente interessate è ammesso anche il confronto con la stessa area in un periodo storico successivo al 1990, purché in quel periodo l’area non fosse considerata interessata ai sensi dell’articolo 2. Per gli effetti ereditati sui suoli organici, il confronto va invece effettuato con un’area simile non interessata ai sensi dell’articolo 3.
Procedura di presentazione alla Commissione
Gli Stati membri che intendono beneficiare della compensazione devono presentare domanda entro il 30 novembre 2026, allegando le prove pertinenti di cui agli articoli 2 o 3. La Commissione comunica l’esito della verifica entro tre mesi dal ricevimento di una richiesta completa.
Dopo tale verifica, e comunque entro il 15 gennaio 2032, lo Stato membro presenta le prove di cui all’articolo 4, includendo la descrizione dei metodi utilizzati. Inoltre, entro il 31 maggio 2027 e successivamente con cadenza annuale, deve aggiornare le prove relative alle azioni intraprese per migliorare la capacità di sequestro del carbonio e la resilienza ai cambiamenti climatici.
Standard qualitativi delle prove
Il regolamento richiede che tutte le prove siano trasparenti, accurate, coerenti, comparabili e complete. Il rinvio ai criteri di revisione degli inventari di gas a effetto serra del regolamento (UE) 2018/1999 evidenzia la volontà di allineare la documentazione alla disciplina generale della governance climatica dell’Unione.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Definizioni tecniche
L’articolo 1 definisce l’"indice di aridità" come rapporto tra precipitazioni ed evapotraspirazione potenziale; la "classe di aridità" in cinque categorie (umida, subumida secca, semi-arida, arida, iper-arida) con soglie specifiche; e il "suolo organico", rinviando alle definizioni nazionali approvate per l’UNFCCC o, in mancanza, ai criteri IPCC 2006.
Individuazione delle aree colpite dai cambiamenti climatici
L’articolo 2 impone agli Stati membri di individuare le aree interessate dall’impatto a lungo termine dei cambiamenti climatici e di fornire dati geolocalizzati. La prova deve basarsi sull’indice di aridità, considerando interessate le aree passate da umida o subumida secca a semi-arida/arida/iper-arida, oppure le aree già semi-aride/aride/iper-aride con indice di aridità in diminuzione. È consentito ricorrere ad altri indici, se debitamente giustificati, purché dimostrino il nesso tra impatto climatico e ridotta capacità di sequestro del carbonio. I dati devono provenire da servizi meteorologici ufficiali, autorità o organismi scientifici e coprire serie temporali di almeno 20 anni consecutivi nel periodo almeno tra il 2001 e la fine del 2025.
Individuazione delle aree con effetti ereditati sui suoli organici
L’articolo 3 fissa all’85° percentile della distribuzione di frequenza delle percentuali di suoli organici rispetto alla superficie fondiaria gestita totale la soglia per considerare eccezionalmente elevata la presenza di suoli organici rispetto alla media dell’Unione. Gli Stati membri che superano tale soglia devono individuare le aree interessate da effetti ereditati di pratiche di gestione precedenti il 2013 e fornire dati geolocalizzati. Le prove devono descrivere il metodo, i dati usati, le pratiche pregresse, il periodo di applicazione, le evidenze della loro effettiva esistenza e le azioni per invertire la tendenza delle emissioni in eccesso.
Prova delle emissioni in eccesso e della diminuzione degli assorbimenti
L’articolo 4 richiede che le prove siano verificabili e basate su un confronto quantitativo nel periodo 2026-2030. Per le aree climaticamente colpite, il confronto va fatto con un’area simile dello Stato membro per clima, tipo di suolo, categorie di rendicontazione e pratiche di gestione, non individuata come interessata; in alternativa, può essere usata la stessa area in un periodo storico successivo al 1990 in cui non era considerata interessata. Per le aree con effetti ereditati sui suoli organici, il confronto va fatto con un’area simile non interessata ai sensi dell’articolo 3.
Procedura e termini per la presentazione delle prove
L’articolo 5 prevede che la richiesta di compensazione sia presentata alla Commissione entro il 30 novembre 2026 e includa le prove di cui agli articoli 2 o 3. La Commissione comunica l’esito della verifica entro tre mesi dal ricevimento di una richiesta completa. Dopo la verifica, e comunque entro il 15 gennaio 2032, lo Stato membro presenta le prove di cui all’articolo 4 con la descrizione dei metodi utilizzati. Entro il 31 maggio 2027 e poi annualmente, devono essere aggiornate le prove relative alle azioni intraprese per migliorare la capacità di sequestro del carbonio e la resilienza ai cambiamenti climatici.
Qualità dei dati e standard di trasparenza
Sempre l’articolo 5 stabilisce che le prove di cui agli articoli 2, 3 e 4 devono essere trasparenti, accurate, coerenti, comparabili e complete, in linea con i criteri usati per la revisione degli inventari dei gas a effetto serra ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 6 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
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