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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2046

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2046 della Commissione, del 10 ottobre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1486 per quanto riguarda i termini dell’autorizzazione della cantaxantina come additivo per mangimi destinati a talune categorie di pollame, di pesci ornamentali e di uccelli ornamentali

Normativa europea32025R2046

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’autorizzazione UE della cantaxantina come additivo per mangimi, introducendo un nuovo metodo di produzione tramite fermentazione con Yarrowia lipolytica CBS 146148. Sulla base del parere EFSA, la Commissione ritiene che il nuovo preparato resti conforme ai requisiti del regolamento (CE) n. 1831/2003 alle condizioni d’uso autorizzate. Vengono inoltre adeguate le condizioni relative alla miscela con altri carotenoidi e assegnato un nuovo numero di identificazione per il prodotto fermentativo.

Modifica l’autorizzazione della cantaxantina come additivo per mangimi, aggiungendo un nuovo percorso produttivo mediante fermentazione con Yarrowia lipolytica CBS 146148 e adeguando i relativi termini d’impiego.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea, con riferimento all’immissione sul mercato e all’uso della cantaxantina come additivo per mangimi per talune categorie di pollame, pesci ornamentali e uccelli ornamentali. Incide anche sui requisiti di etichettatura/uso e sulle condizioni di autorizzazione fissate dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1486, sostituendone l’allegato. Rilevano in particolare le categorie di animali indicate nell’allegato: polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso; pollame da uova e pollame allevato per la produzione di uova; pesci ornamentali e uccelli ornamentali, nonché galline da riproduzione ornamentali. È prevista una specifica distinzione tra cantaxantina prodotta mediante sintesi chimica e cantaxantina prodotta mediante fermentazione con Yarrowia lipolytica CBS 146148.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2046: modifica dell’autorizzazione della cantaxantina come additivo per mangimi

Il regolamento interviene sull’autorizzazione già concessa alla cantaxantina ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale. La modifica è motivata dalla richiesta di includere un ulteriore percorso produttivo mediante fermentazione con Yarrowia lipolytica CBS 146148 e dall’esigenza di adeguare la disciplina della miscela con altri carotenoidi, sulla base del parere EFSA del 26 novembre 2024.

Contesto normativo e base giuridica

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, e l’articolo 13, paragrafo 2, quale base per la modifica dell’autorizzazione. Nei considerando si precisa che la cantaxantina era già autorizzata per 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1486 per talune categorie di pollame, pesci ornamentali e uccelli ornamentali.

Valutazione scientifica e conclusioni della Commissione

La Commissione ha chiesto all’EFSA di valutare se, con la modifica dei termini dell’autorizzazione, la cantaxantina restasse conforme alle condizioni dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. L’EFSA ha concluso che il preparato di cantaxantina prodotto per fermentazione con Yarrowia lipolytica CBS 146148 è sicuro per le specie bersaglio, per i consumatori e per l’ambiente alle condizioni d’uso attualmente autorizzate; non ha però potuto esprimersi sulla sicurezza per gli utilizzatori in assenza di dati sul preparato. Ha inoltre riconosciuto l’efficacia del prodotto come colorante per i diversi gruppi animali interessati e ha raccomandato di adeguare la formulazione sulla miscela con altri carotenoidi.

Modifica dell’allegato del regolamento (UE) 2015/1486

L’effetto principale del nuovo atto è la sostituzione dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1486. L’allegato distingue ora due prodotti: la cantaxantina prodotta mediante sintesi chimica e quella prodotta mediante fermentazione con Yarrowia lipolytica CBS 146148, ciascuna con condizioni proprie di composizione, analisi e impiego.

Nuovo prodotto da fermentazione: identificazione, composizione e purezza

Il nuovo prodotto fermentativo è identificato con il codice 2a161gi. È descritto come preparato con un tenore minimo di cantaxantina del 10% e con diclorometano ≤ 80 mg/kg. La sostanza attiva è la cantaxantina in forma solida prodotta con Yarrowia lipolytica CBS 146148, formula C40H52O2, numero CAS 514-78-3. La purezza deve essere almeno pari al 96% del totale delle sostanze coloranti espresse come cantaxantina, mentre i carotenoidi diversi dalla cantaxantina non possono superare il 5% del totale delle sostanze coloranti.

Additivo prodotto per sintesi chimica: condizioni confermate

Per la cantaxantina prodotta mediante sintesi chimica resta il numero di identificazione 2a161g. L’allegato riporta un tenore minimo di purezza del 96% e limiti per le impurezze principali (ossido di trifenilfosfina ≤ 100 mg/kg; diclorometano ≤ 600 mg/kg). Anche in questo caso la sostanza attiva è la cantaxantina in forma solida, formula C40H52O2, CAS 514-78-3.

Gruppi animali, dosaggi massimi e condizioni particolari

Per i polli da ingrasso e le specie avicole minori da ingrasso è previsto un tenore massimo di 25 mg/kg di mangime completo (umidità 12%). Per i pollame da uova e il pollame allevato per la produzione di uova il tenore massimo è 8 mg/kg, mentre per i pesci ornamentali e gli uccelli ornamentali il massimo è 100 mg/kg. Per le galline da riproduzione ornamentali è indicato un massimo di 8 mg/kg e il termine di autorizzazione al 23.9.2025.

Miscela con altri carotenoidi e misure di tutela degli utilizzatori

La norma consente la miscela della cantaxantina con altri additivi contenenti cantaxantina e altri carotenoidi, ma impone limiti di concentrazione complessiva: 80 mg di carotenoidi totali/kg di mangime completo per i gruppi avicoli interessati da tale soglia; 100 mg/kg per pesci ornamentali e uccelli ornamentali. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se non è possibile eliminare tali rischi, l’uso dell’additivo e delle premiscele richiede dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.

Residui e controlli analitici

L’allegato prevede livelli massimi di residui per alcune matrici animali, tra cui il fegato e il tessuto cutaneo/adiposo del pollame e il tuorlo d’uovo del pollame da uova. Sono inoltre indicati i metodi analitici di riferimento: spettrofotometria a 426 nm per la quantificazione nell’additivo e HPLC in fase normale con rivelazione VIS a 466 nm per premiscele e mangimi.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Modifica dell’autorizzazione esistente

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1486 con l’allegato del nuovo regolamento, aggiornando così i termini dell’autorizzazione della cantaxantina come additivo per mangimi.

Nuovo percorso produttivo e nuovo numero di identificazione

L’allegato distingue la cantaxantina prodotta mediante sintesi chimica da quella prodotta mediante fermentazione con Yarrowia lipolytica CBS 146148. Per il prodotto fermentativo è attribuito il numero di identificazione 2a161gi, per consentire un migliore controllo.

Condizioni d’uso per polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso

Per la cantaxantina prodotta mediante sintesi chimica resta applicabile il numero di identificazione 2a161g, con tenore massimo di 25 mg/kg di mangime completo (umidità 12%). La cantaxantina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato. La miscela con altri additivi contenenti cantaxantina e altri carotenoidi è ammessa se la concentrazione totale non supera 80 mg di carotenoidi totali/kg di mangime completo. Gli operatori devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non sono eliminabili, è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.

Condizioni d’uso per pollame da uova e pollame allevato per la produzione di uova

Per il prodotto fermentativo 2a161gi è previsto un tenore massimo di 8 mg/kg di mangime completo (umidità 12%) e un tenore minimo del preparato del 10% di cantaxantina, con diclorometano ≤ 80 mg/kg. La miscela con altri additivi contenenti cantaxantina e altri carotenoidi non deve superare 80 mg di carotenoidi totali/kg di mangime completo. Rimangono applicabili le misure di gestione del rischio per gli utilizzatori e, se necessario, i dispositivi di protezione individuale.

Condizioni d’uso per pesci ornamentali e uccelli ornamentali

Per la cantaxantina prodotta mediante sintesi chimica è confermato il numero di identificazione 2a161g con tenore massimo di 100 mg/kg di mangime completo (umidità 12%). La miscela con altri additivi contenenti cantaxantina e altri carotenoidi è ammessa se la concentrazione totale non supera 100 mg di carotenoidi totali/kg di mangime completo. Sono previste, anche qui, procedure operative e misure organizzative per la tutela degli utilizzatori e, in mancanza di eliminazione del rischio, l’uso di dispositivi di protezione individuale.

Condizioni d’uso per galline da riproduzione ornamentali

Per le galline da riproduzione ornamentali l’allegato riporta il prodotto fermentativo 2a161gi con tenore massimo di 8 mg/kg di mangime completo (umidità 12%) e durata dell’autorizzazione fino al 23.9.2025. Restano indicati i requisiti compositivi del preparato e i metodi analitici di controllo.

Residui e termini di autorizzazione

L’allegato fissa livelli massimi di residui per alcune categorie animali, tra cui pollame: 15 mg di cantaxantina/kg di fegato e 2,5 mg/kg di tessuto cutaneo/adiposo; per il pollame da uova: 30 mg/kg di tuorlo d’uovo. Per le diverse categorie è indicata come fine del periodo di autorizzazione la data 23.9.2025.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiemangimizootecniasicurezza alimentareautorizzazioni UEadditivi organolettici

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