Regolamento (UE) 2025/2061
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2061 della Commissione, del 10 ottobre 2025, che prevede un sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da condizioni climatiche avverse in Bulgaria, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia e Romania in conformità del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un aiuto dell’Unione pari a 49,8 milioni di euro per sostenere gli agricoltori di Bulgaria, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia e Romania colpiti da eventi climatici avversi eccezionali nel 2025. Le somme sono ripartite tra gli Stati membri e devono essere utilizzate per compensare le perdite economiche degli agricoltori più colpiti, secondo criteri oggettivi e non discriminatori e senza distorsioni di mercato. Il testo consente anche un sostegno nazionale supplementare fino al 200% degli importi UE e impone obblighi di comunicazione alla Commissione su attuazione, pagamenti ed efficacia.
Sostegno finanziario di emergenza dell’UE per agricoltori di Bulgaria, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia e Romania colpiti da condizioni climatiche avverse nel 2025.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai settori agricoli e agli agricoltori dei sei Stati membri indicati, limitatamente alle perdite causate da condizioni climatiche avverse eccezionali verificatesi nella primavera-estate 2025. Riguarda in particolare produzioni frutticole, ortofrutticole e alcune produzioni di sementi colpite da gelate, piogge prolungate, grandine e altre anomalie climatiche. Sono esclusi, per costruzione della misura, i casi non connessi a tali eventi eccezionali e le spese/pagamenti effettuati dopo il 30 aprile 2026, che non sono ammissibili al finanziamento dell’Unione.
Sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da condizioni climatiche avverse in Bulgaria, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia e Romania
Il regolamento istituisce una misura eccezionale di sostegno finanziario dell’Unione per far fronte ai gravi danni subiti dagli agricoltori di sei Stati membri a seguito di eventi climatici avversi verificatisi nel 2025. La Commissione richiama l’articolo 221, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ritenendo che il fenomeno presenti caratteristiche di eccezionalità e non sia riconducibile a una mera turbativa del mercato o a rischi sanitari.
Contesto fattuale e motivazione dell’intervento
I considerando descrivono eventi climatici diversi ma accomunati da effetti distruttivi sulla produzione agricola: gelate tardive dopo primavere insolitamente calde, piogge prolungate, grandine e temperature inferiori alla norma. I danni hanno colpito soprattutto frutta, frutta a guscio, ortofrutta e alcune sementi, con effetti significativi sulla redditività delle aziende agricole e quindi sulla loro sostenibilità economica.
Ambito soggettivo e oggettivo
La misura riguarda i produttori agricoli dei seguenti Stati membri: Bulgaria, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia e Romania. L’aiuto deve essere impiegato per compensare le perdite economiche degli agricoltori più colpiti nei settori e nelle produzioni danneggiate dagli eventi climatici avversi. Il regolamento non disciplina un sostegno generale all’agricoltura, ma un intervento puntuale e temporaneo limitato alle conseguenze di tali eventi.
Importo dell’aiuto dell’Unione e ripartizione
L’articolo 1, paragrafo 1, mette a disposizione un importo totale di 49.800.000 EUR. La ripartizione massima per Stato membro è fissata come segue:
- Bulgaria: 7.400.000 EUR
- Lettonia: 4.200.000 EUR
- Lituania: 1.100.000 EUR
- Ungheria: 10.800.000 EUR
- Polonia: 14.800.000 EUR
- Romania: 11.500.000 EUR
Tali importi costituiscono il tetto della spesa dell’Unione finanziabile per le misure nazionali attuate in applicazione del regolamento.
Modalità di impiego e criteri di distribuzione
Gli Stati membri devono utilizzare gli importi assegnati per misure che compensino gli agricoltori più colpiti dalle perdite economiche che incidono sulla redditività delle aziende. La selezione dei beneficiari e la quantificazione dell’aiuto devono avvenire sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, tenendo conto delle perdite effettivamente subite.
Il regolamento richiede inoltre che le misure siano strutturate in modo da non generare distorsioni del mercato o della concorrenza. Se l’aiuto non è corrisposto direttamente agli agricoltori, lo Stato membro deve garantire che il vantaggio economico sia trasferito integralmente ai beneficiari finali.
Ammissibilità delle spese e scadenze
Le spese sostenute dagli Stati membri sono ammissibili al finanziamento dell’Unione solo se i pagamenti ai beneficiari sono effettuati entro il 30 aprile 2026. Il regolamento chiarisce che non si applica, in questo caso, il meccanismo di riduzione proporzionale previsto dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/127 per i pagamenti effettuati oltre il termine.
Tassi di cambio
Poiché l’aiuto dell’Unione è fissato in euro e tre Stati membri interessati non hanno adottato la moneta unica, il regolamento stabilisce un fatto generatore specifico per la conversione in valuta nazionale ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/127. Per Ungheria, Polonia e Romania il fatto generatore coincide con la data di entrata in vigore del regolamento; per la Bulgaria coincide invece con il 1o gennaio 2026, data di adozione dell’euro richiamata dal regolamento (UE) 2025/1409 del Consiglio.
Cumulo con altri aiuti e sostegno nazionale supplementare
Il regolamento consente il cumulo con altre misure di sostegno finanziate dal FEAGA e dal FEASR. Inoltre, gli Stati membri possono concedere un sostegno nazionale supplementare fino al 200% degli importi UE corrispondenti, a condizione che:
- siano rispettati criteri oggettivi e non discriminatori;
- non si producano distorsioni di mercato o della concorrenza;
- non vi sia sovracompensazione degli agricoltori;
- il sostegno nazionale sia versato entro il 31 luglio 2026.
Prevenzione della sovracompensazione
Nel determinare e versare gli aiuti, gli Stati membri devono considerare ogni altro sostegno nazionale, unionale o privato destinato a coprire le medesime perdite economiche. La norma mira a evitare che il beneficiario riceva un ristoro superiore al danno effettivamente subito.
Obblighi informativi verso la Commissione
Entro il 31 dicembre 2025, Bulgaria, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia e Romania devono comunicare alla Commissione:
- la descrizione delle misure da adottare;
- i criteri per la concessione dell’aiuto, gli importi e le modalità di distribuzione;
- l’effetto previsto delle misure;
- le verifiche svolte per accertarne il raggiungimento;
- le misure per evitare distorsioni della concorrenza e sovracompensazioni;
- la previsione mensile dei pagamenti dell’Unione fino al 30 aprile 2026;
- il livello di sostegno nazionale supplementare;
- le azioni per controllare l’ammissibilità degli agricoltori e tutelare gli interessi finanziari dell’Unione.
Entro il 31 ottobre 2026 dovranno poi notificare gli importi totali versati, distinguendo tra aiuto UE e sostegno nazionale, il numero e il tipo di beneficiari e una valutazione dell’efficacia della misura.
Entrata in vigore e natura del regolamento
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri interessati.
Disposizioni principali
Fondamento giuridico e finalità della misura
La misura è adottata ai sensi dell’articolo 221, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, quale intervento eccezionale per far fronte a un problema specifico non riconducibile a turbative di mercato, minacce di turbativa o crisi sanitarie. La finalità è compensare, almeno in parte, gli ingenti danni e le perdite di reddito subiti dagli agricoltori a seguito di condizioni climatiche avverse eccezionali.
Importo complessivo e ripartizione per Stato membro
È messo a disposizione un aiuto UE complessivo di 49.800.000 EUR, con limiti massimi per Stato membro pari a: Bulgaria 7.400.000 EUR; Lettonia 4.200.000 EUR; Lituania 1.100.000 EUR; Ungheria 10.800.000 EUR; Polonia 14.800.000 EUR; Romania 11.500.000 EUR.
Criteri di utilizzo e beneficiari finali
Gli importi devono essere impiegati per misure dirette a compensare gli agricoltori più colpiti per le perdite economiche che incidono sulla redditività delle aziende nei settori e nelle produzioni danneggiate. Le misure devono essere basate su criteri oggettivi e non discriminatori e non devono provocare distorsioni del mercato o della concorrenza. Se l’aiuto non è versato direttamente agli agricoltori, il vantaggio economico deve essere integralmente trasferito a questi ultimi.
Ammissibilità della spesa e termine di pagamento
La spesa è ammissibile al finanziamento dell’Unione solo se i pagamenti agli agricoltori sono effettuati entro il 30 aprile 2026. Il regolamento esclude l’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/127, quindi non opera la riduzione proporzionale per pagamenti mensili oltre il termine.
Regole sui tassi di cambio
Per Ungheria, Polonia e Romania, il fatto generatore del tasso di cambio è la data di entrata in vigore del regolamento. Per la Bulgaria, il fatto generatore è il 1o gennaio 2026, data di adozione dell’euro. Ciò rileva ai fini dell’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2022/127.
Cumulo con altri sostegni e sostegno nazionale supplementare
La misura può essere cumulata con altri sostegni finanziati dal FEAGA e dal FEASR. Gli Stati membri possono concedere un sostegno nazionale supplementare fino al 200% degli importi UE corrispondenti, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, purché non vi siano distorsioni del mercato o della concorrenza e non si determini sovracompensazione. Il sostegno nazionale supplementare deve essere versato entro il 31 luglio 2026.
Prevenzione della sovracompensazione
Nel concedere l’aiuto, gli Stati membri devono tenere conto di altri strumenti di sostegno nazionali o dell’Unione e di eventuali regimi privati destinati a coprire le stesse perdite economiche, al fine di evitare che gli agricoltori siano indennizzati oltre il danno subito.
Obblighi di comunicazione alla Commissione
Entro il 31 dicembre 2025 gli Stati membri devono comunicare una serie di informazioni sull’attuazione delle misure, incluse descrizione, criteri di concessione, effetti attesi, controlli, azioni anti-distorsive, previsione mensile dei pagamenti fino al 30 aprile 2026, livello di sostegno nazionale supplementare e misure di controllo dell’ammissibilità e tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Entro il 31 ottobre 2026 devono poi notificare gli importi totali pagati, la ripartizione tra aiuto UE e sostegno nazionale, il numero e il tipo di beneficiari e la valutazione dell’efficacia.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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