Sentenza del 03/04/2019 n. 1982 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
CATASTO - Determinazione rendita e classamento - Termini decadenziali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che il termine di 12 mesi previsto dall'art. 1 del D.M. n. 701/1994, decorrente dalla presentazione della dichiarazione catastale, fosse perentorio e che il suo superamento determinasse la decadenza dell'Ufficio dal potere di determinare la rendita catastale definitiva.
La decisione
La contestazione è stata respinta. Il termine di 12 mesi previsto dal D.M. n. 701/1994 è stato qualificato come ordinatorio, non perentorio, perché previsto da un decreto ministeriale e non da una norma legislativa che stabilisca espressamente una decadenza. Il suo superamento, pertanto, non impedisce all'Ufficio di esercitare il potere di determinare successivamente la rendita catastale definitiva. La decisione richiama il principio affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 16824/2006.
Norme richiamate
Art. 1 D.M. n. 701/1994
Il termine di 12 mesi dalla presentazione della dichiarazione entro il quale l'Ufficio deve determinare la rendita catastale definitiva.
Il termine è ordinatorio e non perentorio: la sua scadenza non comporta la decadenza dell'Ufficio dal potere di determinare la rendita catastale definitiva, in assenza di una specifica previsione legislativa.
Cassazione, sentenza n. 16824/2006
Conferma che un termine previsto da un atto amministrativo, anziché direttamente dalla legge, non può comportare automaticamente una decadenza dall'esercizio del potere amministrativo.
Massime di principio
- Il superamento del termine di 12 mesi previsto dal D.M. n. 701/1994 non rende automaticamente illegittima o inefficace la successiva determinazione della rendita catastale.
- Un termine è perentorio e produce decadenza soltanto quando ciò risulta espressamente dalla legge o quando la disciplina applicabile lo prevede in modo inequivocabile.
- La mera indicazione di un termine in un decreto ministeriale o in un atto amministrativo, senza una sanzione di decadenza prevista dalla legge, tende a qualificare il termine come ordinatorio.
- In una situazione analoga, la tardività dell'Ufficio può eventualmente rilevare sotto altri profili, come il rispetto dei termini di prescrizione, motivazione, partecipazione procedimentale o decorrenza degli effetti fiscali, ma non determina di per sé la perdita del potere di classamento.
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