Cassazione Penale, Sentenza n. 12718/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'Appello di Palermo che aveva rigettato la richiesta di equa riparazione per ingiusta detenzione. Il ricorrente lamenta: (1) omissione di pronuncia rispetto a una distinta domanda di riparazione relativa a diversa custodia cautelare (9/1/2018 - 19/3/2020, per omicidio) anch'essa conclusasi con assoluzione; (2) violazione dell'art. 314 c.p.p. per avere la Corte valorizzato il silenzio dell'indagato in interrogatorio, nonostante la modifica normativa (d.lgs. 8/11/2021, n.188) che rende neutro il silenzio ex art. 64 c.p.p.; (3) valutazione erronea di colpa grave basata su meri contatti con un contesto delinquenziale, nonché mancata considerazione che l'ordinanza cautelare (30/4/2019 eseguita 3/5/2019) era stata annullata dal Tribunale per il riesame il 24/5/2019 e che il ricorrente è stato poi assolto con sentenza irrevocabile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Palermo per un nuovo giudizio. Motivazione: omissione di pronuncia sulla distinta istanza relativa alla diversa custodia; errata qualificazione della detenzione come non meramente formale nonostante l'annullamento dell'ordinanza da parte del Tribunale per il riesame e la successiva assoluzione; illegittima valorizzazione del silenzio dell'indagato alla luce della modifica normativa che ha reso neutro il silenzio ai fini della presunzione di innocenza. La Corte ha disposto anche la regolamentazione delle spese tra le parti per il giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Rilevato che, dopo la modifica operata dal d.lgs. n.188/2021, il silenzio dell'indagato non può essere valutato quale comportamento ostativo alla nascita del diritto all'equa riparazione; la Corte territoriale non poteva valorizzare negativamente il silenzio in interrogatorio.
d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, art. 4, comma 1, lett. b)
Ha modificato l'art. 314 c.p.p. (presunzione di innocenza) e l'art. 64 c.p.p., stabilendo che l'esercizio della facoltà di non rispondere è neutro e non valutabile contra reum ai fini della riparazione per ingiusta detenzione.
art. 273 cod. proc. pen.
Norma richiamata nel quadro delle condizioni di applicabilità delle misure cautelari; pertinente al confronto tra insussistenza 'ab origine' della misura e responsabilità del detenuto.
art. 280 cod. proc. pen.
Richiamato come riferimento alle regole sulle misure cautelari e alla loro applicabilità; utile per valutare se la custodia cautelare sia stata disposta con le condizioni normative richieste.
Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010 (D'Ambrosio)
Giurisprudenza di riferimento che stabilisce che l'aver dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave ostacola il riconoscimento della riparazione, ma non opera quando l'insussistenza 'ab origine' derivi da diversa valutazione dei medesimi elementi trasmessi al giudice che emise la misura.
Massime di principio
- Se la Corte territoriale omette di decidere su una richiesta autonoma (es. distinta domanda di equa riparazione), la Cassazione può annullare per omissione di pronuncia e disporre il rinvio.
- Dopo il d.lgs. n.188/2021, il silenzio dell'indagato in interrogatorio (esercizio della facoltà di non rispondere) deve essere considerato neutro e non può essere valorizzato contro l'indagato per escludere il diritto all'equa riparazione.
- Quando un provvedimento cautelare è stato annullato dal giudice del riesame e il soggetto è stato successivamente assolto con formula piena, la detenzione tende a configurarsi come ingiusta formale: la Corte di merito deve verificare se la diversa valutazione derivi da una diversa interpretazione degli stessi elementi o da fatti nuovi che giustifichino una deduzione di dolo o colpa grave.
- La sussistenza di dolo o colpa grave a carico del detenuto è condizione ostativa al risarcimento, ma non può essere ricavata automaticamente da semplici contatti con ambienti criminali: occorre accertare il contributo causale effettivo alla misura cautelare.
- In caso di ricorso per cassazione, la Corte può accedere agli atti per esaminare error in procedendo e omissioni, e in caso di vizi sostanziali può disporre rinvio per nuovo giudizio alla Corte territoriale.
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