Cassazione Penale, Ordinanza n. 08886/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (null)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato il giudizio di responsabilità per i fatti di reato a lui ascritti e il trattamento sanzionatorio irrogato. Dal testo risulta che nel ricorso si insisteva anche sulla richiesta di perizia, sollecitata dalla difesa per verificare la dedotta non imputabilità dell'imputato. La Corte di cassazione rileva però che i motivi di ricorso non si confrontavano effettivamente con la decisione impugnata, ma riproducevano censure già esaminate e disattese nei gradi di merito, senza evidenziare vizi logicamente o giuridicamente rilevanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero non consentiti in sede di legittimità perché meramente ripetitivi di doglianze già vagliate e respinte dai giudici di merito, che avevano fornito argomentazioni corrette, puntuali e coerenti sia sulla mancata ammissione della perizia richiesta dalla difesa per accertare la pretesa non imputabilità, sia sulla responsabilità per i reati contestati, sia sulla giustificazione del trattamento punitivo. Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite le statuizioni ex art. 616 c.p.p., con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentiti motivi di ricorso che si limitino a riprodurre censure già dedotte nei gradi di merito senza un concreto confronto con la motivazione della decisione impugnata.
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria o di perizia può essere legittimamente disattesa quando il giudice di merito dia conto, con motivazione coerente e non illogica, delle ragioni della sua inutilità o superfluità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., compresa la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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