Cassazione Civile, Ordinanza n. 15825/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo al 2010, emesso a seguito di processo verbale della Guardia di Finanza, con cui l’Ufficio ha recuperato costi e detrazioni IVA ritenuti indebiti in relazione a fatture emesse da due società considerate "cartiere" e riferite a operazioni soggettivamente inesistenti. La CTP aveva accolto il ricorso della società, ritenendo non dimostrata la conoscenza della frode e valorizzando la consegna della merce, i pagamenti a mezzo bonifico e le verifiche camerali compiute dalla contribuente. La CTR ha invece accolto l’appello dell’Agenzia, ritenendo provata la fittizietà dei fornitori e la consapevolezza, o almeno la conoscibilità con ordinaria diligenza, della frode da parte della società acquirente. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 54 DPR 633/1972, 115 c.p.c. e 2697 c.c., assumendo che la CTR avesse invertito l’onere della prova e tratto la partecipazione alla frode dagli stessi elementi usati per dimostrare la fittizietà delle società fatturanti; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., sostenendo che la CTR non avesse spiegato quali prove concrete sorreggessero la decisione; 3) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., per non avere considerato le verifiche camerali, la consegna e il pagamento delle merci, l’assenza di guadagni e la regolarità dei prezzi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla motivazione apparente, osservando che la sentenza della CTR, pur sintetica, rendeva percepibile l’iter logico-giuridico seguito e superava il "minimo costituzionale" della motivazione. Ha poi ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato il motivo sulla violazione dell’onere della prova, richiamando il principio per cui, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare la fittizietà del fornitore e, anche in via presuntiva, la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del cessionario; una volta assolto tale onere, il contribuente deve dimostrare la propria buona fede e l’adozione della massima diligenza esigibile. La Corte ha considerato corretto l’apprezzamento della CTR, che aveva valorizzato le carenze organizzative e strumentali delle società emittenti come indici della frode e aveva ritenuto irrilevanti, ai fini della buona fede, la consegna della merce, i pagamenti tracciati, la mancata utilità economica e le verifiche formali. Infine, ha dichiarato inammissibile il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. perché volto in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio e non alla denuncia di un omesso esame di un fatto storico decisivo. La società ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
consente di denunciare in cassazione violazioni di legge sostanziale e processuale; nel caso è stato invocato per lamentare la falsa applicazione delle norme sull’onere probatorio in tema di IVA.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
è stato richiamato per censurare la nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo; non può essere usato per chiedere una diversa valutazione delle prove.
art. 54 del DPR n. 633/72
consente all’Amministrazione, in materia IVA, di fondare la pretesa anche su presunzioni ed elementi indiziari.
art. 115 c.p.c.
il vizio è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o assunte d’ufficio fuori dei poteri consentiti; non quando valuta liberamente le prove offerte.
art. 132 c.p.c.
la motivazione è sufficiente se espone in modo conciso gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione e consente di comprendere il percorso argomentativo.
art. 111 Cost.
richiede una motivazione effettiva e non meramente apparente della decisione.
art. 2697 c.c.
regola il riparto dell’onere della prova; nelle operazioni soggettivamente inesistenti grava sull’Amministrazione la prova della fittizietà del fornitore e della consapevolezza/conoscibilità della frode da parte del cessionario, poi sul contribuente la prova della propria buona fede.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
impone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In tema di IVA, quando l’Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare sia la fittizietà del fornitore sia, anche per presunzioni fondate su elementi oggettivi e specifici, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere dell’inserimento dell’operazione in una frode.
- Se l’Amministrazione assolve il proprio onere probatorio, il contribuente deve dimostrare di avere agito in buona fede e di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità.
- La regolarità formale della contabilità, dei pagamenti o la consegna della merce non sono di per sé sufficienti a provare la buona fede del contribuente, perché sono compatibili anche con una frode IVA realizzata mediante operazioni soggettivamente inesistenti.
- Nei casi di frode IVA con interposizione fittizia, la mancanza di adeguata struttura organizzativa e strumentale del fornitore può costituire un grave indice presuntivo della fittizietà dell’operazione e della conoscibilità della frode da parte del cessionario.
- La censura di motivazione apparente è fondata solo quando la sentenza non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che la motivazione sia sintetica o non confuti espressamente tutte le difese.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non coincide con la richiesta di una nuova valutazione delle prove: è necessario l’omesso esame di un preciso fatto storico, decisivo e discusso tra le parti.
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