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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23170/2021 del 20/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso da un Comune per I.A.R.S.U. relativa agli anni 2010, 2011 e 2012, per l'importo di euro 2.400,00, avverso il quale il contribuente aveva proposto ricorso e poi appello. La Commissione tributaria regionale ha dichiarato inammissibile l'appello ritenendo che le censure non fossero rivolte specificamente contro la sentenza di primo grado, ma solo contro l'atto impositivo, con conseguente difetto di specificità dei motivi ex art. 53 d.lgs. n. 546/1992. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 53 d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 112 e 113 c.p.c., sostenendo di avere invece articolato motivi di appello specifici, in particolare censurando la sentenza di primo grado per violazione delle norme sull'accertamento e per omessa valutazione della documentazione prodotta; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia e violazione delle norme sul favor rei in materia di sanzioni, lamentando che la CTR non avesse esaminato il motivo di appello relativo alle sanzioni e all'applicazione della disciplina più favorevole.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il ricorrente non aveva allegato la copia dell'atto di appello né ne aveva trascritto integralmente il contenuto nel ricorso, limitandosi a richiamarlo in modo parziale e riassuntivo. Perciò i motivi difettavano del requisito di specificità e autosufficienza richiesto per il ricorso per cassazione, soprattutto quando si denuncia un error in procedendo o l'omessa pronuncia su motivi di gravame. Non sono state liquidate spese perché gli intimati non hanno svolto difese. È stato inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiede la specificità dei motivi di appello nel processo tributario, a pena di inammissibilità del gravame

  • art. 366, primo comma, c.p.c.

    impone al ricorrente per cassazione un ricorso autosufficiente e specifico, tale da consentire l'immediata individuazione delle questioni e il controllo della fondatezza senza accesso agli atti di merito

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta omessa pronuncia

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta violazione delle norme di diritto applicabili

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla valutazione della prova

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla valutazione della prova

  • art. 6 del d.P.R. 600/1973

    richiamato dal ricorrente come norma violata in tema di accertamento

  • art. 73 del d.lgs. 507/1993

    richiamato dal ricorrente in relazione all'accertamento del tributo locale

  • art. 3, commi 2 e 3, d.lgs. 472/1997

    richiamato per la dedotta applicazione del favor rei in materia sanzionatoria

  • d.lgs. 156/2015

    richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina delle sanzioni

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il presupposto dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    consente di dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

  • legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    richiamata quale norma introduttiva del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che denunci l'omessa pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame se tali motivi non sono riportati integralmente nel ricorso, in modo da consentire alla Corte il controllo immediato della loro esistenza, novità e fondatezza.
  • Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione impone che la parte indichi e trascriva gli elementi necessari a individuare con precisione il vizio dedotto; non è sufficiente un richiamo generico o una sintesi parziale degli atti di merito.
  • L'esercizio del potere della Corte di esaminare direttamente gli atti presuppone comunque l'ammissibilità del motivo: in mancanza di specificità, la Corte non può svolgere verifiche esplorative sui fascicoli di merito.
  • Nel processo tributario l'appello deve contenere motivi specifici di critica alla sentenza impugnata; la mera riproposizione delle doglianze contro l'atto impositivo non soddisfa il requisito di cui all'art. 53 d.lgs. n. 546/1992.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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