Sentenza n. 679/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento a) dell’ordinanza n. 144 del 30 ottobre 2024 emessa dal Responsabile Area P.O. del Comune di Capaccio ing. Christian Franco; b) del provvedimento prot. 44108 del 30 ottobre 2024 emesso dal Responsabile Area P.O. del Comune di Capaccio ing. Christian Franco;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di condono edilizio e ordinanza di demolizione di fabbricati, opere pertinenziali e muro di recinzione realizzati in area sottoposta a vincolo archeologico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il diniego relativo all’istanza di condono presentata dal loro dante causa nel 1987 e la conseguente ordinanza di demolizione. Con un unico motivo hanno dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. In particolare, hanno sostenuto che il Comune avesse erroneamente ritenuto le opere realizzate dopo l’apposizione del vincolo archeologico previsto dalla legge n. 220/1957, mentre la sentenza della Pretura di Capaccio n. 60/1992 e una relazione dell’UTC avrebbero dimostrato la preesistenza del fabbricato. Hanno inoltre lamentato la violazione della partecipazione procedimentale, assumendo che il diniego fosse stato adottato soltanto tredici giorni dopo il preavviso di rigetto e senza consentire un tempo sufficiente per reperire la documentazione. Quanto all’ordinanza demolitoria, hanno dedotto che le opere contestate fossero state erroneamente ricondotte a una modifica sostanziale dell’immobile oggetto dell’istanza di condono e che il Comune avesse utilizzato in modo inconferente un accertamento edilizio del 2022. I ricorrenti hanno anche chiesto l’autorizzazione al deposito tardivo dei provvedimenti impugnati e di un’aereofotogrammetria IGM del 1974.
La decisione
Il Collegio ha autorizzato il deposito tardivo dei provvedimenti impugnati, rilevando che la loro produzione grava principalmente sull’amministrazione e che la mancata produzione non determina decadenza del ricorrente; ha inoltre ammesso l’aereofotogrammetria tardiva, considerata la difficoltà di reperimento e l’assenza di pregiudizio per il contraddittorio, pur ritenendola irrilevante ai fini della decisione. Nel merito, il ricorso è stato respinto. Il diniego di condono e l’ordinanza di demolizione sono stati ritenuti atti vincolati, rispetto ai quali, in linea generale, non è necessario un apporto partecipativo utile del privato. In ogni caso, il termine di dieci giorni previsto dall’art. 10-bis l. 241/1990 era stato rispettato: il diniego era intervenuto tredici giorni dopo il preavviso, dunque tre giorni dopo la scadenza del termine per le osservazioni. I ricorrenti avrebbero potuto chiedere tempestivamente una sospensione o interruzione del termine per reperire ulteriore documentazione. Inoltre, non è stata fornita una prova sufficientemente chiara che i manufatti fossero anteriori al vincolo archeologico del 1957. La sentenza della Pretura dimostrava soltanto la risalenza del fabbricato, non la sua realizzazione prima del 1957; la relazione dell’UTC non era stata prodotta e, per quanto richiamata, sembrava attestare l’esistenza dell’immobile dal 1978. Poiché l’onere di provare data di realizzazione e consistenza originaria grava sul privato, il Comune era vincolato a negare il condono per opere realizzate in contrasto con un vincolo archeologico statale. Anche la censura sull’ordinanza di demolizione è stata respinta: l’ordinanza aveva individuato specificamente le opere sulla base del sopralluogo del 2024 e, comunque, l’eventuale riferimento all’accertamento del 2022 non ne avrebbe determinato l’illegittimità, trattandosi di atto plurimotivato. Le opere descritte costituivano nuovi volumi e nuove superfici, non opere minori, ed erano abusive perché realizzate in zona soggetta a vincolo di inedificabilità. L’ordinanza era quindi dovuta e vincolata e non necessitava di una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico o di una comparazione con gli interessi privati. Spese integralmente compensate per la costituzione solo formale del Comune.
Norme richiamate
art. 54 c.p.a.
La presentazione tardiva di memorie o documenti può essere eccezionalmente autorizzata, su richiesta di parte, dal collegio, assicurando comunque il pieno rispetto del diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti, qualora la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente difficile.
Il deposito tardivo di memorie e documenti richiede un’autorizzazione collegiale ed è ammesso eccezionalmente quando la produzione tempestiva sia risultata estremamente difficile, nel rispetto del contraddittorio.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, fino a venti giorni liberi.
I termini per il deposito di documenti, memorie e repliche sono termini perentori, salva l’autorizzazione al deposito tardivo nei casi previsti dall’art. 54 c.p.a.
art. 45, comma 4, c.p.a.
La mancata produzione, da parte del ricorrente, della copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza.
La mancata produzione da parte del ricorrente del provvedimento impugnato non comporta decadenza, anche perché la documentazione del procedimento grava sull’amministrazione e può essere acquisita d’ufficio dal giudice.
art. 10-bis l. 241/1990
A seguito della comunicazione del preavviso di diniego, sia attribuito al privato un termine di dieci giorni per presentare osservazioni e produrre documentazione atta a confutare le ragioni sottese ai motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
Il termine per le osservazioni al preavviso di rigetto è di dieci giorni; decorso tale termine, l’amministrazione può adottare il provvedimento conclusivo, fermo restando che il termine di conclusione ricomincia a decorrere per intero dal giorno successivo alla scadenza.
l. 220/1957
La legge è stata ritenuta fonte del vincolo archeologico di inedificabilità assoluta gravante sull’area; le opere realizzate in contrasto con tale vincolo non sono suscettibili di sanatoria.
Massime di principio
- Il privato che invochi la preesistenza di un manufatto abusivo rispetto all’apposizione di un vincolo archeologico deve provare, con atti, documenti o elementi anche presuntivi dotati di chiaro valore indiziario, sia la data di realizzazione sia la consistenza originaria dell’immobile; la mera prova della sua risalenza non dimostra l’edificazione in epoca anteriore al vincolo.
- Il termine di dieci giorni previsto dall’art. 10-bis l. 241/1990 per presentare osservazioni al preavviso di rigetto è sufficiente a consentire la partecipazione procedimentale; il privato che necessiti di ulteriore tempo per reperire documenti deve chiedere tempestivamente la sospensione o l’interruzione del termine.
- Il diniego di condono relativo a opere realizzate in contrasto con un vincolo archeologico statale è un provvedimento vincolato, poiché tali opere non sono suscettibili di sanatoria; in tale ipotesi non è configurabile un utile apporto partecipativo idoneo a modificare l’esito del procedimento.
- L’ordinanza di demolizione di opere che realizzano nuovi volumi o nuove superfici in area sottoposta a vincolo archeologico è un atto dovuto e vincolato e non richiede una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico concreto né una comparazione con l’affidamento del privato.
- L’eventuale richiamo inconferente ad altro accertamento edilizio non determina l’illegittimità dell’ordinanza demolitoria quando l’atto descriva autonomamente e specificamente gli abusi e risulti sorretto da motivazioni ulteriori idonee a fondarne la legittimità.
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