Sentenza n. 7072/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 6232/2024, che aveva respinto l’appello contro la sentenza del TAR Campania sul mancato riconoscimento della remunerazione delle prestazioni sanitarie in fascia funzionale B per il periodo 2000-2006
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva chiesto in primo grado l’accertamento del credito maturato per le prestazioni sanitarie rese dal 2000 al 2006, sostenendo di avere operato con standard della fascia funzionale B pur essendo stata remunerata in fascia C. Il TAR aveva respinto il ricorso e il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6232/2024, aveva rigettato l’appello: aveva ritenuto che il lodo arbitrale del 2002 valesse soltanto per il periodo 1995-1998, che il possesso dei requisiti per la fascia superiore non attribuisse automaticamente il diritto alla relativa remunerazione e che mancassero i presupposti per il risarcimento e per l’arricchimento senza causa. Con il ricorso per revocazione, la società ha dedotto, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. e dell’art. 106 c.p.a., un errore di percezione: la sentenza avrebbe ignorato la CTU svolta nel procedimento arbitrale concluso con il lodo del 2007, che avrebbe accertato il possesso dei requisiti della fascia B dal 1° gennaio 1999 a dicembre 2006 e che non sarebbe stata contestata nel merito dalla Regione; l’impugnazione di quel lodo sarebbe stata limitata alla compromettibilità della controversia. Ha inoltre denunciato omessa pronuncia sulla tesi secondo cui il lodo del 2002, definitivo e non impugnato, sarebbe stato vincolante inter partes anche indipendentemente dal giudicato esterno. Ha chiesto la revocazione della sentenza e, in sede rescissoria, l’accoglimento dell’appello, l’accertamento di un credito di € 4.671.856,49 per il periodo 2000-2006 e la dichiarazione di insussistenza di obblighi restitutori verso la Regione.
La decisione
Il ricorso per revocazione è stato respinto. Il primo motivo è infondato: la sentenza revocanda non aveva affermato che le condizioni fattuali dei due periodi fossero diverse, ma aveva escluso l’efficacia del lodo del 2002 per ragioni di diritto, legate alla diversità degli elementi costitutivi dell’azione, in particolare del petitum. Il richiamo alla possibile variazione nel tempo dei criteri del d.m. 30 giugno 1975 non costituiva un accertamento fattuale decisivo; la CTU del secondo arbitrato era irrilevante rispetto alle autonome e assorbenti ragioni giuridiche poste a fondamento della decisione. Tali valutazioni di diritto, compresa quella sull’inapplicabilità ratione temporis dell’art. 824-bis c.p.c. nella versione introdotta nel 2006, non possono essere rimesse in discussione in sede revocatoria. Anche la censura di omessa pronuncia è stata respinta: la questione sull’efficacia vincolante del lodo del 2002 era una mera argomentazione a sostegno del motivo d’appello, già esaminato e respinto, e il giudice non è tenuto a rispondere separatamente a ogni argomento difensivo; il suo mancato esame non integra comunque motivo di revocazione. La Regione non si è costituita e non vi è stata pronuncia sulle spese.
Norme richiamate
art. 395, n. 4, c.p.c.
Tale errore è palesemente insussistente, atteso che nella sentenza revocanda non è stata affermata, meno che mai al fine di escludere la rilevanza di giudicato esterno tra le parti del lodo del 2002, la diversità delle condizioni di fatto tra i due periodi, essendosi il Collegio limitato a rilevare che “i criteri per l’assegnazione delle case di cura alle fasce funzionali sono quelli previsti nel D.M. sanità del 30.6.1975 (…), i quali sono suscettibili di variare nel tempo”: ciò al fine di escludere la suddetta efficacia di giudicato esterno per ragioni di diritto, afferenti alla diversità degli elementi costitutivi dell’azione – nella specie, del petitum – indipendentemente dalla circostanza che poi in concreto i detti requisiti sussistessero o meno.
La revocazione per errore di fatto non consente di rimettere in discussione una decisione fondata su ragioni di diritto, né rileva l’omessa considerazione di prove documentali quando queste siano ininfluenti rispetto alla ratio decidendi giuridica.
art. 106 c.p.a.
Tale argomentazione in diritto, così come quella relativa all’inapplicabilità ratione temporis alla presente fattispecie dell’articolo 824-bis c.p.c. nella versione novellata del 2006, ovviamente non sono suscettibili di essere rimesse in discussione attraverso lo strumento della revocazione.
Nel giudizio di revocazione amministrativa non possono essere nuovamente contestate valutazioni giuridiche già poste a fondamento della sentenza impugnata.
art. 73, comma 3, c.p.a.
All’udienza pubblica del 16 luglio 2026 il Collegio, dopo avere dato avviso, ai sensi dell’articolo 73, comma 3, c.p.a., di avere rilevato possibili profili di inammissibilità del ricorso, ha trattenuto la causa in decisione.
Il giudice ha dato alle parti avviso della possibile questione di inammissibilità prima di decidere; il testo non sviluppa ulteriormente l’interpretazione della disposizione.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto non è un mezzo per rimettere in discussione le valutazioni di diritto contenute nella sentenza impugnata, anche quando la parte le ritenga errate.
- L’omessa considerazione di una prova non integra errore revocatorio quando la prova è irrilevante rispetto alle autonome ragioni giuridiche, di per sé sufficienti, sulle quali si fonda la decisione.
- Il giudice non è tenuto a esaminare separatamente ogni argomentazione svolta a sostegno di un motivo già scrutinato; il mancato esame di una singola argomentazione, di per sé, non costituisce motivo di revocazione.
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