Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5758/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma (sezione seconda) n. -OMISSIS-/2024

Giustizia amministrativa202405012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale del manufatto abusivo e dell’intera particella catastale, adottata per asserita inottemperanza a un precedente ordine amministrativo di demolizione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario di manufatto)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato l’ordinanza comunale di acquisizione ai sensi dell’art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. 380/2001, deducendo di non avere mai ricevuto la notifica dell’ordine di demolizione del 2002, presupposto dell’acquisizione. Aveva inoltre lamentato l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, la carenza di motivazione sugli accertamenti e sulle valutazioni poste a fondamento dell’acquisizione, in particolare quanto alla non conformità dell’immobile rispetto al regime vincolistico dell’area, nonché l’illegittima acquisizione dell’intera particella catastale. Il TAR aveva respinto il ricorso ritenendo che la notificazione dell’ordinanza di acquisizione avesse comunque reso noto al ricorrente l’ordine di demolizione, così da imporne l’impugnazione, e aveva qualificato come generiche le ulteriori censure. In appello sono state contestate tali statuizioni, sottolineando l’assenza di prova della notifica dell’atto presupposto e l’irrilevanza, nel giudizio amministrativo, della sentenza penale di applicazione della pena su richiesta, oltre alla riproposizione delle censure sulla motivazione dell’acquisizione dell’intera particella e sui vincoli gravanti sull’area.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e, in riforma della sentenza del TAR, ha accolto il ricorso di primo grado annullando gli atti impugnati. La censura relativa alla mancata prova della notifica dell’ordine di demolizione è stata ritenuta assorbente. Poiché il Comune non aveva ottemperato all’ordine istruttorio del TAR volto ad acquisire la documentazione notificatoria, non risultava dimostrato che l’ordine fosse stato ritualmente notificato e conosciuto dal destinatario. Di conseguenza non poteva ritenersi decorso il termine per l’ottemperanza previsto dall’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001, né poteva configurarsi l’inottemperanza posta a fondamento dell’acquisizione automatica dell’immobile al patrimonio indisponibile comunale. La mera indicazione dell’ordine di demolizione nell’ordinanza di acquisizione non supplisce alla prova della sua precedente notificazione e non rende esigibile dal destinatario l’onere di impugnarlo insieme all’atto di acquisizione. L’ordine di demolizione penale è stato ritenuto irrilevante, poiché il potere comunale di acquisizione ex art. 31, commi 3 e 4, presuppone l’inottemperanza a un ordine di demolizione amministrativo adottato ai sensi del comma 2 della medesima disposizione. Il Comune è stato condannato alle spese del doppio grado, liquidate complessivamente in 7.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001

    Il potere comunale di acquisizione dell’immobile abusivo presuppone l’inottemperanza a un ordine di demolizione emesso dall’autorità amministrativa ai sensi di tale disposizione.

  • art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001

    La notifica dell’ordine amministrativo di demolizione è imprescindibile per far decorrere il termine di legge per l’ottemperanza; in mancanza della prova della notifica non può configurarsi l’inottemperanza legittimante l’acquisizione al patrimonio comunale.

  • art. 31, comma 4, d.P.R. 380/2001

    L’acquisizione dell’immobile abusivo al patrimonio comunale consegue soltanto all’inottemperanza debitamente accertata rispetto all’ordine amministrativo di demolizione.

  • art. 7 l. 241/1990

    La violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento era stata dedotta, ma la decisione è stata definita sulla questione assorbente della mancata prova della notifica dell’ordine di demolizione.

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza penale richiamata dall’amministrazione era una sentenza di applicazione della pena su richiesta.

  • art. 445, comma 1-bis, c.p.p.

    La disposizione è stata richiamata dall’appellante per sostenere l’inefficacia della sentenza di applicazione della pena nel giudizio amministrativo; il Consiglio di Stato ha comunque ritenuto decisiva, autonomamente, la diversa ragione per cui l’ordine penale non integra il presupposto amministrativo dell’acquisizione.

  • art. 99 c.p.a.

    Non direttamente applicato nel dispositivo; la sentenza richiama il principio espresso dall’Adunanza plenaria.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.

Massime di principio

  • Ai fini dell’acquisizione gratuita dell’immobile abusivo al patrimonio comunale per inottemperanza all’ordine di demolizione, l’amministrazione deve dimostrare la rituale notificazione dell’ordine amministrativo al destinatario; la mera indicazione dell’atto presupposto nel successivo provvedimento di acquisizione non è sufficiente.
  • La mancata prova della notificazione dell’ordine di demolizione impedisce di ritenere decorso il termine per ottemperare e, conseguentemente, esclude la configurabilità dell’inottemperanza che legittima l’acquisizione prevista dall’art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. 380/2001.
  • Il destinatario non è gravato dall’onere di impugnare l’ordine di demolizione insieme al provvedimento di acquisizione quando l’amministrazione non abbia dimostrato che l’ordine gli sia stato previamente notificato e conosciuto.
  • L’acquisizione al patrimonio comunale prevista dall’art. 31 d.P.R. 380/2001 può conseguire soltanto all’inottemperanza a un ordine di demolizione amministrativo emesso ai sensi della medesima disposizione; un ordine di demolizione penale non costituisce, di per sé, il presupposto per l’esercizio di tale potere amministrativo.
  • Quando l’amministrazione non produce la documentazione notificatoria richiesta dal giudice e resta quindi priva della prova della notificazione dell’atto presupposto, non può fondare su tale atto un provvedimento ablatorio conseguente all’inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimentoIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaEccesso di potereOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.