Cassazione Penale, Sentenza n. 36080/2022 del 26/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla liquidazione dell'indennizzo per ingiusta detenzione: la difesa deduceva che la Corte d'appello aveva ritenuto erroneamente che il ricorrente fosse stato dichiarato fallito e che pertanto non sussistesse un danno lavorativo, mentre la dichiarazione di fallimento riguardava il padre (AMATO Antonino) e la ditta individuale di quest'ultimo, non la società "AMATO EDILIZIA s.r.l." dell'istante. Si chiedeva, in concreto, l'adeguamento dell'indennizzo (incremento di euro 50,00 giornalieri) per il danno lavorativo subito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei termini indicati: ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al profilo della liquidazione dell'indennizzo e ha rinviato alla Corte d'appello di Palermo per un nuovo esame. La Corte di cassazione ha rilevato carenza motivazionale della decisione di merito, in particolare per l'assenza di chiarimenti sul tenore dell'imputazione e sulla effettiva ricaduta della sentenza di fallimento sull'istante, nonché per la mancata verifica documentale circa eventuali provvedimenti cautelari sulla società dell'istante. Ha richiamato i principi secondo i quali il parametro aritmetico costituisce base di calcolo ma il giudice può aumentarla o diminuirla entro il tetto normativo, che non può essere superato, e ha disposto che il giudice del rinvio motivi puntualmente l'eventuale maggiorazione per danno lavorativo, distinguendo l'indennizzo dalla responsabilità civile ex art. 2043 c.c. La Corte ha demandato inoltre la regolamentazione delle spese al giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 315, comma secondo, cod. proc. pen.
Fissa il tetto massimo dell'indennizzo per ingiusta detenzione; il giudice non può superare tale limite ma può discostarsi dal parametro aritmetico individuato in giurisprudenza per adeguare la somma in relazione alle specificità del caso.
art. 303, comma quarto, lett. c), cod. proc. pen.
Indica il termine massimo della custodia cautelare da usare, insieme al tetto di cui all'art. 315, per il calcolo aritmetico giornaliero della liquidazione; tale parametro resta però una base di calcolo suscettibile di maggiorazione o diminuzione motivata.
art. 2043 cod. civ.
Norma sul risarcimento del danno da fatto illecito; la Corte chiarisce che il giudice della riparazione per ingiusta detenzione conosce solo del diritto all'indennizzo regolato dalle norme processuali penali e non del risarcimento del danno civile ex art. 2043, che resta distinto e non devoluto al giudice della riparazione.
Massime di principio
- Il parametro aritmetico (tetto massimo diviso per i giorni massimi di custodia) è una base di calcolo, non un vincolo assoluto: il giudice può aumentare o diminuire l'indennizzo entro il tetto normativo, ma deve motivare chiaramente le ragioni dell'eventuale maggiorazione.
- La decisione di adeguare l'indennizzo per conseguenze personali, familiari o lavorative richiede una motivazione puntuale che indichi i parametri specifici valutati e i documenti che dimostrano il "surplus" di pregiudizio rispetto alle conseguenze fisiologiche della privazione della libertà.
- Il giudice di legittimità non sindaca la congruità numerica dell'indennizzo salvo che il giudice di merito abbia adottato criteri manifestamente arbitrari, immotivati o simbolici: dunque la mancanza di motivazione è motivo di annullamento e rinvio.
- Quando si deduce un danno lavorativo collegato all'ingusta detenzione, è essenziale provare la relazione causale e la titolarità/posizione aziendale (es. documentazione su fallimento, titolarità ditta/società, atti cautelari) perché la corte valuti se il danno è effettivamente imputabile alla misura cautelare.
- Occorre distinguere sempre l'indennizzo per ingiusta detenzione (istituto processuale penale) dalla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale/ex art. 2043 c.c.; il primo è devoluto al giudice della riparazione, il secondo rimane materia civile.
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