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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18663/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (impresa)

La controversia

Una società aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivati da una illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi. La controversia nasceva da un conto corrente acceso nel 1981 e da affidamenti bancari sui quali erano stati applicati interessi anatocistici ed extralegali non pattuiti; in un precedente giudizio era stata accertata l’illegittimità di tali addebiti. La società sosteneva che, sulla base di quei rapporti, la banca aveva segnalato in sofferenza sia i fideiussori sia la società, con conseguente revoca degli affidamenti, attivazione di procedure esecutive e concorsuali, danni all’immagine e pregiudizi economici. La Corte d’appello aveva rigettato la domanda non per difetto di legittimazione passiva della banca, ma per ritenuta mancanza di prova del danno e del nesso causale. In cassazione la società ricorrente ha dedotto, tra l’altro, omesso esame di documenti decisivi e violazione delle norme processuali sulla valutazione delle prove e sulla motivazione, sostenendo che la Corte territoriale aveva trascurato documenti che dimostravano la revoca degli affidamenti e l’evoluzione pregiudizievole delle vicende esecutive e patrimoniali; ha inoltre censurato il rigetto della prova testimoniale, la mancata considerazione del danno non patrimoniale, la regolazione delle spese e la mancata condanna per la mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che la motivazione della Corte d’appello fosse apparente e sostanzialmente generica, perché non aveva in concreto valutato i singoli documenti richiamati dalla parte e non aveva reso percepibile il percorso logico seguito nella negazione della prova del nesso causale tra la segnalazione alla Centrale rischi e i danni allegati. La Suprema Corte ha richiamato i principi sull’onere di autosufficienza del ricorso per cassazione in tema di omesso esame di documenti, ma ha ritenuto che nel caso di specie tale onere fosse stato rispettato. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale condizionato sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nei motivi del ricorso per censurare la valutazione delle prove e l’omesso esame della documentazione prodotta.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nei motivi del ricorso per censurare la valutazione delle prove documentali.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per denunciare la motivazione apparente o insufficiente della sentenza d’appello.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato nei motivi relativi al mancato esame di domande e censure e alla mancata pronuncia su alcuni profili.

  • art. 244 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla mancata ammissione della prova testimoniale.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per la censura sulla regolazione delle spese di lite.

  • art. 336 c.p.c.

    Richiamato per la censura conseguente alla riforma della sentenza di merito sulla liquidazione delle spese.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato in relazione alla liquidazione equitativa del danno e alla dedotta prova presuntiva del pregiudizio non patrimoniale.

  • art. 8, comma 5, d.lgs. n. 28/2010

    Richiamato per la richiesta di condanna della controparte al versamento di una somma pari al contributo unificato per mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte richiama il vizio di motivazione apparente/omesso esame del fatto decisivo nei limiti ammessi dalla norma, come riformulata nel 2012.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato come parametro del "minimo costituzionale" della motivazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la denuncia di omesso esame di documenti richiede che il ricorrente indichi specificamente i documenti, ne trascriva o riassuma il contenuto decisivo e chiarisca quali deduzioni siano state svolte nel merito, in modo da consentire il controllo di decisività.
  • Il mancato esame di un documento è deducibile in cassazione solo se il documento sia idoneo a dimostrare circostanze tali da sovvertire con certezza l’esito della decisione, privando di fondamento la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La motivazione è apparente quando, pur essendo graficamente presente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, non basta un richiamo astratto alle regole applicabili se manca la concreta valutazione dei dati istruttori rilevanti.
  • In tema di illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi, i danni patrimoniali e non patrimoniali non sono in re ipsa e devono essere allegati e provati dalla parte che li invoca, anche mediante documenti e, ove ammissibile, presunzioni o altri mezzi istruttori.
  • La censura di omessa valutazione della prova è decisiva solo se la prova trascurata sia idonea a dimostrare il nesso causale tra la condotta contestata e i pregiudizi dedotti, in modo non meramente probabilistico ma con valenza incompatibile con la decisione adottata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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