Sentenza n. 1408/2026 - Salerno, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di armi)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio con cui le è stato vietato di detenere armi, munizioni e materiale esplodente. Il provvedimento era stato adottato sul presupposto che il convivente della ricorrente fosse stato deferito all’autorità giudiziaria per i reati di cui agli artt. 572, 612-bis, 582 e 594 c.p., con conseguente rischio che le armi potessero essere utilizzate abusivamente da un terzo convivente. La ricorrente ha dedotto il difetto dei presupposti, rilevando l’assenza di indizi di pericolosità sociale a suo carico, la propria qualità di persona offesa nei fatti contestati al convivente e l’inesistenza di una convivenza, comprovata documentalmente. Ha inoltre denunciato il difetto di istruttoria e di motivazione, per non avere la Prefettura verificato la sua qualità di vittima, l’assenza di coabitazione, la posizione lavorativa e le specificità del caso concreto. È stata infine dedotta la violazione del principio di proporzionalità, per la mancata considerazione delle conseguenze del divieto sulla sua attività lavorativa.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento. Il giudice ha premesso che la detenzione e il porto d’armi non costituiscono oggetto di un diritto soggettivo assoluto e che l’autorità di pubblica sicurezza dispone di un’ampia discrezionalità nel valutare l’affidabilità del titolare e il pericolo di abuso delle armi. La misura ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, e può fondarsi anche su fatti non penalmente rilevanti o su elementi riferibili al contesto socio-familiare, purché la prognosi di possibile abuso sia sorretta da fatti concreti e valutata in modo ragionevole e proporzionato. Tuttavia, nel caso concreto, l’unico presupposto valorizzato dalla Prefettura era la convivenza della ricorrente con il soggetto deferito all’autorità giudiziaria. Tale convivenza è risultata documentalmente smentita e, comunque, anche ove fosse esistita occasionalmente all’epoca dei fatti, era stata interrotta. Non risultava quindi possibile che il terzo potesse accedere alle armi detenute dalla ricorrente e abusarne. Il TAR ha ravvisato pertanto un difetto di istruttoria e di motivazione, poiché il presupposto fattuale della decisione era insussistente e la conseguente prognosi di rischio non era sostenibile. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 11 TULPS
Richiamato tra le disposizioni che consentono all’amministrazione di valutare l’affidabilità del titolare dell’autorizzazione in materia di armi.
art. 39 TULPS
Richiamato quale base del potere dell’autorità di pubblica sicurezza in materia di divieto o limitazione della detenzione di armi.
art. 43 TULPS
Richiamato tra le disposizioni che permettono di fondare il giudizio di non affidabilità anche su situazioni non riconducibili alla buona condotta, senza necessità di un accertamento di pericolosità sociale o di un comprovato abuso delle armi.
art. 699 c.p.
Richiamato per evidenziare che il porto e la detenzione di armi costituiscono una deroga al generale divieto penale.
art. 4, comma 1, l. 18 aprile 1970, n. 110
Richiamato in relazione al generale divieto in materia di armi e alla natura non assoluta della posizione del titolare dell’autorizzazione.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza breve, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- Il possesso e la detenzione di armi non costituiscono un diritto soggettivo assoluto; l’autorità di pubblica sicurezza può adottare misure inibitorie sulla base di una valutazione discrezionale dell’affidabilità del titolare e del prevedibile rischio di abuso.
- La valutazione prefettizia in materia di armi ha natura cautelare e preventiva e non richiede la prova di un abuso già verificatosi, né un accertamento di pericolosità sociale o di responsabilità penale; deve però fondarsi su elementi concreti, non meramente aleatori o immaginari, idonei a sostenere una prognosi attendibile di rischio.
- Il contesto socio-familiare e la possibile accessibilità delle armi da parte di terzi possono costituire elementi rilevanti ai fini del giudizio di affidabilità, anche quando al titolare non sia direttamente imputabile alcuna condotta illecita.
- Quando il provvedimento inibitorio è fondato sulla convivenza del titolare delle armi con un soggetto ritenuto pericoloso, l’amministrazione deve verificare in modo concreto l’effettiva esistenza e attualità della convivenza e la conseguente possibilità di accesso del terzo alle armi.
- È illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione il divieto di detenzione di armi fondato esclusivamente su una convivenza documentalmente smentita o comunque cessata, qualora venga così meno l’unico presupposto della prognosi di possibile abuso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 lug 2026Sentenza n. 907/2026 - Latina, Sezione 1
- Sentenza · 23 lug 2026Sentenza n. 1621/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 lug 2026Sentenza n. 1622/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 lug 2026Sentenza n. 1623/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 lug 2026Sentenza n. 1624/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 lug 2026Sentenza n. 1625/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →