Cassazione Penale, Sentenza n. 828/2022 del 13/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett. d) c.p.p. in ragione della rinuncia intervenuta. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende, somma determinata in misura minima in considerazione dei motivi della rinuncia.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La parte civile aveva impugnato la sentenza di assoluzione di BRUNI Moreno per il reato di lesioni stradali, denunciando violazione di legge in relazione all'art. 43 cod. pen. e all'art. 157 del Codice della Strada. Successivamente il difensore della ricorrente ha presentato dichiarazione di rinuncia al ricorso, pervenuta in cancelleria il 5 agosto 2021.
Norme richiamate
art. 43 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente come presunta violazione di legge oggetto dell'impugnazione; la Corte non ha effettuato valutazioni di merito sulla norma perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinuncia.
art. 157 Codice della Strada
Invocato dal ricorrente nell'atto di impugnazione in relazione alla qualificazione dell'illecito stradale; non è stata fornita una interpretazione sostanziale da parte della Corte in quanto il processo di cassazione si è concluso per rinuncia.
art. 591 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.
Applicato dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità del ricorso quando il ricorrente ha rinunciato all'impugnazione durante il procedimento; la norma legittima la declaratoria di inammissibilità e le conseguenze economiche connesse.
Massime di principio
- La rinuncia formale e regolarmente depositata all'impugnazione durante il procedimento comporta l'inammissibilità del ricorso e impedisce alla Corte di pronunciarsi nel merito.
- Se il ricorrente rinuncia all'appello/cassazione, la parte controinteressata rimane sostanzialmente "vincitrice" e il provvedimento impugnato resta efficace.
- La rinuncia all'impugnazione comporta normalmente la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende, che può essere quantificata in misura minima quando risultino giustificazioni o motivi attenuanti della rinuncia.
- Le norme sostanziali richiamate nell'impugnazione (es. art. 43 c.p. o norme del Codice della Strada) non vengono valutate se l'iter processuale si estingue per rinuncia; chi valuta la strategia deve considerare il rischio di perdere l'occasione di ottenere una pronuncia di merito.
- La rinuncia deve essere manifestata in forma idonea e pervenire regolarmente in cancelleria: la tempestività e la forma della dichiarazione sono decisive ai fini dell'efficacia della rinuncia.
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