Cassazione Civile, Ordinanza n. 07942/2023 del 20/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da rapporti bancari e di intermediazione finanziaria intercorsi tra un cliente e una banca, relativi a conti correnti, conti margini, un conto derivati e operazioni su titoli e prodotti derivati. In primo grado il tribunale aveva respinto le domande del cliente dirette a far accertare gravi inadempimenti della banca nella gestione degli strumenti finanziari, a ottenere la restituzione di somme addebitate per interessi passivi, commissione di massimo scoperto e spese, nonché la restituzione dei titoli o del loro controvalore e il risarcimento dei danni; aveva invece accolto la domanda della banca per il saldo a debito dei rapporti. In appello, la corte territoriale ha confermato il rigetto delle domande risarcitorie del cliente, ma ha ritenuto non provato il credito della banca per incompletezza della documentazione contrattuale ed estrattuale prodotta; ha però negato la restituzione in favore del cliente delle somme che la banca aveva già incassato in esecuzione della sentenza di primo grado, qualificando tale pretesa come ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. Il ricorso principale del cliente censurava proprio questa parte della decisione: sosteneva che la domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza provvisoriamente esecutiva doveva essere trattata come domanda restitutoria conseguente alla riforma ex art. 336 c.p.c., non come azione di indebito; denunciava inoltre violazione dei criteri di riparto dell’onere della prova e omessa pronuncia. La banca, con ricorso incidentale, contestava invece la statuizione che aveva ritenuto non provato il proprio credito, deducendo vizi motivazionali e violazione delle regole sulla valutazione della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della banca. Ha invece accolto il primo motivo del ricorso principale del cliente, ritenendo assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alla domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado e ha rinviato la causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, per un nuovo esame su quel punto e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che la restituzione delle somme versate in forza di una sentenza di condanna poi riformata non va inquadrata come ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., ma come effetto restitutorio conseguente alla riforma ex art. 336 c.p.c., azionabile anche in appello e, in linea di principio, anche d’ufficio. È stato inoltre dato atto dell’obbligo della banca, in quanto soccombente sul ricorso incidentale, di versare l’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 2033 c.c.
Non è la norma corretta per qualificare la restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva poi riformata; tale restituzione non è una condictio indebiti, perché deriva dall’effetto restitutorio della riforma.
art. 336 c.p.c.
La riforma o cassazione si estende ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata; da ciò deriva l’obbligo di ripristino della situazione patrimoniale precedente e la restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza poi riformata.
art. 2697 c.c.
Nel rapporto banca-cliente, quando il cliente contesta poste di conto corrente e la banca agisce per il saldo, la banca deve dimostrare il proprio credito con documentazione completa e con la ricostruzione integrale del rapporto.
art. 210 c.p.c.
L’ordine di esibizione non può essere usato per supplire alla mancata prova di documenti che sono nella disponibilità della parte richiedente.
art. 112 c.p.c.
La doglianza di omessa pronuncia è stata prospettata dal ricorrente principale, ma il motivo accolto ha assorbito le ulteriori censure.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato in relazione ai limiti del sindacato sulla motivazione e alla nozione di motivazione apparente.
art. 156, comma 2, c.p.c.
Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. nel motivo incidentale sulla pretesa nullità della sentenza per motivazione illogica.
art. 115 c.p.c.
La censura ex art. 115 è inammissibile se mira soltanto a una nuova valutazione del materiale probatorio e non deduce l’utilizzo di prove non dedotte o l’erroneo trattamento di prove legali.
art. 116 c.p.c.
La valutazione delle prove è riservata al giudice di merito e non può essere sindacata in cassazione se non nei limiti del malgoverno delle prove legali o della motivazione nei casi ancora consentiti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato per le censure di violazione o falsa applicazione di legge su art. 2033 c.c., art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato per i motivi di nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e per motivazione apparente o contrasto irriducibile.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale: è denunciabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo o le anomalie motivazionali gravi.
art. 1282 c.c.
Gli interessi legali sulle somme da restituire decorrono dal giorno del pagamento, quale effetto accessorio del titolo restitutorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Stabilisce l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, qui posto a carico della banca per il ricorso incidentale.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Parametro per il calcolo dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza nel giudizio di legittimità.
Massime di principio
- La restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza di condanna poi riformata è un effetto restitutorio conseguente alla caducazione del titolo, non una ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c.; essa discende dall’art. 336 c.p.c. e mira a ripristinare la situazione patrimoniale antecedente.
- La domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata può essere proposta nel giudizio di appello, non costituisce domanda nuova e può essere accolta anche d’ufficio dal giudice del gravame.
- In controversie bancarie su saldo di conto corrente contestato, la banca che agisce per il credito deve produrre la documentazione contrattuale e gli estratti conto necessari a ricostruire integralmente il rapporto; la produzione di un segmento incompleto non basta a provare il credito.
- L’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non può essere utilizzato per supplire alla mancata produzione di documenti che la parte richiedente ha nella propria disponibilità o che avrebbe dovuto comunque allegare per assolvere il proprio onere probatorio.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è oggi ristretto alle sole anomalie che incidono sull’esistenza stessa della motivazione o all’omesso esame di un fatto storico decisivo; non è consentito chiedere alla Cassazione una nuova valutazione del materiale probatorio.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte o abbia attribuito valore di prova legale a elementi che tali non sono, non quando la censura miri soltanto a una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
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