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Sentenza

Sentenza n. 10884/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del Provvedimento impugnato n.-OMISSIS-di prot. del 26.02.2024, consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale la ricorrente è stata dichiarata “INIDONEA” al “Concorso per esami titoli, per il reclutamento di 3763 allievi carabinieri in ferma quadriennale”. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17.6.2024 : della Graduatoria di merito dei candidati che partecipano alla riserva di 1.120 posti, ai sensi degli articoli 703, 706 e 707, del decreto legislativo n. 66 del 2010, ai cittadini italiani che non abbiano superato il ventiquattresimo anno di età (art. 1 co. 1 lett. b Bando n. 68/1-1 CC di prot. del 02.05.2023) nella parte in cui pregiudica l’utile collocamento di parte ricorrente, così come successivamente pubblicata in data 07.05.2024.

Giustizia amministrativa202405040

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di inidoneità al concorso per il reclutamento di 3763 allievi carabinieri e, con motivi aggiunti, graduatoria di merito nella parte pregiudizievole per la ricorrente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente impugnava il giudizio di inidoneità deducendo, con un unico motivo composito, carenza e apparenza della motivazione, illogicità e contraddittorietà, violazione e falsa applicazione della direttiva tecnica approvata con il decreto ministeriale 4 giugno 2014, dell'art. 10, comma 7, del bando, dell'art. 635 del decreto legislativo n. 66 del 2010 e delle ulteriori norme tecniche, nonché errore nei presupposti, erronea valutazione e travisamento dei fatti. Contestava, in particolare: la rilevazione di un indice di massa corporea pari a 26,7 e di una percentuale di massa grassa del 33,1%, sostenendo che successive visite private avevano evidenziato valori differenti e ipotizzando un malfunzionamento del bio-impedenziometro utilizzato dalla commissione; la diagnosi di piede piatto valgo bilaterale, richiamando una successiva radiografia privata con misurazioni ritenute compatibili con l'idoneità, il superamento delle prove fisiche e un certificato agonistico; la rilevanza del tatuaggio sull'avambraccio sinistro, sostenendo che esso fosse stato sottoposto a numerose sedute di rimozione laser e che la commissione avesse omesso di valutarne la concreta lesività per il decoro dell'uniforme. Con motivi aggiunti impugnava inoltre la graduatoria di merito per invalidità derivata dall'illegittimità dell'esclusione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, confermando gli atti impugnati. Ha applicato il principio secondo cui, in presenza di un provvedimento plurimotivato, la fondatezza di una sola ragione autonoma è sufficiente a sostenerne la legittimità. Nel caso concreto ha ritenuto decisiva la presenza del tatuaggio sull'avambraccio sinistro, documentato fotograficamente e ancora visibile alla normale distanza di conversazione al momento della verifica, in una zona non coperta dalle maniche della divisa estiva. Il successivo percorso di rimozione laser è stato ritenuto irrilevante, dovendo la valutazione essere riferita alla situazione esistente al momento dell'accertamento concorsuale. Il giudice ha inoltre precisato che, per i tatuaggi collocati in aree visibili non coperte dall'uniforme, è sufficiente la loro presenza, mentre la valutazione del contenuto offensivo o illecito assume rilievo per i tatuaggi situati in aree non visibili perché coperte dalla divisa. Anche le contestazioni sulle misurazioni corporee sono state respinte: le successive rilevazioni private non erano sufficienti, in assenza di dati fisici immodificabili discordanti o di concrete prove di disfunzioni dell'apparecchiatura, a superare le risultanze concorsuali, effettuate secondo criteri uniformi per tutti i candidati. Quanto al piede piatto valgo bilaterale, le stesse misurazioni private indicate dalla ricorrente rientravano, secondo il giudice, nei parametri della direttiva tecnica che comportano l'attribuzione di un coefficiente sanitario non compatibile con l'arruolamento. Il certificato agonistico e il superamento delle prove fisiche non erano decisivi, poiché riguardavano presupposti diversi dalle verifiche sanitarie previste per l'arruolamento. I motivi aggiunti sono stati respinti per invalidità derivata. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 635 d.lgs. 66/2010

    La disciplina sull'idoneità militare attribuisce rilievo alla presenza di tatuaggi visibili in aree non coperte dall'uniforme; per tali tatuaggi è sufficiente la visibilità e non occorre una distinta valutazione del contenuto offensivo o illecito.

  • art. 587 d.P.R. 90/2010

    È richiamato quale base normativa dei requisiti relativi alla percentuale di grasso corporeo, con limite massimo indicato per le donne pari al 30%.

  • Decreto ministeriale 4 giugno 2014 - Direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario

    La direttiva stabilisce i criteri per la valutazione dell'indice di massa corporea, della composizione corporea e delle imperfezioni dell'apparato locomotore, incluso il piede piatto valgo bilaterale, ai fini dell'idoneità al servizio militare.

  • art. 10, comma 7, bando di concorso

    È richiamato quale disposizione concorsuale relativa ai criteri e agli accertamenti di idoneità.

  • art. 703 d.lgs. 66/2010

    È richiamato nell'epigrafe con gli artt. 706 e 707 quale disciplina della riserva di posti per la graduatoria impugnata.

  • art. 706 d.lgs. 66/2010

    È richiamato nell'epigrafe con gli artt. 703 e 707 quale disciplina della riserva di posti per la graduatoria impugnata.

  • art. 707 d.lgs. 66/2010

    È richiamato nell'epigrafe con gli artt. 703 e 706 quale disciplina della riserva di posti per la graduatoria impugnata.

Massime di principio

  • In un provvedimento di esclusione fondato su più ragioni autonome e autosufficienti, la legittimità di una sola ragione è sufficiente a sostenere il provvedimento e a determinare il rigetto dell'impugnazione, anche se le altre ragioni siano contestate.
  • Nei concorsi per l'arruolamento militare, la valutazione dei requisiti fisici deve essere riferita alla situazione del candidato accertata dalla commissione al momento della verifica concorsuale; successive misurazioni private non superano tali risultanze se non evidenziano discrepanze relative a dati fisici immodificabili o concrete disfunzioni delle apparecchiature utilizzate dalla commissione.
  • La presenza di un tatuaggio visibile alla normale distanza di conversazione in una zona del corpo non coperta dall'uniforme estiva integra, secondo la disciplina concorsuale applicata, una causa di inidoneità indipendentemente dal successivo avvio della rimozione laser e dal contenuto non offensivo del tatuaggio.
  • Il superamento delle prove fisiche e il possesso di un certificato di idoneità agonistica non dimostrano, da soli, il possesso dei distinti requisiti sanitari previsti per l'arruolamento militare, poiché tali verifiche rispondono a presupposti e parametri normativi differenti.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubblici
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorsoProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoEccesso di potere

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