Cassazione Penale, Sentenza n. 30242/2025 del 04/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per detenzione illecita di arma e ricettazione, deducendo: (1) violazione e erronea applicazione dell'art. 23 legge n.110/1975 e degli artt. 81, comma 2, e 648 c.p., nonché vizio di motivazione. Contestava la riconducibilità dell'arma e del munizionamento al ricorrente, eccepiva la neutra collocazione del rinvenimento (terreno incolto non recintato vicino a muro), la nullità delle operazioni di rinvenimento e l'erroneo rilievo attribuito dalla Corte alle dichiarazioni spontanee confessorie rese dall'imputato in udienza. Sosteneva inoltre che il rinvenimento di una valigetta per armi a salve era ascrivibile al figlio e non poteva provare la responsabilità del ricorrente. (2) Violazione e errata applicazione degli artt. 62-bis e 133 c.p., nonché carenza e contraddittorietà della motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche e alla mancata riduzione della pena: il ricorrente, incensurato e con comportamento processuale collaborativo e confessorio, avrebbe meritato il riconoscimento delle circostanze generiche.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi: rispetto al primo, la sentenza di appello aveva correttamente riportato e valutato l'intero impianto argomentativo della decisione di primo grado e aveva valorizzato, in modo coerente con la ricostruzione dei fatti, le dichiarazioni spontanee rese in udienza dall'imputato (art.494 c.p.p.), giudicate verosimili e compatibili con gli altri elementi probatori. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche perché le dichiarazioni confessorie erano rese solo in sede di secondo grado e non costituivano, unitamente allo stato di incensuratezza, un elemento positivo sufficiente a giustificare la diminuzione di pena alla luce della riforma dell'art.62-bis; la decisione del giudice del merito sul punto è valutazione di fatto insindacabile in Cassazione se non contraddittoria. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
legge 10 aprile 1975, n. 110, art. 23
Norma sulla disciplina delle armi utilizzata per inquadrare i reati relativi al possesso e alla detenzione illecita di armi; la Corte ha ritenuto correttamente applicata la norma rispetto alla ricostruzione probatoria dell'appello e alle dichiarazioni confessorie dell'imputato.
codice penale, art. 648
Norma sul reato di ricettazione richiamata nella sentenza; la Corte ha confermato la valutazione della responsabilità in relazione agli elementi probatori complessivi.
codice penale, art. 81, secondo comma
Richiamato in relazione alla continuazione o al concorso di reati; applicazione ritenuta coerente con la fattispecie accertata.
codice di procedura penale, art. 494
Regola sulla valutazione delle dichiarazioni dell'imputato rese spontaneamente in udienza; la Corte ha confermato che tali dichiarazioni, se coerenti con la ricostruzione dei fatti, possono avere efficacia probatoria.
codice penale, art. 62-bis
Norma sulle attenuanti generiche dopo la riforma del 2008: la sola incensuratezza non è più sufficiente per riconoscere automaticamente la diminuente; il giudice deve riscontrare elementi positivi aggiuntivi. La Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti alla luce dell'assenza di elementi di segno positivo.
codice penale, art. 133
Criteri per la determinazione della pena e la valutazione degli elementi positivi e negativi ai fini delle circostanze; la Corte ha affermato che il giudice del merito deve indicare gli elementi ritenuti preponderanti e che il loro apprezzamento è valutazione di fatto insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
Massime di principio
- Le dichiarazioni spontanee dell'imputato rese in udienza (art.494 c.p.p.) possono assumere valore confessorio se sono genuine, coerenti con il resto delle prove e il giudice dà ragione delle ragioni per ritenere attendibili tali dichiarazioni.
- La semplice collocazione dell'arma in un terreno limitrofo non è automaticamente neutra: la riconducibilità al proprietario richiede una valutazione complessiva degli elementi di prova (luogo, modalità del rinvenimento, altri indizi e dichiarazioni).
- Le censure su operazioni di rinvenimento devono essere specificamente affrontate in appello e integrate da motivazioni concrete; un richiamo generico alla nullità senza argomentazione può essere ritenuto insufficiente.
- Dopo la riforma dell'art.62-bis (2008) lo stato di incensuratezza non garantisce più di per sé il riconoscimento delle attenuanti generiche: occorrono elementi positivi aggiuntivi e la valutazione del giudice del merito su tali elementi è difficilmente sindacabile in Cassazione se motivata.
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella valutazione della prova e nella determinazione della pena; in Cassazione si verifica principalmente la congruenza e la non contraddittorietà della motivazione, non la riconsiderazione integrale dei fatti.
- Per difendersi efficacemente in simili ipotesi, è necessario che la difesa contesti in modo puntuale e documentato sia la catena probatoria che la regolarità delle operazioni di polizia giudiziaria, e fornisca elementi alternativi che mettano in dubbio la riconducibilità dell'arma all'imputato.
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