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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11512/2025 del 21/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La condanna di merito è rimasta ferma, non essendo stata accolta alcuna censura sulla qualificazione del fatto, sulle attenuanti generiche o sul trattamento sanzionatorio.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in appello per il trasporto illecito in auto di 995,1 grammi di cocaina, pari a 4504 dosi, ricorreva per cassazione deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sostenendo la particolare tenuità della condotta; 2) vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla determinazione della pena. La Corte rilevava che le doglianze erano già state esaminate e respinte dalla Corte territoriale con motivazione ritenuta adeguata, valorizzando la rilevante quantità di sostanza, l'assenza di aiuti esterni, la personalità negativa desunta dal precedente specifico del 17 dicembre 2019, la mancata collaborazione con gli inquirenti, la mancata prova di condizioni di indigenza e la successiva aggressione dell'uomo che lo ospitava agli arresti domiciliari. Quanto alla pena, veniva sottolineato che la Corte di appello aveva confermato la condanna a anni 4, mesi 8 di reclusione e multa, già ridotta per il rito abbreviato, con pena base inferiore al medio edittale e dunque congruamente motivata ex art. 133 c.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    La Corte esclude la qualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità, ritenendo ostativa la notevole quantità di cocaina trasportata personalmente dall'imputato e il complessivo disvalore della condotta.

  • art. 133 cod. pen.

    La pena è ritenuta congruamente motivata quando la base sanzionatoria è inferiore al medio edittale e il giudice di merito fa riferimento ai criteri legali di commisurazione della pena.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti non è configurabile quando la sostanza trasportata sia quantitativamente rilevante e la condotta denoti un ruolo personale e non occasionale dell'agente, tale da escludere una minima offensività complessiva.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato mediante il richiamo a elementi negativi della personalità dell'imputato, a precedenti specifici, alla mancata collaborazione processuale e alla mancanza di elementi positivi idonei a mitigare il giudizio di meritevolezza.
  • La determinazione della pena resiste al sindacato di legittimità quando il giudice di merito espliciti i criteri dell'art. 133 c.p. e la sanzione base sia collocata al di sotto del medio edittale, senza evidenti illogicità o carenze motivazionali.
  • La reiterazione in cassazione di censure già esaminate e disattese con motivazione congrua può condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

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