Sentenza del 08/11/2016 n. 281 - Comm. Trib. Prov. Novara
Accertamento - Operazioni inesistenti in tutto o in parte - Deducibilità dei costi - Onere della prova da parte del contribuente - Necessità - Fattispecie
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione del contribuente non è stata accolta: in presenza di riscontri indiziari attendibili forniti dall'Amministrazione, il contribuente non ha assolto l'onere di provare la reale effettuazione delle operazioni e la legittimità della detrazione o deduzione. Sono quindi confermati il recupero dell'IVA indebitamente detratta e l'indeducibilità dei costi relativi alle operazioni inesistenti.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la ripartizione dell'onere della prova in presenza di operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti. Secondo il principio affermato, quando l'Amministrazione fornisce elementi indiziari attendibili sull'inesistenza delle operazioni fatturate, spetta al contribuente dimostrare la loro effettiva esistenza e la legittima spettanza della detrazione IVA e della deduzione dei costi. La mera regolarità formale delle fatture, delle scritture contabili o dei pagamenti non è sufficiente, poiché tali elementi possono essere facilmente predisposti o alterati. Una volta accertata l'inesistenza dell'operazione, il contribuente non può inoltre invocare la propria buona fede per conservare i vantaggi fiscali.
Norme richiamate
Principi in materia di detrazione IVA e deducibilità dei costi relativi a operazioni inesistenti
In tema di detrazione e deduzione di costi rilevanti ai fini IVA e delle imposte sui redditi derivanti da operazioni comunemente dette "frodi carosello", qualora l'Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazione d'imposta e fornisca attendibili riscontri indiziari sull'inesistenza delle operazioni fatturate, è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o dei costi.
L'Amministrazione deve fornire elementi obiettivi e attendibili che rendano plausibile l'inesistenza delle operazioni; successivamente, il contribuente deve dimostrare l'effettività delle operazioni e la legittimità dei vantaggi fiscali. La contabilità formalmente regolare e la prova dei pagamenti, da sole, non sono sufficienti.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione presenta indizi concreti di operazioni inesistenti o di frode carosello, l'onere probatorio si sposta sul contribuente, che deve dimostrare l'effettiva esecuzione delle operazioni e la loro riferibilità all'attività d'impresa.
- Fatture formalmente corrette, registrazioni contabili e pagamenti tracciabili non provano necessariamente la sostanza economica dell'operazione, perché possono essere elementi meramente documentali e facilmente predisposti.
- Il contribuente dovrebbe conservare e produrre prove sostanziali dell'operazione, quali contratti, ordini, documenti di trasporto, corrispondenza commerciale, movimentazione dei beni, disponibilità dei fornitori e coerenza economica dei prezzi e dei pagamenti.
- La buona fede del cessionario o committente non è sufficiente quando l'operazione è stata accertata come inesistente; occorre dimostrare concretamente l'effettività dell'acquisto e, nei casi pertinenti, di avere adottato cautele ragionevoli.
- In situazioni analoghe, la valutazione deve concentrarsi sulla realtà economica dell'operazione e non soltanto sulla sua rappresentazione formale nella contabilità.
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