Sentenza del 23/03/2017 n. 173 - Comm. Trib. Prov. Savona
ACCERTAMENTO - Iva e altro - Associazione Sportivo Dilettantistica - Trattamento fiscale agevolato - Requisiti di cui all'art. 148 Tuir - Ripartizione dell'onere probatorio - Carenza delle produzioni dell'ufficio - Illegittimità della pretesa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'associazione ha contestato l'accertamento relativo a IVA e altre pretese fiscali, sostenendo di possedere i requisiti previsti dall'art. 148 del TUIR per beneficiare del trattamento fiscale agevolato riservato agli enti non commerciali e alle associazioni sportive dilettantistiche. In particolare, una volta dimostrata l'esistenza degli elementi essenziali attestanti lo svolgimento di un'attività realmente non lucrativa, spettava all'Ufficio fornire prove contrarie concrete e idonee a giustificare la pretesa fiscale.
La decisione
La pretesa fiscale è stata ritenuta illegittima perché l'associazione aveva dimostrato gli elementi essenziali richiesti dall'art. 148 del TUIR, mentre l'Ufficio non aveva prodotto elementi probatori sufficienti a dimostrare la natura commerciale dell'attività o l'assenza dei requisiti agevolativi. La carenza dell'attività istruttoria e probatoria dell'Amministrazione ha quindi determinato l'accoglimento del ricorso e il venir meno dell'accertamento.
Norme richiamate
Art. 148 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)
La norma disciplina il trattamento fiscale degli enti non commerciali e delle associazioni, prevedendo condizioni e requisiti per l'applicazione del regime agevolato. Se il contribuente dimostra il possesso degli elementi sostanziali richiesti, l'Amministrazione deve fornire prova contraria specifica e concreta per disconoscere l'agevolazione.
Massime di principio
- Per beneficiare del regime fiscale agevolato, un ente non lucrativo deve dimostrare concretamente la propria natura e il rispetto dei requisiti sostanziali previsti dalla legge, non essendo sufficiente la sola qualificazione formale o statutaria.
- Una volta fornita dal contribuente una prova adeguata dei requisiti agevolativi, l'onere passa all'Amministrazione finanziaria, che deve indicare e dimostrare gli elementi dai quali risulti la natura commerciale dell'attività o la violazione delle condizioni richieste.
- Un accertamento non può fondarsi su contestazioni generiche o sulla mera presunzione che le attività svolte siano commerciali: servono elementi istruttori e probatori specifici, coerenti e documentati.
- La carenza delle produzioni e delle verifiche dell'Ufficio può comportare l'illegittimità dell'accertamento quando impedisce di dimostrare l'effettiva insussistenza dei requisiti per il trattamento fiscale agevolato.
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