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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28701/2023 del 16/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'avviso di pagamento TARI per l'anno 2015 relativo a locali commerciali (vendita e magazzino). La società Peldo deduceva la mancata ius impositionis del Comune perché nelle aree si producevano prevalentemente rifiuti da imballaggio secondari e terziari, qualificati come rifiuti speciali non assimilabili e smaltiti a proprie cure. Il Comune sosteneva la assimilabilità dei rifiuti prodotti e l'insufficienza probatoria della contribuente; la CTP accoglieva parzialmente il ricorso (escludendo la tassabilità dei magazzini e delle aree di vendita), la CTR confermava, il Comune ricorre per cassazione con quattro motivi (tra cui la censura della disapplicazione del regolamento comunale che assimilava imballaggi terziari agli urbani, la richiesta di ritenere carente la denuncia di variazione e la necessità di applicare comunque la parte fissa della tariffa), Peldo propone controricorso e ricorso incidentale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto i primi tre motivi del Comune e ha accolto il quarto: ha confermato che gli imballaggi terziari (e gli imballaggi secondari ove non attivata raccolta differenziata) rientrano in un regime speciale e non possono essere assimilati ai rifiuti urbani per effetto di regolamenti comunali illegittimi (quindi la CTR ha correttamente disapplicato il regolamento urbano nella parte di assimilazione). Ha altresì ritenuto che la contribuente aveva adempiuto all'onere dichiarativo e probatorio in merito alla natura dei rifiuti e alla prevalenza/continuità della loro produzione, per cui va esclusa la parte variabile della TARI sulle superfici produttive di rifiuti speciali non assimilabili. Tuttavia la Corte ha accolto il motivo relativo alla distinzione fra parte fissa e parte variabile della tariffa: la quota fissa della TARI è comunque dovuta e non può essere esclusa in ragione della produzione di rifiuti non assimilabili. Conseguentemente la sentenza impugnata è cassata in parte qua e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo per determinare l'ammontare dovuto (quota fissa). Il ricorso incidentale della società è assorbito.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (art. 1, commi 639 e ss.)

    Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158

    Fissa il presupposto della TARI (possesso o detenzione di locali suscettibili di produrre rifiuti urbani) e disciplina l'esclusione dalla base imponibile della parte di superficie dove si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilabili; stabilisce che la tariffa sia articolata in parte fissa e parte variabile e rimanda al DPR 158/1999 per i criteri di commisurazione

  • D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (art. 3, art. 6, art. 7)

    la tariffa "è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione."

    Conferma la distinzione tra quota fissa (sempre dovuta per coprire costi generali e investimenti) e quota variabile (collegata alla quantità di rifiuti conferiti); prevede sistemi di misurazione e modalità presuntive per la parte variabile e la possibilità di coefficienti di riduzione per rifiuti assimilati avviati a recupero

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'Ambiente) - artt. 183, 218, 221, 224, 226, 195, 198

    Definisce la nozione di rifiuto e di rifiuto da imballaggio e disciplina il regime speciale degli imballaggi: gli imballaggi terziari non possono essere immessi nel normale circuito dei rifiuti urbani; il legislatore attribuisce a produttori e utilizzatori la gestione degli imballaggi e detta criteri che precludono l'assimilazione degli imballaggi terziari agli urbani

  • Regolamento comunale TARI (art. 9, art. 13, art. 25 e altri articoli richiamati)

    Il regolamento comunale può disciplinare riduzioni e modalità di dichiarazione; tuttavia le previsioni regolamentari che assimilino gli imballaggi terziari ai rifiuti urbani sono incompatibili con la normativa statale e vanno disapplicate dal giudice tributario; il regolamento contiene anche disposizioni su dichiarazioni/denunce di variazione e sulle riduzioni in caso di produzione promiscua

  • D.Lgs. 22/1997 (Decreto Ronchi) e successive disposizioni recepite nel Codice dell'Ambiente

    Ha introdotto il regime di gestione degli imballaggi e la possibilità per produttori/utilizzatori di gestire direttamente gli imballaggi; norme di base della disciplina degli imballaggi che hanno trovato continuità nelle disposizioni del d.lgs. 152/2006

Massime di principio

  • Gli imballaggi terziari (e gli imballaggi secondari se non è attivata la raccolta differenziata) costituiscono rifiuti sottoposti a un regime speciale: non possono essere assimilati ai rifiuti urbani per effetto di un regolamento comunale e pertanto la parte variabile della TARI relativa a superfici dove essi sono prodotti continuativamente e prevalentemente può essere esclusa se provata
  • La tariffa è composta da una quota variabile e da una quota fissa: la quota variabile è collegata alla quantità di rifiuti conferiti e può essere esclusa se il contribuente dimostra la produzione prevalente di rifiuti speciali non assimilabili e il loro smaltimento autonomo; la quota fissa è comunque dovuta, essendo destinata a coprire costi generali e investimenti e non parametrata alla quantità di rifiuti prodotti
  • L'onere dichiarativo di indicare nella denuncia/variazione le superfici e la natura dei rifiuti grava sul contribuente, ma il relativo onere probatorio può essere assolto anche mediante documentazione processuale (planimetrie, formulari rifiuti, contratti di smaltimento, perizia tecnica) e valutazione del giudice di merito
  • I regolamenti comunali possono prevedere riduzioni e criteri di computo, ma non possono derogare alla disciplina statale in tema di imballaggi: le previsioni incompatibili possono essere disapplicate dal giudice
  • In caso di produzione promiscua di rifiuti urbani e speciali, applicare le riduzioni previste dal regolamento comunale (art. 9 e norme analoghe) purché coerenti con la normativa statale; occorre documentare la ripartizione delle superfici e la prevalenza/continuità della produzione di rifiuti speciali
  • In fase processuale, se il giudice di merito accerta la prova della natura dei rifiuti e della produzione prevalente non assimilabile, l'esclusione riguarda la parte variabile; il Comune può tuttavia ottenere il riconoscimento della parte fissa dovuta

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