Cassazione Civile, Ordinanza n. 15241/2023 del 30/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla revoca, da parte dell'amministrazione regionale, di un contributo in conto capitale concesso per la ristrutturazione e l'ammodernamento di una struttura ricettiva, con contestuale avvio del recupero dell'acconto già erogato e escussione della fideiussione. La società beneficiaria ha agito davanti al giudice ordinario chiedendo l'accertamento del diritto al saldo del contributo e la restituzione di quanto corrisposto al fideiussore escusso, sostenendo: che il mutamento di destinazione d'uso dell'immobile risultava dalla concessione edilizia originaria e dalla successiva variante; che l'inattività aziendale era dipesa dal mancato pagamento del contributo; che non vi era più alcun legame economico-finanziario con l'impresa fornitrice; che la documentazione antimafia era stata comunque sostituita da altra produzione documentale. La Corte d'appello ha rigettato l'impugnazione ritenendo non provato il requisito del cambio di destinazione d'uso alla data rilevante per il bando, ritenendo mendace l'impegno occupazionale assunto dalla beneficiaria e reputando mancante la prescritta documentazione antimafia. In cassazione la società ha articolato tre motivi: violazione delle norme edilizie e processuali e omesso esame sul mutamento di destinazione d'uso; violazione dell'art. 1460 c.c. e della disciplina sui contributi pubblici per avere la Corte escluso la corrispettività tra obbligo di assumere personale ed erogazione del saldo; omesso esame di fatti e documenti relativi alla comunicazione antimafia e alla pretesa sufficienza di altra documentazione o della possibilità di erogare il saldo sotto condizione risolutiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la decisione di merito aveva correttamente escluso che la concessione originaria dimostrasse il requisito della destinazione alberghiera e, soprattutto, perché la variante edilizia era successiva alla domanda di contributo e comunque successiva alla revoca, sicché era irrilevante rispetto ai requisiti richiesti dal bando al momento della domanda. Ha reputato inammissibile il secondo motivo, poiché la censura mirava in realtà a sollecitare una diversa interpretazione del bando e dell'assetto degli obblighi derivanti dal programma di investimento, attività riservata al giudice di merito e non censurata nei limiti consentiti in cassazione. Ha giudicato infondato il terzo motivo, affermando che la documentazione antimafia richiesta dalla disciplina applicabile non poteva essere surrogata dalla mera produzione di una visura camerale ordinaria o di una sentenza penale di proscioglimento; inoltre, le disposizioni invocate dalla ricorrente sul rilascio delle informazioni antimafia sotto condizione risolutiva non erano applicabili ratione temporis. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione della parte intimata.
Norme richiamate
art. 20, comma 6, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Richiamato dalla ricorrente per sostenere il perfezionamento del titolo edilizio e la rilevanza del mutamento di destinazione d'uso, ma la Corte non ne ha accolto la lettura proposta.
artt. 124 e 134 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Invocati dalla ricorrente tra le norme urbanistico-amministrative rilevanti, senza che la Corte ne abbia tratto un diverso esito.
art. 115, primo comma, c.p.c.
La mancata contestazione riguarda i fatti storici allegati, non si estende automaticamente alla valutazione dei documenti prodotti, che resta rimessa al prudente apprezzamento del giudice.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma, il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di censurare la rivalutazione delle prove o di singoli documenti.
art. 1460 c.c.
Non è sufficiente a fondare la censura quando la doglianza mira in realtà a contestare l'interpretazione del bando e la ricostruzione degli obblighi posti a carico del beneficiario.
art. 12, comma 1, L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato dalla ricorrente in tema di contributi pubblici; la Corte ribadisce che le controversie sulla fase esecutiva del rapporto e sull'inadempimento del beneficiario spettano al giudice ordinario.
artt. 1362 e ss. c.c.
L'individuazione dei diritti e degli obblighi del rapporto deve avvenire secondo i criteri ermeneutici applicabili agli atti a contenuto non normativo.
art. 10-sexies L. 31 maggio 1965, n. 575
La comunicazione antimafia, nel regime applicabile ratione temporis, attesta l'assenza di specifici procedimenti e misure di prevenzione; non è surrogabile da documenti diversi non equivalenti.
art. 9 d.P.R. 3 giugno 1999, n. 252
La certificazione camerale può essere equiparata alla comunicazione antimafia solo se reca la dicitura prescritta; una visura camerale ordinaria non basta.
art. 10 d.P.R. 3 giugno 1999, n. 252
Obbliga le amministrazioni ad acquisire le informazioni prefettizie sui tentativi di infiltrazione mafiosa nei rapporti relativi a contributi e finanziamenti pubblici.
art. 11, comma 2, d.P.R. 3 giugno 1999, n. 252
La possibilità di procedere decorso il termine di 45 giorni o sotto condizione risolutiva è stata ritenuta non applicabile perché successiva ai fatti di causa.
art. 416-bis c.p.
Il richiamo al reato di associazione mafiosa rileva ai fini del controllo antimafia, ma la sola sentenza penale prodotta non sostituisce la documentazione amministrativa prescritta.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La questione nuova sollevata solo in memoria non può essere esaminata in cassazione se richiede accertamenti di fatto e non è stata trattata nei precedenti gradi.
Massime di principio
- Nei giudizi relativi a contributi pubblici, la verifica dei requisiti richiesti dal bando va compiuta con riferimento al momento della domanda, salvo diversa previsione espressa del bando stesso; sopravvenienze successive non possono sanare requisiti mancanti originariamente.
- L'interpretazione di un bando o di un atto amministrativo a contenuto non normativo costituisce attività di merito e può essere censurata in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione viziata nei limiti consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
- La mancata contestazione di un fatto storico allegato può operare sul piano probatorio, ma non vincola il giudice quanto alla qualificazione giuridica o alla valutazione dei documenti prodotti, che resta affidata al suo prudente apprezzamento.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di dolersi della mancata considerazione di singoli documenti quando il fatto storico cui essi si riferiscono sia stato comunque esaminato dal giudice di merito.
- Nelle controversie sulla revoca o sull'esecuzione di contributi pubblici, la questione dell'inadempimento del beneficiario e degli obblighi previsti dal programma finanziato attiene alla fase esecutiva del rapporto e ricade nella cognizione del giudice ordinario.
- La documentazione antimafia richiesta dalla disciplina speciale non può essere sostituita da atti diversi non equipollenti; una visura camerale vale solo se reca la dicitura espressamente prevista dalla legge vigente ratione temporis.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15083/2023 del 30/05/2023
- ordinanza_civile · 30 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15084/2023 del 30/05/2023
- ordinanza_civile · 30 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15085/2023 del 30/05/2023
- ordinanza_civile · 30 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15086/2023 del 30/05/2023
- ordinanza_civile · 30 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15097/2023 del 30/05/2023
- ordinanza_civile · 30 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15099/2023 del 30/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →