Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2331/2022 del 26/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano che li aveva ritenuti direttamente debitori del compenso professionale richiesto dall'arch. Bruno Somaini, deducendo (1) l'irregolarità della chiamata in causa in primo grado della Edilvolo S.r.l. (art. 183 c.p.c. e correlati) e quindi l'improcedibilità delle domande della società e degli appelli; (2) la violazione dei limiti del petitum/ultrapetizione per aver consentito alla corte d'appello di accertare il diritto dell'attore direttamente nei confronti dei committenti nonostante la surrogazione e le domande subordinate/formulate in corso di causa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso; ha ritenuto infondati entrambi i motivi: (i) la chiamata in causa della Edilvolo rientrava nelle ipotesi previste dall'art. 183, comma 5 c.p.c. e la concessione dell'autorizzazione è questione di valutazione discrezionale non sindacabile in cassazione; (ii) non v'è ultrapetizione perché l'attore aveva proposto domande alternative e/o subordinate (compenso direttamente dai committenti o, in subordine, surrogazione nei diritti della società) legittimamente comprensive del petitum; ha inoltre rilevato che il fallimento di Edilvolo non interrompe il giudizio di cassazione. Per effetto del rigetto, i ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese di cassazione in favore di Edilvolo S.r.l. e di Bruno Somaini e all'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi del d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 183, comma 5 c.p.c.

    Consente all'attore, con autorizzazione del giudice e nei limiti degli artt. 106 e 269, terzo comma, di chiamare in causa un terzo quando l'esigenza "è sorta dalle difese del convenuto"; include anche la chiamata a seguito di una mera difesa in iure o in facto che contesti la legittimazione passiva

  • art. 106 e art. 269, comma 3 c.p.c.

    art. 106 e art. 269, comma 3 c.p.c.

    L'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo è frutto di valutazioni discrezionali del giudice di merito e, come tali, non sindacabili in sede di impugnazione in Cassazione salvo i casi di vizio di legittimità

  • art. 2900 c.c.

    La dichiarazione di volersi surrogare nel credito del terzo è compatibile con la proposizione in giudizio di domande alternative o subordinate; la successiva scelta del giudice di accogliere la domanda diretta non configura rinuncia né vizio di ultrapetizione

  • art. 99 e art. 112 c.p.c.

    art. 99 e art. 112 c.p.c.

    I limiti del petitum non sono superati quando l'attore propone nel medesimo processo domande alternative o subordinate; l'accoglimento di una di esse rientra comunque nel 'petitum' posto che le domande alternative sono contemplate dalle norme sul contenuto della domanda

  • art. 2907 c.c.

    Richiamato nel gravame ma la Corte ha ritenuto che la disciplina invocata non impedisce la proposizione di domande alternative/subordinate e non osti all'accoglimento della domanda diretta nei confronti dei committenti

  • art. 43 legge fallimentare e art. 41 d.lgs. n. 5/2006

    art. 43 L.fall.; art. 41 d.lgs. n.5/2006

    Il sopraggiunto fallimento della Edilvolo non interrompe il giudizio di cassazione; la Corte conferma la giurisprudenza che esclude l'automatica sospensione del processo di cassazione per fallimento del chiamato in causa

  • art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis d.P.R. 115/2002

    art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis d.P.R. 115/2002

    Sussistendo i presupposti, la Corte dispone l'ulteriore versamento da parte dei ricorrenti di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione

  • art. 23, comma 8-bis d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 176/2020)

    art. 23, comma 8-bis d.l. n.137/2020, conv. L. 176/2020

    Regola le modalità processuali straordinarie (decisione in camera di consiglio con modalità previste dalla norma) adottate nel procedimento, senza pregiudicare il diritto delle parti a richiedere discussione orale

Massime di principio

  • La chiamata in causa di un terzo da parte dell'attore è lecita quando l'esigenza nasce dalle difese del convenuto che contestano la propria legittimazione passiva; la concessione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e difficilmente sindacabile in Cassazione
  • La proposizione di domande alternative o subordinate (es. domanda diretta contro i committenti e, in subordine, surrogazione nel credito della società appaltatrice) è ammessa e non configura ultrapetizione se il petitum comprende le alternative; il giudice può accogliere una delle alternative senza vizio
  • Il fallimento del chiamato in causa non sospende automaticamente il giudizio di cassazione
  • Le questioni di valutazione dei fatti e della discrezionalità procedurale (come l'autorizzazione a chiamare in causa o la valutazione sulla titolarità del rapporto contrattuale) sono difficilmente ribaltabili in sede di legittimità se adeguatamente motivate in motivazione
  • In caso di rigetto del ricorso, il giudice della legittimità può condannare la parte soccombente al pagamento delle spese di cassazione e disporre l'ulteriore versamento del contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti (DPR 115/2002)

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.