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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8948/2022 del 18/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Cassa Forense aveva promosso opposizione a decreto ingiuntivo e quindi azionato in via monitoria la richiesta di riversamento di somme iscritte in ruoli principali e suppletivi (anni 1998 e 1999) che l'agente di riscossione non avrebbe versato. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ricorrente) ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma sostenendo, in particolare, il difetto assoluto di giurisdizione del giudice ordinario per la materia (argomentando che il rapporto sarebbe disciplinato da norme speciali e da un procedimento amministrativo preventivo ai sensi degli artt. 19 e 20 d.lgs. n.112/1999) e contestando altresì la ricostruzione sul piano sostanziale circa l'applicabilità del regime del 'riscosso per non riscosso', l'obbligo di istanza di rimborso e la disciplina introdotta dai commi 527-529 dell'art.1 della legge n.228/2012 e dal D.M. 15/6/2015 sulla trasmissione degli elenchi.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno rigettato il primo motivo (difetto assoluto di giurisdizione) ritenendolo in parte ammissibile ma infondato: la pretesa fatta valere dalla Cassa Forense era conoscibile dal giudice ordinario e le questioni relative all'applicazione delle norme speciali e all'eventuale carenza del preventivo procedimento amministrativo attengono al merito e non a un difetto assoluto di giurisdizione. Le Sezioni Unite hanno altresì chiarito la distinzione tra eccesso di potere giurisdizionale e mero error in iudicando, escludendo che qui vi sia invasione delle funzioni legislative. Perciò la causa è stata rimessa alla Sezione prima civile della Corte di cassazione per l'esame dei restanti motivi di ricorso e del ricorso incidentale della Cassa Forense; i profili di merito non sono stati definitivamente decisi dalle Sezioni Unite.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.112/1999, art.19, art.20

    Le Sezioni Unite hanno considerato che le disposizioni che prevedono procedure amministrative di verifica della responsabilità dell'esattore possono incidere sul merito della domanda ma non determinano, di per sé, un difetto assoluto di giurisdizione del giudice ordinario; l'eventuale mancato esperimento del procedimento amministrativo è questione di proponibilità o merito, non di insindacabile esclusione della cognizione giurisdizionale.

  • legge n.228/2012, art.1 commi 527, 528, 529

    La Corte ha rilevato che i commi hanno rimodulato gli obblighi dell'agente della riscossione (e taluni limiti alla responsabilità amministrativo-contabile), ma non escludono automaticamente la conoscibilità giudiziale della pretesa avanzata dalla Cassa; la norma di limitazione della responsabilità amministrativo-contabile non equivale a un divieto assoluto di domanda giudiziale ordinaria.

  • D.M. 15 giugno 2015

    Il decreto ha fissato le modalità di trasmissione degli elenchi previsti dalla riforma; la Corte ha osservato che il concessionario non ha provato di aver adempiuto a tali obblighi informativi, rilevando la rilevanza di tale inadempimento sul piano probatorio e di merito.

  • d.P.R. n.43/1988, artt.32, 77, 86

    Le norme sul ruolo di riscossione e sull'istanza di rimborso sono state richiamate dalla Corte: l'assenza di prova della presentazione dell'istanza di rimborso (artt.77 e 86) ha indebolito le eccezioni dell'agente di riscossione sulla non debenza delle somme; il giudizio deve valutare queste prove nel merito.

  • d.lgs. n.46/1999 e d.P.R. n.602/1973

    Richiamate come parte del quadro normativo originario della riscossione mediante ruolo; la loro esistenza non impedisce la cognizione giudiziale delle controversie sorte in relazione all'attività dell'agente della riscossione.

  • d.lgs. n.37/1999, art.2 e art.68 d.lgs. n.112/1999

    Richiamate dalla ricorrente per sostenere modifiche al principio 'riscosso per non riscosso'; la Corte ha ritenuto che le questioni di applicazione di tali disposizioni ricadono nel merito e non costituiscono motivo di inammissibilità per difetto di giurisdizione.

  • Costituzione, art.117 c.1 e c.7 (richiami giurisprudenziali su art.111 c.8)

    Le Sezioni Unite hanno applicato principi costituzionali e la giurisprudenza della Corte di cassazione distinguendo i limiti del sindacato sulla giurisdizione e l'ambito dell'eccesso di potere giurisdizionale; hanno confermato che molte censure attengono alla legittimità di decisioni in via di merito piuttosto che a un difetto assoluto di giurisdizione.

Massime di principio

  • La sussistenza di procedure amministrative previste da norme speciali (es. artt.19-20 d.lgs.112/1999) non impedisce automaticamente la cognizione del giudice ordinario: la mancata attivazione del procedimento è questione di merito o di proponibilità dell'azione, non di assenza assoluta di giurisdizione.
  • Le modifiche legislative sopravvenute (per es. commi 527-529 L.228/2012) possono incidere sul regime di responsabilità del concessionario ma non trasformano in astratto una pretesa in qualcosa di non conosciuto da alcun giudice; occorre valutare l'effetto nel caso concreto.
  • La distinzione tra eccesso di potere giurisdizionale (vera e propria competenza assente) ed error in iudicando è cruciale: la prima può giustificare rimedi straordinari, la seconda è sindacabile tramite gli ordinari mezzi di impugnazione.
  • Il creditore (ente) deve fornire prova documentale delle vicende amministrative rilevanti (es. istanze di rimborso, comunicazioni sullo stato delle riscossioni) perché tali atti influenzano la decisione sul merito; la mancata produzione può favorire l'agente di riscossione.
  • L'inadempimento dell'agente della riscossione agli obblighi informativi e di trasmissione degli elenchi (come previsti dalla riforma e dal DM) è elemento rilevante per la responsabilità ma deve essere dimostrato in giudizio; l'assenza di prova di tale adempimento può determinare l'obbligo di riversamento.
  • Chi assume la carenza di giurisdizione deve distinguere se contesta la conoscibilità in astratto della pretesa o la corretta interpretazione/norma applicabile: nel primo caso si tratta di questione di giurisdizione vera e propria, nel secondo di questione di diritto soggetta a sindacato di merito.

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