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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10579/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna l'ordinanza del 22/03/2022 con cui la Corte di Appello di Firenze, in sede di esecuzione, ha respinto la sua opposizione alla confisca. La Benevieri era stata assolta con sentenza del 14/12/2011 (divenuta irrevocabile il 31/10/2012) ma destinataria della statuizione di confisca; non aveva impugnato la confisca in primo grado. Un coimputato (Iozzelli), condannato nella stessa decisione, ha proposto appello e ricorso per cassazione: la Cassazione (12/12/2019) ha accolto in parte il ricorso di Iozzelli e, per motivi in parte personali ed estinti per prescrizione alcuni reati, ha revocato la confisca nei suoi confronti. La Benevieri deduce che, essendo risultata concorrente nell'attività criminosa dello Iozzelli, avrebbe dovuto beneficiare dell'effetto estensivo dell'impugnazione ai sensi dell'art.587 c.p.p.; altresì deduce violazione degli artt.6 e 7 CEDU e vizio di motivazione riguardo alla compatibilità della confisca senza condanna.

La decisione

La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul punto dell'effetto estensivo, richiama l'orientamento secondo cui la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non può estendersi ai coimputati non impugnanti quando l'accoglimento riguarda motivi esclusivamente personali (cita Sez. U. n.3391/2017). Inoltre osserva che la Benevieri avrebbe potuto impugnare la sola statuizione di confisca ai sensi dell'art.579, comma 3, c.p.p., per cui si è formato un giudicato definitivo non rivedibile. Il secondo motivo (violazione CEDU) è ritenuto non valutabile in assenza di tempestiva impugnazione. Per l'inammissibilità del ricorso la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e a versare alla cassa delle ammende la somma di euro tremila ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 587 cod. proc. pen.

    L'effetto estensivo dell'impugnazione non opera quando l'accoglimento dell'impugnazione nei confronti del coimputato si fonda su motivi esclusivamente personali (es. estinzione per prescrizione derivante da opzione personale)

  • art. 579 comma 3 cod. proc. pen.

    Prevede la facoltà della parte di impugnare anche la sola statuizione di confisca; pertanto l'assoluzione non escludeva la possibilità per la Benevieri di proporre appello avverso la confisca

  • Sez. U n. 3391 del 26.10.2017 (dep.2018)

    Giurisprudenza richiamata per l'affermazione che la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non si estende automaticamente ai coimputati non impugnanti quando la decisione favorevole nasce da una scelta o effetto personale

  • Artt. 6 e 7 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

    Il ricorso solleva profili convenzionali (giudizio equo e nullum crimen sine lege) circa la confisca senza condanna, ma tali questioni non sono state ritenute valutabili dal giudice di legittimità a causa del giudicato formatosi per mancata impugnazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna al pagamento di una somma a titolo di ammenda per i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza; applicata per determinare la sanzione pecuniaria di euro tremila

Massime di principio

  • La decisione favorevole a un coimputato non si estende automaticamente agli altri coimputati se l'accoglimento si fonda su motivi personali o su opzioni processuali del solo appellante; l'effetto estensivo dell'art.587 c.p.p. è limitato.
  • L'assoluzione della persona non impedisce che la stessa impugni separatamente la statuizione di confisca: l'art.579, comma 3, c.p.p. riconosce la facoltà di impugnare soltanto la confisca.
  • La mancata impugnazione della statuizione di confisca in sede competente determina la formazione del giudicato e preclude la rinnovata valutazione in sede di legittimità tramite ricorso straordinario se non tempestivamente esercitata.
  • I profili di illegittimità sotto il profilo convenzionale (artt.6 e 7 CEDU) vanno sollevati tempestivamente nelle impugnazioni disponibili: se il giudicato è formato per mancata impugnazione, tali questioni possono risultare non valutabili.
  • Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art.616 c.p.p.; valutare la fondatezza e la tempestività delle impugnazioni prima di procedere in Cassazione.

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