Cassazione Civile, Ordinanza n. 20023/2022 del 21/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte prende atto dell'annullamento totale in autotutela dell'unico avviso di accertamento oggetto del giudizio e, ritenuta cessata la materia del contendere, cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Conseguentemente, non decide nel merito delle censure prospettate dalle ricorrenti. Le spese di lite, sia di merito sia di legittimità, sono compensate in ragione dell'esito sopravvenuto della controversia.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IRES relativo al periodo d'imposta 1/10/2004-30/09/2005, con il quale l'Ufficio aveva contestato alla società consolidata l'omessa dichiarazione di una plusvalenza, da trasmettere al consolidato fiscale, derivante dalla rettifica del valore di mercato di un'azienda ceduta a una terza società. La rettifica era stata effettuata in precedenza ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale. Dopo la notifica dell'atto impositivo, l'Amministrazione aveva annullato in autotutela gli avvisi di accertamento di primo e secondo livello e l'atto sanzionatorio. Le ricorrenti hanno quindi chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere; nel ricorso per cassazione risultano evocati dieci motivi, ma il testo non ne riporta il contenuto specifico, perché la decisione si fonda esclusivamente sulla sopravvenuta autotutela totale.
Norme richiamate
art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
cessazione della materia del contendere
l'annullamento in autotutela dell'atto impositivo determina l'estinzione del giudizio tributario per cessazione della materia del contendere, con effetto prevalente anche rispetto a eventuali cause di inammissibilità del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'annullamento in autotutela dell'unico atto impositivo oggetto di lite comporta cessazione della materia del contendere e impone la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.
- La sopravvenuta eliminazione della pretesa fiscale fa venir meno la controversia sostanziale tra le parti, rendendo prive di attualità le decisioni di merito già pronunciate.
- La cessazione della materia del contendere prevale sulle cause di inammissibilità del ricorso per cassazione, perché l'esito sostanziale sopravvenuto assorbe il vaglio processuale dell'impugnazione.
- In presenza di autotutela totale che elimini integralmente l'atto contestato, le spese di merito e di legittimità possono essere compensate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19893/2022 del 21/06/2022
- ordinanza_civile · 21 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19894/2022 del 21/06/2022
- ordinanza_civile · 21 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19900/2022 del 21/06/2022
- ordinanza_civile · 21 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19904/2022 del 21/06/2022
- ordinanza_civile · 21 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19905/2022 del 21/06/2022
- ordinanza_civile · 21 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19906/2022 del 21/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →