Sentenza del 13/05/2015 n. 9721 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato l'omessa fatturazione di compensi professionali sulla base dei versamenti rilevati sui conti correnti bancari dell'avvocato, elevando il reddito imponibile relativo al 1997. Dopo l'accoglimento del ricorso in primo grado e la parziale riforma in appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, tra l'altro, l'errata applicazione delle regole sull'onere della prova e l'omessa o insufficiente valutazione della documentazione prodotta per dimostrare che gli assegni e i relativi versamenti erano estranei all'attività professionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, relativo ai limiti dell'appello e alla formazione del giudicato, per l'inidoneità del quesito di diritto. Ha rigettato il secondo motivo, confermando che, per i versamenti bancari, opera la presunzione legale prevista dall'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 e che spetta al contribuente fornire una prova analitica della loro estraneità all'attività produttiva di reddito. Tuttavia, ha accolto parzialmente il terzo motivo, rilevando che la Commissione regionale aveva omesso di esaminare la copiosa documentazione prodotta, comprese le dichiarazioni degli emittenti degli assegni e i documenti relativi ai rapporti sottostanti, senza spiegare perché tali elementi fossero inidonei. La sentenza d'appello è stata quindi cassata nei limiti indicati e la causa rinviata a una diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, anche per le spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32
Sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari del contribuente vanno imputati a ricavi conseguiti [...] se questo non dimostra di averne tenuto conto nella determinazione della base imponibile oppure che sono estranei alla produzione del reddito.
La norma introduce una presunzione legale secondo cui i versamenti bancari non giustificati possono essere considerati ricavi o compensi imponibili. Il contribuente può superarla fornendo una prova contraria puntuale, riferita ai singoli movimenti e supportata da date, importi, soggetti e rapporti sottostanti.
Codice civile, art. 2697
Stabilisce il principio generale dell'onere della prova. Nel caso concreto, la presunzione legale sposta sul contribuente l'onere di dimostrare l'estraneità dei versamenti all'attività professionale.
Codice civile, art. 2727 e seguenti
Disciplina le presunzioni. La Corte precisa che la presunzione derivante dall'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 è legale e non richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza previsti per le presunzioni semplici.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
Richiedeva, per i ricorsi soggetti alla sua applicazione, quesiti di diritto e momenti di sintesi specifici e pertinenti. La violazione di tali requisiti ha determinato l'inammissibilità del primo motivo e della censura motivazionale contenuta nel secondo.
Costituzione, principi di ragionevolezza e capacità contributiva, come richiamati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014
La presunzione dei prelevamenti come compensi dei lavoratori autonomi è stata dichiarata incostituzionale nella parte relativa ai compensi, perché arbitraria e incompatibile con ragionevolezza e capacità contributiva. Nel caso esaminato, tuttavia, l'accertamento riguardava soltanto versamenti, per i quali la presunzione è stata ritenuta applicabile.
Massime di principio
- In presenza di un accertamento bancario, i versamenti sui conti del contribuente possono essere presunti ricavi o compensi imponibili; spetta quindi al contribuente dimostrare analiticamente, movimento per movimento, che si tratta di somme estranee all'attività.
- La semplice produzione di copie di assegni non è normalmente sufficiente: occorre documentare il rapporto sottostante, l'identità dell'emittente, la causale, la data, l'importo e ogni altro elemento utile a escludere la natura professionale del versamento.
- Il giudice tributario deve esaminare tutta la documentazione rilevante e spiegare specificamente perché la ritenga insufficiente. L'omessa valutazione di prove potenzialmente decisive può comportare la cassazione della sentenza e il rinvio.
- La presunzione bancaria relativa ai versamenti opera anche nei confronti dei professionisti, mentre quella relativa ai prelevamenti qualificabili come compensi dei lavoratori autonomi è stata limitata dalla Corte costituzionale.
- La cassazione con rinvio non attribuisce automaticamente l'importo al contribuente, ma impone al giudice di merito un nuovo esame, con motivazione completa e coerente, delle giustificazioni offerte.
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