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Sentenza

Sentenza n. 1332/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'ottemperanza - della Sentenza n. 143/2024 pubblicata il 13/03/2024, emessa dal Tribunale di Arezzo nell’ambito del procedimento, RG n. 39/2024, provvedendo, anche direttamente, all’assegnazione alla Prof.ssa TROMBETTA Antonella (CF. TRMNNL74C67L259C) della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e per un importo complessivo di Euro 2.500,00.

Giustizia amministrativa202501453

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo n. 143/2024, relativa all'attribuzione del beneficio della Carta elettronica del docente per complessivi 2.500,00 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Arezzo n. 143/2024, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio economico di 500,00 euro annui tramite la Carta elettronica del docente e il Ministero era stato condannato al pagamento degli importi relativi alle annualità richieste, oltre interessi. Dopo la notificazione del titolo alla sede reale dell'Amministrazione il 16 marzo 2024 e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva dato esecuzione alla decisione. La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza e la condanna dell'Amministrazione alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito senza formulare deduzioni sul merito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che dagli atti non risultava l'esecuzione del titolo giudiziale. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato, se e nella misura in cui ciò fosse ancora dovuto, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio e senza compenso, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dopo la scadenza del termine concesso al Ministero. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora, ritenendo il ritardo ministeriale giustificativo della misura, quantificata in 10 euro giornalieri dalla scadenza del termine di sessanta giorni assegnato al Ministero fino all'insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre oneri e accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente, nel giudizio di ottemperanza, la fissazione di una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziali nei confronti delle amministrazioni debitrici; il TAR ne ha rilevato il decorso prima della proposizione del ricorso.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997

    Consente, ove necessario, l'emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso quale adempimento esecutivo dell'obbligazione dell'amministrazione.

  • art. 1, comma 12, l. 13 luglio 2015, n. 107

    È indicato quale fondamento normativo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione di un titolo giudiziale passato in giudicato e decorso il termine dilatorio previsto per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni, il giudice deve ordinare all'amministrazione debitrice di adempiere entro un termine congruo, anche mediante gli strumenti contabili previsti dalla legge.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione, assegnandogli un termine decorrente inutilmente quello concesso all'amministrazione stessa e consentendogli, ove previsto, di delegare le attività a un funzionario.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata quando il ritardo dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato risulti ingiustificato; essa può decorrere dalla scadenza del termine assegnato dal giudice per l'adempimento fino all'insediamento del commissario ad acta.
  • Nel giudizio di ottemperanza l'assenza di prova dell'avvenuta esecuzione del titolo, unita alla mancata contestazione sostanziale dell'amministrazione costituita, è sufficiente a fondare l'ordine giudiziale di esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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