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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38154/2022 del 30/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario numerose cartelle esattoriali relative a tributi erariali, deducendo, per quanto qui rileva, vizi di notificazione e intervenuta prescrizione dei crediti. Il primo giudice aveva annullato una cartella per vizio di notifica e altre cinque per ritenuta prescrizione quinquennale. L'agente della riscossione aveva proposto appello, ma la commissione regionale aveva sostanzialmente confermato la decisione di primo grado, con una formula motivazionale e un dispositivo ritenuti non coerenti. In cassazione l'agente della riscossione ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2946 e 2953 c.c., nonché degli artt. 19 e 20 del D.Lgs. n. 112 del 1999, per avere la CTR ritenuto quinquennale la prescrizione dei tributi erariali anziché decennale; 2) nullità della sentenza per difetto di motivazione e contrasto tra motivazione e dispositivo, in violazione dell'art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 132 c.p.c. Nel corso del giudizio di legittimità è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere per alcune cartelle di importo inferiore a mille euro, sgravate ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 119 del 2018 conv. in legge.

La decisione

La Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per le cartelle di importo inferiore a mille euro indicate in motivazione. Per il resto ha accolto entrambi i motivi di ricorso: ha ritenuto fondato il motivo sulla prescrizione, affermando che i crediti per tributi erariali si prescrivono nel termine ordinario decennale in mancanza di una specifica previsione diversa; ha ritenuto fondato anche il motivo sulla motivazione della sentenza impugnata, osservando che la CTR aveva usato espressioni tra loro non coordinate e comunque incoerenti con l'effettiva decisione, tanto da rendere la motivazione carente e il decisum non chiaramente ricostruibile. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2946 c.c.

    in assenza di una diversa previsione di legge, i crediti per tributi erariali soggiacciono al termine ordinario decennale di prescrizione

  • art. 2953 c.c.

    invocato per contestare l'erronea applicazione di un termine prescrizionale diverso da quello ordinario; la Corte richiama l'orientamento per cui il termine decennale opera salvo specifiche deroghe di legge

  • artt. 19 e 20 D.Lgs. n. 112 del 1999

    richiamati dalla ricorrente nel censurare la decisione sulla prescrizione dei crediti azionati mediante cartelle

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale posta a base del primo motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    norma processuale posta a base del secondo motivo di ricorso per nullità della sentenza

  • art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992

    la sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere comprensibile il decisum; la sua violazione può integrare nullità

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per censurare la carenza di motivazione e l'incoerenza del provvedimento

  • art. 4 D.L. n. 119 del 2018

    per le cartelle di importo inferiore a mille euro è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere per intervenuto sgravio

Massime di principio

  • In materia di tributi erariali, il diritto alla riscossione si prescrive nel termine ordinario decennale, salvo che una disposizione espressa preveda un termine più breve; non basta qualificare il credito come periodico per applicare automaticamente la prescrizione quinquennale.
  • La disciplina della prescrizione va applicata distinguendo i diversi tributi e verificando se esista una specifica deroga legislativa: in mancanza, opera la regola generale di cui all'art. 2946 c.c.
  • La sentenza del giudice tributario è nulla quando la motivazione e il dispositivo risultano tali da non consentire di ricostruire con certezza il contenuto effettivo della decisione; non è sufficiente una formula apparentemente coerente se, letta nel complesso, contraddice la reale portata del decisum.
  • La dichiarazione di cessazione della materia del contendere è appropriata quando, nel corso del giudizio, viene meno l'interesse alla decisione per effetto dello sgravio o di altra vicenda satisfattiva sopravvenuta del credito iscritto a ruolo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

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