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Sentenza

Sentenza n. 3645/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’annullamento: - dell’ordinanza del Comune di Massa di Somma n. 10 del 23 febbraio 2023, avente a oggetto “demolizione opere abusive ai sensi dell’art. 31 D.P.R. n. 380 del 06/06/2001”; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso, se e in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti, ivi compresa la relazione tecnica di sopralluogo;

Giustizia amministrativa202302019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di una tettoia, di un manufatto in muratura adibito a deposito/stalla e di un box in ferro, adottata ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza di demolizione n. 10 del 23 febbraio 2023, sostenendo: a) che le opere fossero qualificabili come manutenzione straordinaria o risanamento conservativo, soggetti a CILA o SCIA, anche perché pertinenziali al fondo e privi di incidenza sul carico urbanistico; b) l’inapplicabilità dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, poiché le opere non avrebbero determinato incremento di volumi o superfici abitabili; c) il difetto di motivazione dell’ordine di ripristino, anche in relazione alla risalenza delle opere; d) l’inapplicabilità della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, poiché i lavori sarebbero stati eseguiti negli anni 1990/2000 e non dagli attuali ricorrenti. Il Comune aveva inoltre eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura speciale.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità, ritenendo che la procura contenesse elementi sufficienti a individuare la controversia. Nel merito ha respinto il ricorso. Ha affermato che l’abuso edilizio deve essere valutato considerando complessivamente le opere e il loro impatto unitario sul territorio, senza scomporre gli interventi. In ogni caso, ciascuna delle opere realizzate creava superficie e volume e modificava stabilmente l’assetto del territorio, risultando qualificabile come nuova costruzione soggetta a permesso di costruire. La tettoia, per dimensioni e caratteristiche, non era un manufatto di mero arredo o facilmente amovibile; il manufatto in muratura destinato a deposito/stalla soddisfaceva esigenze non temporanee; il box in ferro determinava la stabile creazione di nuovo volume. È stata esclusa anche la natura di pertinenza urbanistica, in quanto le opere, per dimensioni e funzione, presentavano autonomia rispetto a un’opera principale. Ne conseguiva la legittimità dell’ordine di demolizione ai sensi dell’art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001. È stata respinta la censura sul difetto di motivazione, richiamando il principio secondo cui l’ordine di demolizione di un abuso mai assistito da titolo è atto vincolato e non richiede una motivazione specifica sulle ragioni di interesse pubblico, neppure se adottato tardivamente, se il titolare attuale non è l’autore dell’abuso o se l’opera è risalente. La censura relativa alla sanzione pecuniaria è stata dichiarata inammissibile perché la sanzione non era ancora stata irrogata, essendo stato adottato soltanto un preavviso. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione

    L’ordine di demolizione è legittimo quando siano accertati interventi eseguiti in assenza del permesso di costruire; la sanzione si applica anche nei confronti del proprietario attuale, indipendentemente dalla sua responsabilità nella realizzazione dell’abuso.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    La censura relativa alla sanzione pecuniaria è inammissibile quando la sanzione non sia stata ancora irrogata, ma sia stata formulata soltanto come preavviso.

  • art. 3, comma 1, lettera e), d.P.R. 380/2001

    Costituisce nuova costruzione l’intervento che realizza una stabile trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, mediante opere ancorate al suolo o comunque caratterizzate da stabilità fisica e permanenza temporale.

  • art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001

    L’ordine di demolizione di un abuso edilizio mai assistito da titolo è espressione di potere vincolato e non necessita di una specifica motivazione sulle ragioni di interesse pubblico diverse dal ripristino della legalità violata, nemmeno quando sia adottato a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso.

Massime di principio

  • La qualificazione di un abuso edilizio deve essere effettuata considerando unitariamente l’immobile o il complesso delle opere e il loro complessivo impatto sul territorio; non è consentito frazionare gli interventi per sottrarre singole opere alla sanzione demolitoria.
  • Un manufatto costituisce nuova costruzione soggetta a permesso di costruire quando realizza una trasformazione stabile del territorio, creando superficie o volume e presentando stabilità fisica e permanenza temporale, indipendentemente dai materiali impiegati o dal grado di amovibilità.
  • Una tettoia richiede il permesso di costruire quando, per conformazione e dimensioni, non sia un elemento meramente accessorio di arredo o protezione facilmente smontabile, ma incida stabilmente sull’assetto edilizio preesistente o aggiunga un elemento strutturale.
  • La pertinenza urbanistica ricorre soltanto per opere di modesta entità, accessorie e coessenziali rispetto a un’opera principale; essa è esclusa quando il manufatto, per dimensioni e funzione, abbia autonomia e possa essere oggetto di autonoma utilizzazione economica.
  • L’ordine di demolizione di un abuso edilizio mai assistito da titolo è un atto vincolato e non richiede una motivazione specifica sulle ragioni di interesse pubblico, anche se adottato tardivamente, se l’abuso è risalente o se il proprietario attuale non ne è l’autore.
  • È inammissibile contestare una sanzione pecuniaria edilizia prima della sua effettiva irrogazione, quando l’amministrazione abbia adottato soltanto un preavviso.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàEfficacia ed esecutorietàLegittimo affidamentoLegittimazione e interesse a ricorrere

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