Sentenza del 17/02/2020 n. 429 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IVA - frode - falsa lettera di intenti - consapevolezza della frode - presunzione - necessità di illustrazione della condotta esigibile - responsabilità dell'ufficio - è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Recupero dell'IVA a seguito di accertamento per frodi realizzate tramite false lettere di intento. L'ufficio ha ritenuto il contribuente responsabile per aver beneficiato di operazioni soggette a frode; il contribuente ha contestato la responsabilità sostenendo di aver agito in buona fede e senza elementi che lo mettessero in grado di rilevare la falsità delle lettere di intento
La decisione
Il giudice ha ritenuto che non è sufficiente l'accertamento formale della frode per trasferire automaticamente la responsabilità sul contribuente. Per ritenere sussistente la responsabilità del soggetto che afferma di essere stato incolpevole, l'Ufficio deve dimostrare, sia in sede amministrativa sia in sede processuale, quale concreta condotta fosse esigibile dal contribuente e quali fatti obiettivamente sintomatici di una possibile frode avrebbero dovuto comportare un innalzamento del livello dei controlli. In mancanza di tale illustrazione e prova, la responsabilità non può essere fatta gravare sul contribuente e il ricorso del soggetto è accolto
Norme richiamate
Normativa IVA e principi sull'onere della prova
Il principio applicato è che l'Ufficio deve provare quale comportamento era esigibile dal contribuente e individuare i fatti obiettivi che avrebbero dovuto destare sospetto; non basta la mera constatazione della frode per presumerne la conoscenza o la colpa del soggetto che ha beneficiato delle operazioni
Massime di principio
- La semplice emersione di una frode (es. false lettere di intento) non comporta automaticamente la responsabilità del destinatario: l'ufficio deve provare quali controlli specifici erano ragionevolmente esigibili
- In caso di contestazione per partecipazione negligente alla frode, è necessario individuare fatti concreti e oggettivi (indicatori di anomalia) che avrebbero dovuto mettere il contribuente in allerta
- Il livello di diligenza richiesto al contribuente è quello della condotta esigibile e ragionevole, non un obbligo assoluto di accertamento indagine illimitata
- Se l'amministrazione non dettaglia in cosa consisterebbe la condotta manutentiva o di verifica richiesta, la presunzione di consapevolezza non regge
- Nell'azione amministrativa e processuale l'onere probatorio grava sull'ufficio che contesta la responsabilità: dimostrare gli elementi di fatto che giustificano l'aumento dei controlli
- Per il contribuente è utile conservare e documentare le verifiche compiute sul fornitore (documentazione commerciale, comunicazioni, verifiche di anomalia) per dimostrare buona fede e diligenza
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