Cassazione Penale, Sentenza n. 21433/2023 del 18/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello lamentando vizi di motivazione e violazione di legge (art. 606 lett. c) ed e) c.p.p.) con riferimento all'operatività dell'aggravante della minorata difesa (indicata nel motivo come ex art. 628 comma 3 n. 3-bis c.p.). Autiero sosteneva che la Corte d'appello si era limitata a richiamare l'orario notturno e l'età delle vittime, elementi insufficienti di per sé a configurare l'aggravante, omettendo di considerare che il fatto era avvenuto nei pressi di un presidio delle Forze dell'Ordine dotato di telecamere e che l'imputato fu fermato nell'immediatezza dai militari, elementi che avrebbero neutralizzato la situazione di vulnerabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il motivo, confermando che le sentenze di merito avevano motivato correttamente come la commissione dei reati in luogo totalmente isolato, nella notte, avesse creato una situazione concreta di particolare vulnerabilità delle vittime e che la vicinanza della caserma non aveva neutralizzato tale stato (il carabiniere sul balcone non aveva potuto impedire il fatto). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Resta quindi ferma la sentenza di merito che aveva confermato la condanna per rapina e tentata rapina pluriaggravate e per lesioni personali aggravate, con pena complessiva rideterminata in tre anni e otto mesi di reclusione e Euro 2.000,00 di multa (decisione di secondo grado del 13/07/2022, parzialmente riformata rispetto al G.i.p.).
Norme richiamate
art. 61, n. 5, cod. pen.
Aggravante della minorata difesa: va applicata solo se le circostanze di tempo, luogo o persona si traducono concretamente in una situazione di particolare vulnerabilità della vittima; non basta l'idoneità astratta delle condizioni
art. 628, comma 3, n. 3-bis, cod. pen.
Riferimento normativo all'aggravante connessa a condizioni che ostacolano la difesa della vittima; nel caso è stata ritenuta integrata per l'isolamento notturno che ha creato vulnerabilità concreta
art. 606, lett. c) ed e) c.p.p.
Motivi di impugnazione in cassazione relativi a vizio di motivazione/violazione di legge; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia dimostrato la sussistenza di tali vizi rispetto alla valutazione della minorata difesa
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna per spese e ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000,00
Massime di principio
- Per integrare l'aggravante della minorata difesa è necessario dimostrare una situazione concreta di vulnerabilità della vittima derivante da tempo, luogo o persona; non è sufficiente la sola idoneità astratta delle circostanze.
- L'orario notturno può integrare l'aggravante se, nella concreta situazione, determina isolamento e ostacola efficacemente la difesa pubblica o privata; il fatto che vi sia un presidio di polizia nelle vicinanze non esclude automaticamente l'aggravante se non ha effettivamente neutralizzato la vulnerabilità.
- In sede di appello e cassazione il giudice deve motivare adeguatamente perché ritiene integrata (o esclusa) l'aggravante, riferendosi agli elementi fattuali concreti e spiegando perché circostanze apparentemente favorevoli alla difesa non hanno impedito il fatto.
- In cassazione i motivi fondati su vizio di motivazione (art. 606 c.p.p.) richiedono di individuare omissioni, contraddizioni o illogicità nella motivazione dei giudici di merito; mere contestazioni alternative non sono sufficienti.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a somme a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare il rischio prima di proporre ricorso non fondato.
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