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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44880/2022 del 25/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza di conferma della Corte d'Appello di Caltanissetta che aveva confermato la condanna per i reati di ricettazione e detenzione ai fini di vendita di prodotti contraffatti. Il motivo principale dedotto dal difensore (Avv. Francesco G. Spataro) contestava la mancanza di motivazione sulla eccezione di incompetenza territoriale: la difesa sosteneva che il luogo di accertamento (sequestro a Riesi) non coincide con il luogo di consumazione del reato di ricettazione, che sarebbe dovuto essere valutato come titolo più grave ai fini della determinazione della competenza territoriale (riferendosi ad art. 12 lett. b) e art. 16, comma 3, cod. proc. pen.), con conseguente competenza dell'Autorità Giudiziaria di Gela. Si censurava inoltre che la Corte d'Appello avesse fatto rinvio per relationem alla motivazione del primo giudice, la quale non aveva affrontato l'eccezione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Pur rilevando che il rinvio per relationem della Corte d'Appello alla motivazione del primo grado era inappropriato, la Corte ha effettuato un esame di merito della questione (trattandosi di eccezione processuale che la Cassazione può valutare anche sul fatto) e ha ritenuto corretta la determinazione della competenza territoriale in favore del tribunale di Riesi. La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui, nei reati connessi, se non è possibile individuare il luogo di consumazione del reato più grave, la competenza va individuata in relazione al reato che, in via decrescente, risulta il più grave fra i residui; in mancanza di individuazione del luogo per la ricettazione, è legittimo fare riferimento al luogo di accertamento (sequestro) ai fini della competenza. Ricorso rigettato e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8

    Rinvio procedurale: indica la possibilità di trattazione con contraddittorio cartolare; citato per spiegare la modalità di trattazione del giudizio in Cassazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Principio sul vizio di motivazione: la Corte ricorda che la censura per insufficiente motivazione non è sempre rimediabile quando riguarda questioni di diritto; per le questioni di diritto va dedotta la violazione di legge e non il mero vizio motivazionale.

  • art. 8 c.p.p.

    Norma sul luogo di commissione del reato ai fini della determinazione della competenza territoriale; richiamata nel contesto dei criteri per individuare il luogo di consumazione.

  • art. 9 c.p.p., comma 1 (e commi 2-3)

    Regole suppletive per l'individuazione della competenza territoriale: la Corte chiarisce che, nei reati connessi, non è consentito ricorrere alle regole suppletive dell'art. 9 per determinare la competenza del reato più grave, ma va considerato il luogo di consumazione del reato più grave residuo.

  • art. 12 lett. b) e art. 16, comma 3, c.p.p.

    Norme richiamate dalla difesa per sostenere la competenza dell'Autorità di Gela: la Corte valuta la prospettazione ma ritiene che la giurisprudenza imponga diversamente per i reati connessi.

  • art. 474 c.p.

    Richiamato come riferimento al luogo di accertamento del reato (sequestro/ritrovamento della merce) quale elemento idoneo a determinare la competenza territoriale quando non è possibile individuare il luogo di consumazione del reato più grave.

Massime di principio

  • Se si eccepisce l'incompetenza territoriale per reati connessi, occorre individuare il luogo di consumazione del reato più grave; se questo non è determinabile, si deve fare riferimento al luogo di consumazione del reato che, in via decrescente, risulta il più grave fra i residui.
  • Non è corretto applicare automaticamente le regole suppletive dell'art. 9 c.p.p. per risolvere la competenza nei procedimenti con reati connessi; le regole suppletive sono concepite per il reato singolo.
  • La semplice contestazione di carenza di motivazione su una questione di diritto non è sufficiente ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.: se si contesta la soluzione giuridica occorre invece dedurre la violazione di legge.
  • L'errore procedurale del giudice di merito che rinvia per relationem a motivazioni inesistenti o incomplete non conduce automaticamente alla cassazione se la Corte di Cassazione, esercitando il potere di esame anche sul fatto per eccezioni processuali, ritiene comunque corretta la decisione sostanziale.
  • Il luogo di accertamento (es. luogo del sequestro) può legittimamente essere utilizzato per individuare la competenza territoriale quando non è possibile stabilire il luogo di consumazione del reato più grave.

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