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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11069/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un dipendente, operaio tecnico specializzato nella manutenzione, volta a ottenere il ristoro del pregiudizio economico derivante dall’asserito inadempimento della società datrice di lavoro agli obblighi di provvedere al lavaggio e alla manutenzione dei dispositivi di protezione individuale forniti al personale. La Corte d’appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva riconosciuto che solo alcuni indumenti (giubbotto con strisce catarifrangenti e maglia termica) avevano natura di DPI e che per tali capi sussisteva l’obbligo datoriale non solo di sostituzione ma anche di sanificazione/lavaggio a secco; aveva inoltre ritenuto non assolto dalla società l’onere della prova dell’adempimento e aveva liquidato il danno in via equitativa. Il lavoratore ricorre per cassazione con due motivi: con il primo denuncia violazione degli artt. 1218 c.c., 43, co. 4, lett. a), D.lgs. 626/1994 e 77, co. 4, lett. a), D.lgs. 81/2008, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel riformare la decisione di primo grado, nel ritenere operante una prescrizione quinquennale e nel ridurre ingiustificatamente il risarcimento, nonostante la prova del danno; con il secondo contesta, ai sensi dell’art. 1226 c.c., il criterio di calcolo equitativo adottato per la liquidazione. La società propone ricorso incidentale deducendo che il danno non era stato provato, essendosi la controparte limitata ad allegare in modo generico l’obbligo di lavaggio e la frequenza degli indumenti.

La decisione

La Corte di cassazione rigetta sia il ricorso principale sia quello incidentale. Dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso principale perché non coerente con la decisione impugnata e formulato con censure disarticolate e non specificamente riferibili alla sentenza d’appello; respinge il secondo motivo del ricorso principale perché la liquidazione equitativa era stata motivata con indicazione dei criteri seguiti. Rigetta anche il ricorso incidentale della società, rilevando che l’obbligo di manutenzione dei DPI grava sul datore di lavoro e che, una volta allegato l’inadempimento, spettava alla società dimostrare di avere adempiuto; inoltre il danno era ritenuto certo nella sua esistenza e quindi legittimamente liquidabile in via equitativa. Le spese vengono compensate per soccombenza reciproca, con applicazione dell’ulteriore contributo unificato a carico di entrambe le parti ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dal ricorrente principale per sostenere la responsabilità da inadempimento del datore di lavoro; la Corte non nega il principio, ma osserva che la censura è inammissibile perché non si confronta correttamente con la decisione impugnata.

  • art. 43, co. 4, lett. a), D.lgs. n. 626/1994

    Invocato quale fonte dell’obbligo datoriale di manutenzione dei DPI, unitamente alla disciplina successiva; la Corte lo richiama solo come norma denunciata, senza ravvisare errori della Corte territoriale.

  • art. 77, co. 4, lett. a), D.lgs. n. 81/2008

    La Corte lo considera norma che pone a carico del datore di lavoro gli obblighi di manutenzione dei DPI; conferma che la prova dell’adempimento grava sulla società.

  • art. 1226 c.c.

    È la base della liquidazione equitativa del danno; la Corte ribadisce che essa è legittima se il danno è certo nell’an e la motivazione esplicita i criteri seguiti.

  • art. 2087 c.c.

    Richiamato come norma di chiusura del sistema di prevenzione, impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure idonee a tutelare l’integrità psico-fisica del lavoratore.

  • artt. 15 e 77, co. 4, D.lgs. n. 81/2008

    Richiamati per affermare che gli obblighi di manutenzione dei DPI ricadono sul datore di lavoro.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro del ricorso per cassazione per denunciare violazione di legge; la Corte sottolinea che il motivo deve essere specifico e riferibile alla decisione impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte di entrambe le ricorrenti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione le censure devono essere specifiche, complete e strettamente riferibili alla decisione impugnata; è inammissibile il motivo che si risolva in una ricostruzione disarticolata dei fatti o in una mera contrapposizione della propria lettura delle risultanze di merito.
  • La Corte di cassazione non può riesaminare il merito della controversia: il controllo è limitato alla legalità e logicità della motivazione e non consente una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • In tema di liquidazione equitativa del danno, il giudice deve indicare, sia pure sinteticamente, i criteri seguiti e il peso attribuito ai fattori considerati, così da rendere controllabile il percorso logico della determinazione.
  • La liquidazione equitativa è ammissibile solo se il danno è certo nell’an, anche quando sia impossibile o molto difficile provarne il preciso ammontare.
  • In materia di dispositivi di protezione individuale, gli obblighi di manutenzione e sanificazione gravano sul datore di lavoro; una volta allegato l’inadempimento, spetta a quest’ultimo provare di aver adempiuto.
  • La violazione degli obblighi di prevenzione e tutela della salute del lavoratore può integrare responsabilità risarcitoria del datore di lavoro anche in assenza di prova piena del quantum, purché il pregiudizio sia ontologicamente certo.

Come è indicizzato

MaterieOrario di lavoro e ferieResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiLavoroResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaDanno non patrimonialeBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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